PRONTO TASSE Bonus barriere architettoniche: cos'è e come ottenerlo

Come detrarre il Bonus barriere architettoniche nel 730

Bonus barriere architettoniche

  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
18 luglio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

Per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche spetta una detrazione del 75%.

Quanto recuperi

È una detrazione, prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Recuperi il 75% della spesa sostenuta con limiti che variano a seconda della tipologia di edificio coinvolto nell'intervento. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Dove le indichi

Nel quadro E righi dal E41 all'E43 con i codici 21 per le unità unifamiliari e 22 per i condomini.

Documenti da conservare

  • Fatture comprovanti la spesa, in cui risulta il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Ricevute di pagamento.

Sono detraibili al 75% le spese sostenute dal 2022 al 2025 per l'eliminazione o il superamento di barriere architettoniche e per interventi di automazione degli impianti funzionali all'eliminazione delle stesse.

Gli interventi devono esser fatti su edifici esistenti, non di nuova costruzione e la relativa detrazione spetta per una spesa massima di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
    di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, in alternativa fino al 16 febbraio 2023 a determinate condizioni, è possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Ricordiamo che è possibile utilizzare la detrazione meno conveniente del 50% che viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma che per gli edifici singoli ha un limite di spesa maggiore.

I lavori ammessi alla detrazione sono quelli che rispondono ai criteri di progettazione individuati dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989 n.236. 

Le delibere condominiali relative a questo tipo di lavori devono esser approvate con la maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Per lavori di valore complessivo superiore ai 70.000 euro è obbligatorio indicare nell'atto di affidamento dei lavori il contratto collettivo utilizzato dal fornitore che impiega la manodopera.

In caso di decesso di chi ha effettuato i lavori la detrazione non si trasferisce agli eredi e in caso di vendita dell'immobile ristrutturato la detrazione rimane in capo a chi ha effettuato i lavori che può continuare a recuperare le rate residue.

Continuazione di interventi su più anni

Per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per il quale si è fruito della detrazione del 50% oppure del Superbonus come intervento “trainato”. In questi casi si può decidere se:

  • continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento “trainato”;
  • fruire della detrazione del 75% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 50.000 euro.

Sono agevolabili anche gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

Interventi ammessi

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti. In caso di sostituzione degli impianti, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Inoltre, la detrazione spetta su tutti gli interventi necessari a completamento di quello che è atto al superamento delle barriere architettoniche, come la sostituzione di una pavimentazione.

In ogni caso gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

La detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Cessione del credito o sconto in fattura

Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, optare per lo sconto in fattura operato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che lo recupera sotto forma di credito d’imposta. In alternativa, si può optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari