Ecobonus nel 730: interventi, limiti e percentuali di detrazione
L'Ecobonus ha un doppio vantaggio: permette di ottenere una maggior efficienza energetica dell'immobile ristrutturato e un risparmio in termini di spesa sostenuta grazie alle detrazioni. Ma quali sono gli interventi che danno diritto a questa agevolazione? Quali sono i relativi limiti di spesa? Dai pannelli solari agli infissi, scopri requisiti, limiti di spesa e percentuali detraibili direttamente nel modello 730/2025 oltre alle novità per l'anno in corso.

In questo articolo
- I requisiti dell'immobile
- Bonus zanzariere oscuranti
- Interventi di riqualificazione energetica interi edifici
- Interventi sull'involucro degli edifici
- Pannelli solari
- Sostituzione di Impianti di riscaldamento invernale
- Tende da sole
- Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Installazione di dispositivi multimediali
- Interventi su parti comuni condominiali con detrazione fino all'85%
- Sostituzione di infissi
- Acquisto di micro - cogeneratori
Grazie all’Ecobonus, fino al 2024 potevi risparmiare fino all'85 % sui lavori che migliorano l’efficienza energetica della tua casa grazize alle detrazioni legate al così detto Ecobonus. A partire dal 2025 però la detrazione diventa unica e pari al 50% per interventi che riguardano la propria abitazione principale e del 36% per interventi sulle seconde case. Nel 2026-2027 queste percentuali scendono ulteriormente per arrivare rispettivamente al 36% in caso di abitazione principale e al 30% per le seconde case.
Tuttavia, a differenza dei lavori di ristruturazione straordinaria che hanno un unico limite di spesa massima di 96 mila euro, per l'Ecobonus la spesa massima ammessa in detrazione dipende dal tipo di intervento effettuato. Ecco quindi quali interventi puoi portare in detrazione, spiegati nel dettato e i diversi limiti di spesa che puoi utilizzare. Se invece hai bisogno di sapere quali adempimenti devi portare a termine per non perdere le detrazioni leggi questo approfondimento.
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Le condizioni necessarie affinché gli interventi siano detraibili sono che l’edificio sia:
- Esistente (non sono detraibili lavori su immobili in fase di costruzione);
- situato in Italia;
- ad uso abitativo di qualsiasi categoria, anche rurale o ad uso strumentale all’attività;
- censito al catasto oppure ne sia stato chiesto l’accatastamento;
- dotato di un impianto di riscaldamento funzionante presente nell’ambiente in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento, a eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari. Per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 tra gli impianti termini esistenti si considerano anche le stufe a legna o a pellet e i caminetti o termocamini, purché siano fissi, in pratica decade il limite di 5 KW di potenza nominale previsto in precedenza.
Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, rientrano nella detrazione gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere anche, nei soli casi previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio, sia quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 i limiti di spesa previsti per ogni intervento devono essere rispettare i costi massimi per tipologia di intervento. Questo controllo spetta al tecnico asseveratore.
Di norma l'acquisto delle zanzariere non è detraibile, tuttavia, a determinate condizioni rientra nella detrazione delle spese sostenute per l'installazione di schermature solari. In pratica oltre a essere un deterrente per gli insetti devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare.
Infatti, le zanzariere devono:
- essere a protezione di una superficie vetrata
- non essere liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- essere regolabili e essere schermature “tecniche” dotate di marcatura CE;
Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di zanzariere che le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.
Per interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, si intendono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale.
Rientrano in questo tipo di intervento:
- la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;
- gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
- gli impianti geotermici;
- gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per essere ricompresi negli altri tipi di intervento.
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. L'indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità immobiliari che lo compongono.
L'indice di prestazione energetica può essere conseguito anche con la realizzazione di interventi autonomamente agevolabili, in questo caso la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell’autonoma tipologia di appartenenza.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 100.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65%, passando poi al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Per interventi sull'involucro di edifici esistenti, si intendono gli interventi sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Non è sufficiente il semplice rifacimento delle pareti, se questi sono già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 si fa riferimento ai valori limite riportati nella tabella 1dell'Allegato E al decreto ministeriale 6 agosto 2020.
I portoni di ingresso sono detraibili se delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Ad esempio, sono detraibili:
- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo;
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 60.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65%, passando poi al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari deve essere di cinque anni per pannelli e bollitori (compresi bollitori a pompa di calore) e di due anni per accessori e componenti tecnici e i collettori solari termici devono possedere la certificazione Solar Keymark.
Sono assimilati ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda e energia elettrica.
Ad esempio, sono detraibili:
- La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 60.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65%, passando poi al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
In caso di accesso al Conto Termico non spetta la detrazione.
Sono agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione esistenti:
- con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013, che a partire dal 2025 non siano alimentate a combustibili fossili. (detrazione 50%)
- con impianti come quelli del punto precedente, installati sulle singole unità immobiliari e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione 65%);
- con impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione che a partire dal 2025 non siano alimentate a combustibili fossili (detrazione 65%);
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione 65%);
- con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (detrazione 65%).
Sono detraibili anche gli interventi:
- di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore;
- di trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione e termoregolazione del calore e le loro opere accessorie (come gli adeguamenti dei sistemi preesistenti per la corretta gestione tecnica degli impianti);
- di sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore, effettuata in concomitanza alla sostituzione integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, i lavori sono detraibili tra le ristrutturazioni edilizie.
Per poter usufruire della detrazione, qualsiasi adeguamento di impianto di climatizzazione, in presenza di corpi radianti (come termosifoni in ghisa, acciaio, alluminio) deve comprendere un sistema di termoregolazione degli ambienti anche con valvole termostatiche su ogni corpo radiante presente.
Facciamo alcuni esempi. Sono detraibili:
- l’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi radianti dell’impianto oggetto dell’intervento;
- lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- le prestazioni professionali a servizio degli interventi necessari.
Le spese che non sono detraibili
A partire dal 2025 non è in alcun modo agevolabile l'installazione di una caldaia alimentata a combustibili fossili, inoltre non rientrano nell'ecobonus:
- le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore non a condensazione o a condensazione ma di classe energetica inferiore alla A (questi interventi però possono essere agevolabili se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto);
- la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 30.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65% o del 50% a seconda dell'intervento, passando poi indistintamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti, montate in modo fisso all’involucro edilizio o ai suoi componenti Possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
Le schermature:
- devono essere a protezione di una superficie vetrata e applicate all’interno, all’esterno o integrate alla stessa;
- non devono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche”;
- per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- per le schermature non in combinazione con vetrate (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), vengono escluse quelle con orientamento a nord, nord-est e nord-ovest;
- devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di schermature che le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera e lo smontaggio e dismissione dei sistemi precedenti.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 60.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 50%, passando poi indistintamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellet di legno, legna, cippato di legno, nocciolino di sansa, biocombustibili…).
L’intervento può essere una sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.
Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:
Tipologia | Norma di riferimento |
Caldaie a biomassa con potenza inferiore ai 500 kW | UNI EN 303-5 |
Caldaie a biomassa con potenza pari o superiore ai 500 kW | - |
Caldaie domestiche a biomassa he riscaldano anche il locale di installazione con potenza inferiore ai 50kW | UNI EN 12809 |
Stufe a combustibile solido | UNI EN 13240 |
apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet con potenza inferiore ai 50 kW | UNI EN 14785 |
Termo cucine | UNI EN 12815 |
Inserti a combustibile solido | UNI EN 13229 |
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi | UNI EN 15250 |
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento | UNI EN 15270 |
L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011);
- la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294, in attuazione dell’art. 290, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011;
- il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
- conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
Inoltre, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G al d.m. 6 agosto 2020, per quelli iniziati a partire dal 13 giugno 2022 devono esser rispettati i requistiti di cui all'allegato IV del D. Lgs 199/2021.
Ogni tipologia di generatore (termocamini a legna, stufe a legna, caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet…) devono possedere le certificazioni specifiche richieste da Enea.
Ad esempio, sono detraibili:
- lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 30.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 50%, passando poi indistintamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
In caso di accesso al Conto Termico non spetta la detrazione
È detraibile l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per la domotica multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti di riscaldamento/climatizzazione. Si tratta di dispositivi per l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto, che attraverso canali multimediali mostrino consumi energetici, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
I canali multimediali devono fornire periodicamente i dati relativi ai consumi energetici. I dispositivi devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti, la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale dell’impianto da remoto.
È detraibile la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche e le opere elettriche e murarie necessarie all'installazione di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici. Non è agevolabile l'acquisto di apparecchi quali cellulari, tablet o pc che permettono di interagire con questi dispositivi.
Se l'installazione di dispositivi multimediali viene fatta in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale...) la spesa relativa confluisce con l'altro intervento cui è connessa per stabilire l'importo massimo detraibile.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 15.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65%, passando poi indistintamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Per gli interventi su parti comuni condominiali degli edifici, fino al 31 dicembre 2024 erano previste detrazioni più elevate, da riapartire in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità abitative che costituiscono il condominio. La detrazione è del:
- 70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- 75%, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2015.
L’ENEA ha pubblicato i requisiti tecnici specifici per ottenere la detrazione, in particolare l’intervento:
- deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva e qualità almeno media dopo l'intervento;
- negli stessi limiti di spesa, possono essere ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati;
- per i valori di trasmittanza termica iniziali e finali si fa riferimento al DM 6 agosto 2020.
Ecobonus + sismabonus
Se l'intervento effettuato, oltre alle caratteristiche appena viste permette anche la riduzione del rischio sismico dell'edificio la detrazione diventa dell'80% se l'intervento permette il passaggio a una classe sismica inferiore, se il passaggio è di due classi la detrazione spetta per l'85% della spesa sostenuta. In questo caso l'edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3.
Il limite di spesa massimo ammesso alla detrazione è di 136.000 euro moltiplicati per il numero di unità che costituiscono l'edificio ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Come cambia dal 2025
A partire dal 2025 questo tipo di detrazione non è più concessa con percentuali così elevate, ma rientra nel 36% che diventa il 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Sono detraibili le sostituzioni di infissi, comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (scuri o persiane), o che risultino strutturalmente accorpate (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
I serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o vani non riscaldati e l’intervento deve configurarsi come la sostituzione di elementi già esistenti o sue parti (non come una nuova installazione).
Non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, se questi sono già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. Ad esempio, sono detraibili:
- la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- l’integrazione e la sostituzione di componenti in vetro esistenti;
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti per gli infissi;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi, o al solo vetro, oggetto di intervento.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 60.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 50%, passando poi al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.
Sono detraibili l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
Tutta l'energia termica prodotta deve esser utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambenti e la produzione di acqua calda sanitaria.
Sono detraibili le spese di smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie, l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo e di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo, di regolazione e sui sistemi di emissione.
Limite di spesa e percentuale di detrazione
La detrazione massima ottenibile è di 100.000 euro e fino al 2024 la detrazione era del 65%, passando poi indistintamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026, salvo i casi di riqualificazione dell'abitazione principale che sono agevolati rispettivamente al 50% e al 36%.