Desidero sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso di negata compensazione dopo cancellazione del volo, relativo a un itinerario già iniziato.
1. Itinerario e cancellazione
Il mio viaggio (unica prenotazione KLM/Delta) prevedeva il seguente itinerario:
Lihue – Los Angeles – Amsterdam – Milano Linate, con arrivo previsto a Milano alle 12:00 del 29 settembre 2025.
Il segmento Amsterdam–Milano Linate (KL1597) è stato cancellato circa 9 ore prima della partenza. La comunicazione di cancellazione è stata ricevuta solo una volta giunti a Los Angeles, quando eravamo già in viaggio.
Tramite app siamo riusciti a riprenotare una alternativa sul percorso Los Angeles–Parigi (Air France) – Milano Linate, con arrivo effettivo a Linate alle 14:20, quindi 2 ore e 20 minuti di ritardo rispetto all’orario originario.
2. Risposta KLM
Tramite vostro modulo avete respinto la richiesta di compensazione, affermando che la cancellazione era dovuta a “unfavourable wind conditions, combined with ongoing runway maintenance, resulting in reduced runway capacity at Amsterdam Schiphol” e pertanto rientrava nelle extraordinary circumstances previste dall’art. 5(3) del Regolamento (CE) 261/2004.
3. Motivi di contestazione
Ritengo tale motivazione infondata per le seguenti ragioni:
La manutenzione della pista di Schiphol era programmata e prevedibile (come confermato dal sito ufficiale dell’aeroporto: manutenzione ordinaria conclusa proprio in quei giorni).
Le condizioni meteo del 29 settembre 2025, secondo i dati storici METAR disponibili, non evidenziano fenomeni tali da impedire le operazioni di volo in sicurezza.
È inoltre a vostro carico l’onere della prova delle “extraordinary circumstances”.
È verosimile che la cancellazione sia stata gestionale e preventiva, dovuta alla ridotta capacità dell’aeroporto e alla necessità di limitare ritardi a catena, non a una condizione di forza maggiore.
Ciò rientra pienamente nella sfera di controllo del vettore e non può essere qualificato come “extraordinary circumstance” secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Wallentin-Hermann C-549/07, Pešková & Peška C-315/15, Krüsemann C-195/17).
4. Compensazione dovuta
Essendo l’intero viaggio su un’unica prenotazione intercontinentale (Lihue–Milano), la compensazione deve essere calcolata sulla distanza totale superiore a 3.500 km, con applicazione dell’art. 7 del Reg. (CE) 261/2004.
5. Ulteriore disservizio
Uno dei passeggeri, Alessia Lipari, è celiaca. Nel biglietto originario era previsto un pasto senza glutine (GFML), ma dopo la riprotezione l’informazione non è stata trasferita al nuovo volo.
Nessun pasto senza glutine è stato disponibile per l’intera tratta intercontinentale, lasciando la passeggera senza possibilità di alimentarsi in sicurezza per oltre 12 ore.
6. Richieste
Il presente reclamo è finalizzato a:
valutare formalmente l’illegittimità del rifiuto;
sollecitare il riconoscimento della compensazione prevista;
segnalare la mancata gestione del pasto speciale come ulteriore inadempienza contrattuale.
Allego copia dei biglietti originali e della risposta ricevuta dal servizio clienti.
Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali documenti integrativi.