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Cancellazione volo KLM KL1597 e mancata compensazione EU EU261/2004

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Voli - Modifiche e cancellazioni

Reclamo

C. G.

A: KLM

22/10/2025

Desidero sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso di negata compensazione dopo cancellazione del volo, relativo a un itinerario già iniziato. 1. Itinerario e cancellazione Il mio viaggio (unica prenotazione KLM/Delta) prevedeva il seguente itinerario: Lihue – Los Angeles – Amsterdam – Milano Linate, con arrivo previsto a Milano alle 12:00 del 29 settembre 2025. Il segmento Amsterdam–Milano Linate (KL1597) è stato cancellato circa 9 ore prima della partenza. La comunicazione di cancellazione è stata ricevuta solo una volta giunti a Los Angeles, quando eravamo già in viaggio. Tramite app siamo riusciti a riprenotare una alternativa sul percorso Los Angeles–Parigi (Air France) – Milano Linate, con arrivo effettivo a Linate alle 14:20, quindi 2 ore e 20 minuti di ritardo rispetto all’orario originario. 2. Risposta KLM Tramite vostro modulo avete respinto la richiesta di compensazione, affermando che la cancellazione era dovuta a “unfavourable wind conditions, combined with ongoing runway maintenance, resulting in reduced runway capacity at Amsterdam Schiphol” e pertanto rientrava nelle extraordinary circumstances previste dall’art. 5(3) del Regolamento (CE) 261/2004. 3. Motivi di contestazione Ritengo tale motivazione infondata per le seguenti ragioni: La manutenzione della pista di Schiphol era programmata e prevedibile (come confermato dal sito ufficiale dell’aeroporto: manutenzione ordinaria conclusa proprio in quei giorni). Le condizioni meteo del 29 settembre 2025, secondo i dati storici METAR disponibili, non evidenziano fenomeni tali da impedire le operazioni di volo in sicurezza. È inoltre a vostro carico l’onere della prova delle “extraordinary circumstances”. È verosimile che la cancellazione sia stata gestionale e preventiva, dovuta alla ridotta capacità dell’aeroporto e alla necessità di limitare ritardi a catena, non a una condizione di forza maggiore. Ciò rientra pienamente nella sfera di controllo del vettore e non può essere qualificato come “extraordinary circumstance” secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Wallentin-Hermann C-549/07, Pešková & Peška C-315/15, Krüsemann C-195/17). 4. Compensazione dovuta Essendo l’intero viaggio su un’unica prenotazione intercontinentale (Lihue–Milano), la compensazione deve essere calcolata sulla distanza totale superiore a 3.500 km, con applicazione dell’art. 7 del Reg. (CE) 261/2004. 5. Ulteriore disservizio Uno dei passeggeri, Alessia Lipari, è celiaca. Nel biglietto originario era previsto un pasto senza glutine (GFML), ma dopo la riprotezione l’informazione non è stata trasferita al nuovo volo. Nessun pasto senza glutine è stato disponibile per l’intera tratta intercontinentale, lasciando la passeggera senza possibilità di alimentarsi in sicurezza per oltre 12 ore. 6. Richieste Il presente reclamo è finalizzato a: valutare formalmente l’illegittimità del rifiuto; sollecitare il riconoscimento della compensazione prevista; segnalare la mancata gestione del pasto speciale come ulteriore inadempienza contrattuale. Allego copia dei biglietti originali e della risposta ricevuta dal servizio clienti. Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali documenti integrativi.


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