Si fa seguito alla comunicazione inviata ieri e alla vostra comunicazione odierna del vostro signor Pietro.
Occorre ricordare brevemente che a seguito di contestazione per prodotto non funzionante e contraffatto, il signor Casati inviava il 15/8 25 tra l'altro una relazione tecnico informatica.
Il 18/8/25 veniva da voi inviata mail con cui veniva richiesto il reso del prodotto.
Il giorno successivo veniva a voi contestato il contenuto di tale mail specificando fra l'altro che tale vostra decisione violava anche quanto contenuto nelle regole “Tuttosubito” da voi stessi redatte: “Nei casi ambigui in cui non sia chiaro se l’articolo è autentico, Subito.it ne darà comunicazione all'Acquirente”.
Veniva anche precisato che nessuna comunicazione circa l’ambiguità era pervenuta all’acquirente!
Ne consegue inevitabilmente che ambiguità non c’era, con la conseguenza che era già comprovata la contraffazione e spettava già il rimborso senza reso.
Sul piano giuridico, le conseguenze appena sopra spiegate, fondate peraltro sulle stesse vostre regole, sono assolutamente ineccepibili.
Pertanto si insiste per il rimborso integrale di quanto a voi versato, senza null’altro richiedere all’acquirente e in difetto si adirà l’Autorità giudiziaria, certi della vostra soccombenza.
Solo ad abundantiam si aggiunge quanto segue.
Dalla missiva odierna del vostro signor Pietro non si comprende il ringraziamento per aver fornito “ ulteriori“ prove (???) quando tutt'al più avreste dovuto scusarvi per avere ignorato quelle fornite a suo tempo.
La richiesta di valutazione di un “ professionista (microsoft/windows)” non trova fondamento nelle vostre regole tutto subito, che si limitano a indicare che in caso di comprovata contraffazione non c'è necessità del reso. Il signor Casati ha fornito relazione tecnico informatica a riprova della contraffazione.
Risulta evidente che non abbiate compreso che i software (contraffatti) sono inscindibilmente legati all'hardware. Richiedere una valutazione da parte di un professionista microsoft/windows in merito alla non originalità dell'hardware è davvero insensato e assurdo. La Microsoft si occupa solo di software e non di valutare l'hardware!
È una prova che non può esistere, del tutto impossibile da fornire e soprattutto da richiedere in quanto è una prova impossibile! Pertanto è una richiesta da considerarsi come mai formulata e qualsiasi giudice tale la considererebbe.
In più non risulta nemmeno lontanamente credibile che voi non lo sappiate!
Per non parlare poi del termine brevissimo concesso del 23 agosto!
Risulta inaccettabile che non comprendiate la gravità della situazione trattandosi di reati ossia frode in commercio, contraffazione, nonché reati connessi al mancato pagamento dei diritti d'autore.
Risulta anche inaccettabile che non comprendiate che il PC costituisce corpo di reato e quindi prova nel instaurando processo contro la venditrice. L’articolo 253 cod.proc.pen. statuisce “sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso". Il Giudice dovrà disporre il sequestro probatorio “del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato” ai sensi dell'art. 253 e seguenti c.p.p.. Si notino i termini sottolineati.
Anche da ciò, si comprende ancor più l'inscindibilità del software rispetto all'hardware.
Davvero strano che vi preoccupate di tutelare a spada tratta i diritti del reo trascurando del tutto quelli della vittima di più di un reato.
Nel richiedere il reso non solo date prova di non comprendere che le normative già citate devono essere rispettate anche da voi, ma omettete di rispettarle divenendo così corresponsabili.
Vi è comunque da rilevare che vi sono responsabilità da parte vostra posto che nel pubblicare annunci relativi a prodotti che contengono software tutelati dal copyright il vostro sito non impone al venditore di specificare che si tratti di prodotto contenente software autentico. Voi vi limitate unicamente, nelle vostre regole, a includere le copie di software non autentico negli articoli vietati alla vendita. Risulta pertanto una negligenza da parte vostra nel non aver vigilato adeguatamente e/o nel non aver congegnato il sito in maniera tale da impedire che vengano violate le norme a tutela del diritto d'autore
Il PC peraltro non può certo considerarsi nella disponibilità del signor Casati che non può nemmeno accenderlo per non alterarne il contenuto. Inoltre ha sostenuto spese per far sostituire la ventola rotta e far redigere la relazione tecnico informatica che gli è costata molto di più dei 140 euro pagati per il PC.
Come già detto nella precedente comunicazione la restituzione al reo non può e non deve avvenire, già solo in base alla normativa vigente, citata ora e in precedenza.
In conclusione, si ripete che mancando il rimborso integrale non rimane altra scelta se non quella di adire le vie legali nei vostri confronti, tenendosi anche conto del danno da voi causato per omessa vigilanza. Infatti se avreste vigilato e/o il vostro sito avesse consentito la pubblicazione di annunci relativi a prodotti solo con software autentici il signor Casati non sarebbe incappato in questo disgraziato acquisto e non avrebbe dovuto nemmeno sostenere i costi della relazione tecnico informatica (spendendo molto di più rispetto al costo del PC).