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DISPUTA PER FRODE

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

L. C.

A: Nexi

28/01/2025

Dopo essermi iscritta al sito ETSY il 09/12/2024 ricevevo sulla mia casella di posta del sito Etsy un messaggio dove venivo invitata ad effettuare una procedura di verifica della carta in modo tale da essere abilitata all'accredito di eventuali vendite. Pertanto cliccavo su un link che mi riportava ad un altro sito, ma comunque riportante le grafiche di ETSY e così effettuavo la procedura inserendo i dati della carta. Preciso che la carta, pur essendo a me in uso è intesta a mia madre FULVI Piera. Una volta inseriti i dati effettuavo il pagamento di 400,00 Euro, ma una volta terminata la procedura, mi veniva comunicato che la stessa non era andata a buon fine e pertanto effettuato la stessa per altre 3 volte. Questa cifra mi era stato detto che veniva congelata per assicurarsi che fosse attiva e abilitata a ricevere pagamenti. Tentando di effettuare un quinto tentativo di pagamento, ricevevo una mail sul cellulare di mia madre, da parte della banca, dove quest'ultima la informava che sulla sua carta stavano avvenendo dei movimenti sospetti, pertanto capivo cosi di essere stata vittima di una truffa. Contattavo così l'assistenza clienti e gli stessi provvedevano a bloccare la carta. Tramite call center di nexi mi avevano assicurato che mia madre sarebbe stata rimborsata e che avrebbero stornato i 4 pagamenti da 400€. Questo è successo ma oggi mi hanno comunicato che hanno riaddebitato i soldi al destinatario perchè sono stati autorizzati tramite riconoscimento biometrico, ma purtroppo per loro è proprio così che veniamo truffati. Cosa fanno le banche per noi? se nemmeno ci possono proteggere o rimborsare dopo essere stati derubati? aprirò una denuncia con avvocati perchè non ho intenzione di arrendermi a un sistema che non assicura niente ma prende tutto.

Messaggi (1)

Nexi

A: L. C.

18/02/2025

Gentile avvocato Campanale, diamo riscontro al reclamo che ci ha inviato per conto della signora Fulvi e ci dispiace per quello che è accaduto alla cliente. Pur riesaminando il caso con la più ampia disponibilità, gli elementi emersi hanno confermato l’esito già comunicato. Rileviamo innanzitutto un’inadempienza rispetto agli obblighi che il Regolamento pone a carico del titolare: la carta deve essere usata solo dal titolare personalmente e non può mai essere ceduta o data in uso a terzi. Per quanto concerne nel dettaglio le transazioni contestate, le spese sono state convalidate con il riconoscimento dei dati biometrici, a seguito di notifiche inviate in app Nexi Pay sul dispositivo associato al profilo della titolare. Questa forma di autenticazione (Strong Customer Authentication) è finalizzata ad accertare l'identità dell'utente che esegue un’azione tramite canale a distanza, e soddisfa quanto previsto dalla normativa PSD2. Il testo delle notifiche inviate per confermare i pagamenti richiamava l’attenzione sull’attività che si stava svolgendo, dettagliando l’importo delle spese da autorizzare, e a favore di quale esercente; inoltre, a conclusione di ogni transazione, è stata inviata una notifica per avvisare che il pagamento era andato a buon fine. Nonostante questi avvisi, che avrebbero dovuto far sorgere sospetti su quanto stava accadendo fin dalla prima operazione, la figlia della titolare ha confermato anche i successivi acquisti. Nexi non può in alcun modo intervenire per respingere o contestare gli addebiti avvenuti con l’autenticazione forte richiesta dalla normativa vigente; siamo perciò impossibilitati ad accogliere la sua richiesta. Un cordiale saluto. Maria Luisa Servizio Reclami Come prevede la normativa attuale, le ricordiamo che - se sussistono le condizioni stabilite e se lo ritiene opportuno - può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie; in particolare, può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 38), come ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario o il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). L’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. ref:!00D1t0viE2.!500Se0Kwri1:ref


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