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Inadempienza contrattuale.

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UCA Assicurazione spesa legale e peritale.

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Tipologia di problema:

Contratto

Reclamo

W. B.

A: UCA Assicurazione spesa legale e peritale.

19/04/2024

​ Alla Corte di UCA. Oggetto: Contestazione Decisione Sinistro 2022/4535S. Polizza: 1001065305. Gentili Signori, con la presente intendo esprimere formale contestazione in merito alla Vostra decisione di non attivare le garanzie assicurative per la copertura delle spese legali relative alla mia difesa penale, come comunicato nelle Vostre corrispondenze in data 03 e 05 Aprile 2024. Desidero sottolineare che il mio caso non rientra nella categoria di “VERTENZE EXTRACONTRATTUALI” né nel “RECUPERO DANNI SUBITI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI NELL’AMBITO DELLA VITA PRIVATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI”, per i quali è richiesta la formulazione di denuncia-querela a condizione che sia stato depositato atto di costituzione di parte civile. La mia situazione si configura, invece, come una “DIFESA PENALE” in quanto sono stato vittima di reato durante il periodo di copertura assicurativa con UCA, come delineato nel documento allegato “ucasoluzionefamiglia09-2018agg12-2019.pdf”. Tale disposizione include la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato e non è limitata alla costituzione di parte civile. Contrariamente a quanto sostenuto, la polizza assicurativa in oggetto stipulata con la Vostra compagnia, prevede esplicitamente la copertura per la “DIFESA PENALE e per ILLECITI AMMINISTRATIVI” per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato, come delineato nel documento allegato “ucasoluzionefamiglia09-2018agg12-2019.pdf”. Tale disposizione include la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato e non è limitata alla costituzione di parte civile. La mia posizione di vittima di reato, nel periodo di copertura assicurativa, rientra pienamente nelle situazioni tutelate dalla clausola sopracitata, indipendentemente dalla presentazione dell’atto di costituzione di parte civile. La Vostra interpretazione restrittiva non solo contravviene al chiaro tenore letterale del contratto ma si pone anche in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, che mira a garantire una tutela più ampia dell’assicurato. In particolare, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e la Direttiva europea 2009/103/CE stabiliscono criteri chiari per la liquidazione dei sinistri e per la determinazione dei massimali di copertura assicurativa. Inoltre, la Sentenza della Cassazione Civile n. 3011 del 09/02/2011 ha sottolineato l’importanza di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali a favore dell’assicurato. Pertanto, sulla base delle disposizioni contrattuali e del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiedo nuovamente l’attivazione delle garanzie assicurative per la copertura delle spese legali relative alla mia difesa penale. In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti. Bedani Walter.

Richiesta di assistenza 19 aprile 2024

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