Inadempienza contrattuale.
ARAG Assicurazione Tutela Legale.
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ContrattoReclamo
W. B.
A: ARAG Assicurazione Tutela Legale.
Oggetto: Contestazione Decisa di Non Copertura Sinistro n. I.24.934.7/FRH - Polizza n. 32065478 Spett.le Compagnia ARAG, Con la presente, la sottoscritta Guimaraes de Oliveira Bedani Marcella, titolare della polizza assicurativa n. 32065478, intendo contestare formalmente la Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH, relativo all’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché di tutti gli eventi collegati e pregressi. Richiedo vivamente una revisione della Vostra decisione e la conferma della copertura assicurativa per i seguenti motivi: Violazione delle condizioni contrattuali: Le Vostre condizioni di assicurazione, in particolare gli articoli 7.2 e 7.3, stabiliscono chiaramente che: Art. 7.2: “Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura dopo un’altra assicurazione per lo stesso rischio le garanzie, se previste anche nel precedente contratto, operano: • senza carenza se il contratto precedente ha una durata almeno uguale alla carenza stessa • e per sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto, senza contestare il pagamento o l’adeguamento del premio.” Art. 7.3: “Il sinistro avviene quando si verifica l’evento dannoso da cui deriva la vertenza.” Nel mio caso, la denuncia del sinistro ad UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. è avvenuta in data 24/05/2023, con ulteriore denuncia dopo l’ultima aggressione avvenuta nel periodo di assicurazione ARAG in data 23/03/2024. Entrambe le denunce sono state effettuate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG. Sulla base di questi articoli e in conformità con i principi di diritto assicurativo, che prevedono la continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, ritengo che la vostra decisione di non copertura sia infondata e contraria alle condizioni contrattuali concordate. Contrasto con i principi di diritto assicurativo: La giurisprudenza consolidata in materia di assicurazione stabilisce il principio della continuità della copertura in caso di passaggio senza soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, come delineato nel trattato “Il diritto delle assicurazioni” di Marco Rossetti. Ciò significa che la copertura assicurativa non deve subire interruzioni o limitazioni in caso di cambio di compagnia, a patto che il passaggio avvenga senza soluzione di continuità temporale. Nel mio caso, il passaggio da UCA ad ARAG è avvenuto senza soluzione di continuità temporale, pertanto la copertura assicurativa per gli eventi dannosi in questione avrebbe dovuto essere garantita da ARAG, in conformità con i principi di diritto assicurativo. 3. Violazione del Codice delle Assicurazioni Private e della giurisprudenza: Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) stabilisce che le compagnie assicurative sono tenute a rispettare le condizioni contrattuali e a operare in conformità ai principi di buona fede e correttezza. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte affermato il diritto degli assicurati di ottenere una copertura assicurativa completa e coerente con le condizioni contrattuali sottoscritte. Nel mio caso, la Vostra decisione di non copertura viola sia le condizioni contrattuali che i principi di diritto sopra richiamati, configurandosi come un comportamento illegittimo e lesivo dei miei diritti di assicurato. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l'aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. **Il risarcimento del danno subito a causa del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nelle coperture assicurative. Oltre a violare le specifiche clausole contrattuali, la Vostra decisione di non coprire il sinistro contrasta anche con i principi generali del diritto assicurativo. 4.In riferimento al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, si sottolinea che le modifiche introdotte al Codice delle Assicurazioni Private, in linea con la Direttiva europea 2009/103/CE, impongono criteri chiari per la liquidazione dei sinistri e la determinazione dei massimali di copertura. Questo garantisce una tutela adeguata agli assicurati e implica che eventuali sinistri collegati a eventi pregressi debbano essere trattati con la stessa diligenza di quelli recenti, a patto che non vi sia stata interruzione nella copertura. 5. La Direttiva europea 2009/103/CE stabilisce principi generali per l’esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla trasparenza del mercato assicurativo. Tale direttiva supporta la posizione dell’assicurato nel richiedere una copertura continua e ininterrotta, anche in caso di passaggio da un assicuratore all’altro. 6.La Sentenza della Cassazione Civile n. 3011 del 9 febbraio 2021 ribadisce l’importanza di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali a favore dell’assicurato. In particolare, questa sentenza può essere invocata per sostenere che, in caso di ambiguità contrattuale, l’interpretazione deve avvenire a vantaggio dell’assicurato, specialmente in situazioni di precontrattualità e continuità assicurativa. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente: La revisione della Vostra decisione di non copertura del sinistro n. I.24.934.7/FRH. La conferma della copertura assicurativa per l’aggressione subita in data 23/03/2024, nonché per tutti gli eventi collegati e pregressi. Il risarcimento del danno subito a causa della Vostra decisione e ritardo nella copertura assicurativa. In subordine alla contestazione principale, qualora la Compagnia ARAG ritenga di non essere tenuta alla copertura dei sinistri denunciati, si richiede l’apertura di un sinistro con la controparte UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. Si evidenzia che entrambe le denunce, oggetto della presente contestazione, sono state inoltrate durante il periodo di copertura assicurativa con ARAG, come dimostrato dalla documentazione allegata, e ad oggi non hanno ricevuto un riscontro definitivo. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti. Marcella Bedani.
Messaggi (1)
ARAG Assicurazione Tutela Legale.
A: W. B.
Spettabile ALTROCONSUMO,facciamo seguito ai reclami che abbiamo ricevuto per il vostro tramite il 17.04, il 24.04 e il 25.04.2024, che riscontriamo tutti e tre con la presente comunicazione in quanto le doglianze si riferiscono allo stesso sinistro di Tutela Legale n. I.24.934.7/FRH, attivato sulla polizza Famiglia Protetta Next! n. 32065478 di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di seguito ARAG. Relativamente alla contestazione per il rifiuto di copertura del sinistro abbiamo verificato con attenzione tutta la documentazione presente nel fascicolo e le molteplici risposte inviate all’assicurata dalla Divisione Tecnica Sinistri e dobbiamo, nostro malgrado, confermare il rifiuto di copertura per precontrattualità. Desideriamo evidenziare che il rifiuto di copertura è stato formulato sulla base dell’analisi della documentazione ricevuta e in linea con quanto previsto dalle condizioni di polizza relativamente all’individuazione di un unico caso assicurativo e della data di insorgenza (ART. 7.3. – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO). L’articolo 7.3 al secondo punto prevede: se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti. Inoltre, segnaliamo che non emergono dubbi in merito alla clausola contrattuale applicata.Di seguito riportiamo una nota concernente la gestione del sinistro con le spiegazioni inerenti alla motivazione alla base del rifiuto della copertura assicurativa. In data 20.02.2024 l’assicurata chiedeva l’attivazione della tutela legale per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dopo essere stata aggredita dalla sua vicina di casa in data 04.02.2024.Il 28.02.2024 la nostra Divisione Tecnica Sinistri confermava la copertura assicurativa e con la comunicazione del 07.03.2024 ARAG ricordava all’assicurata che le spese di querela sono coperte dalla polizza solo se la controparte viene rinviata a giudizio. In data 23.03.2024 l’assicurata trasmetteva ad ARAG copia della denuncia querela (del 22.03.2024) presentata sia nei confronti della vicina di casa sia del marito della vicina. Dall’esame di tale denuncia è emerso che l’assicurata non agiva soltanto per l’aggressione del 04.02.2024, ma menzionava anche tutti gli eventi pregressi relativi ai rapporti con i vicini, in merito ai quali si constatava che erano già stati denunciati altri sinistri ad ARAG, sinistri tutti rifiutati per precontrattualità.La polizza di Tutela Legale decorre dal 25.08.2022. Per la valutazione della copertura, per i fatti denunciati, indicati nella querela, che in linea con quanto previsto dalle condizioni di assicurazione sono stati identificati come un unico caso assicurativo (ART. 7.3. – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO, secondo punto), è necessario considerare quando si verifica il primo evento dannoso. Da quanto indicato nella querela sporta dall’assicurata in data 22.03.2024 si rileva che vengono contestati alla vicina di casa comportamenti risalenti all’inizio dell’anno 2020, culminati nell’aggressione dell’11.07.2022, in merito alla quale era stata richiesta l’apertura del sinistro I.23.2230.0/FRH (rifiutato per precontrattualità). Nella querela veniva evidenziata anche la problematica del cancelletto installato presso la scala dell'abitazione, che era già oggetto del sinistro n. I.23.3358.7/FRH. Inoltre, l’assicurata in data 08.04.2024 riferiva un periodo ancora precedente, ossia che gli episodi persecutori e la prima aggressione erano iniziati durante la copertura della polizza contratta con un’altra Compagnia, non ARAG, periodo 2018/2019.Sulla base dei nuovi elementi presenti nella denuncia querela si evince che l'assicurata oltre all’aggressione del 04.02.2024, comunicata ad ARAG in fase di denuncia del caso assicurativo in oggetto, ha inteso estendere la richiesta di attivazione della Tutela Legale anche ad altri fatti che risultano comunque collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto. In data 07.04.2024 è stata revocata la copertura assicurativa perché si tratta di un unico caso assicurativo, con presenza di fatti che si sono verificati in un momento antecedente rispetto a quello in cui la polizza di Tutela Legale è divenuta operativa (25.08.2022).Il rifiuto di copertura veniva successivamente ribadito (16.04, 03.05.2024) proprio per il fatto che l’assicurata ha inteso richiedere l’attivazione della Tutela Legale per tutti i fatti pregressi e ritenuti collegati (per sua stessa ammissione) all’aggressione del 04.02.2024.Per completezza di informazioni, relativamente agli ulteriori sinistri sopra citati, segnaliamo che avevamo già risposto ad ALTROCONSUMO per delle precedenti contestazioni degli assicurati nelle seguenti date:I.23.2230.0/FRH – risposta ARAG del 27.06.2023 con oggetto: R: RECLAMA FACILE: Mancato riscontro e non presa in carico del sinistro denunciato. - (CPTIT01801084-85).I.23.3358.7/FRH – risposta ARAG del 22.09.2023 con oggetto: R: RECLAMA FACILE: Mancata presa in carico del sinistro denunciato. - (CPTIT01853583-10).In riferimento alla questione concernente la polizza e la soluzione di continuità da un assicuratore all’altro, constatiamo che questo aspetto era già stato analizzato (v. risposta del 27.06.2023 ad ALTROCONSUMO per il sinistro n. I.23.2230.0/FRH). La precedente polizza di Tutela Legale, contratta con una Compagnia diversa da ARAG, risultava in vigore fino al 13.09.2021 e pertanto viene meno la continuità con la polizza di ARAG (data effetto dal 25.08.2022) risultando, invece, un “buco temporale” di circa un anno.A seguito della richiesta dell’assicurata del 03.05.2024 di aprire un sinistro con controparte la precedente Compagnia, il 13.05.2024 la nostra Divisione Tecnica Sinistri rispondeva, prendendo atto della volontà dell’assicurata di aprire un nuovo sinistro per sostenere gli asseriti inadempimenti contrattuali posti in essere dalla precedente Compagnia, con la quale aveva stipulato la polizza di Tutela Legale, e richiedeva, al fine di consentire l’istruzione e la valutazione del caso assicurativo, di fornirci la documentazione a supporto della controversia insorta con questa Compagnia.In alternativa, si avvisava di procedere direttamente con l’apertura del sinistro, utilizzando l’area clienti presente sul nostro sito.13.05.2024 abbiamo ricevuto la documentazione da parte dell’assicurata. La Divisione Tecnica Sinistri sta analizzando la documentazione pervenuta e riscontrerà prossimamente in merito.Infine, per quanto riguarda la questione citata nella contestazione datata 24.04.2024 in merito ai servizi specifici dedicati alle donne (per Te Donna), precisiamo che ARAG resta sempre a completa disposizione per tali tematiche con le modalità indicate in calce alle condizioni di assicurazione (I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Famiglia Next!) e che tali prestazioni sono indipendenti dalla gestione assicurativa dei sinistri.Relativamente poi all’attività di Mama Chat – lo sportello gratuito online che aiuta le donne in difficoltà psicologiche e vittime di violenza con un team di psicologhe esperte – ci teniamo a precisare che ARAG, come indicato nel sito internet, si limita a segnalare la possibilità di contattare Mama Chat in caso di bisogno di supporto psicologico, rimanendo competente e responsabile unicamente delle prestazioni di Tutela Legale fornite. Infatti, nel nostro sito nella sezione relativa al prodotto ARAG Tutela Legale Famiglia Next! specifichiamo, tra le altre informazioni, quanto segue “Noi possiamo fornirti la Tutela Legale ma se hai bisogno di supporto psicologicocontatta Mama Chat.”.Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.Informazioni per chi presenta il reclamoCome prevede il Regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modifiche sulla gestione dei reclami, ricordiamo che nel caso in cui non sia soddisfatto di questa risposta è possibile rivolgersi all'IVASS (via del Quirinale 21, 00187 Roma) utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it con le modalità ivi indicate e reperibile anche sul sito della Compagnia www.arag.it alla sezione reclami. Oltre a rivolgersi a IVASS, può rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria può, in alcuni casi deve, ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:la Mediazione (Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 e successive modifiche), presentando domanda a un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su www.giustizia.ite/o la Negoziazione assistita (Legge n. 162 del 10.11.2014) presentando domanda attraverso il proprio avvocato. In caso di conflitto di interesse o di disaccordo sulla gestione dei sinistri, come previsto dal contratto, è possibile, demandare la decisione ad un arbitro, che decide secondo equità o procede giudizialmente avvalendosi di un professionista di propria scelta.Questa comunicazione è rivolta esclusivamente al destinatario. Ogni utilizzo non autorizzato rappresenta un abuso.INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIARAG SE Italia, come Titolare del Trattamento, tratta i dati personali concernenti il reclamo esclusivamente al fine della sua gestione e risposta. I dati vengono conservati in applicazione del Reg. ISVAP n. 24/2008. Ogni informazione in merito alla nostra Policy , all’esercizio dei diritti dell’interessato e ai dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati si può trovare in www.arag.itrivacy.ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'ItaliaServizio Reclamie-mail servizio.reclami@arag.it Dati societari completi: www.arag.it/dati-aziendali/Questo messaggio è riservato e rivolto esclusivamente al destinatario. Nel caso di ricezione per errore, si prega di segnalarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto. Ogni utilizzo non autorizzato rappresenta un abuso.Da: reclami@notify.altroconsumo.it reclami@notify.altroconsumo.it Per conto di reclami@altroconsumo.itInviato: mercoledì 17 aprile 2024 02:30A: Arag arag@arag.itOggetto: Inadempienza contrattuale.You don't often get email from reclami@altroconsumo.it. Learn why this is important
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