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Mancata presa in carico del sinistro denunciato.

Chiuso Pubblico

ARAG assicurazione tutela legale.

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Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

W. B.

A: ARAG assicurazione tutela legale.

11/08/2023

Buongiorno. Il mio reclamo riguarda a diversi sinistri denunciati ad ARAG assicurazione tutela legale con ingiustificati rifiuti di copertura con conseguenti danni psicologici, materiali e di disagio ai loro assicurati. In oggetto, numero sinistro dell'ultimo rifiuto, riguardante a due sinistri denunciati separatamente, ma valutati come uno contrariando la richiesta del loro assicurato. Segue abbasso la mia contestazione scritta gia' inoltrata alla assicurazione: Gentile Divisione Tecnica Sinistri. Con la presente contesto la Vostra decisione di chiusura del sinistro in oggetto. Premesso che in occasione della denuncia dei sinistri e' stato richiesto la valutazione separata di tre sinistri distinti e tale richiesta non e' stata accolta, senza alcuna spiegazione al Vostro assicurato.Premesso che , come già chiarito, in anteriori comunicazioni la insorgenza del sinistro riguardante alla istallazione del cancello e' avvenuta in occasione della copertura con Vostra assicurazione. Premesso che la scoperta dell'abusivita' verso terzi ,della scala esterna, costruita su importante porzione del cortile in comune, e' avvenuta in occasione di tentativo mediazione avvenuta in occasione di copertura con Vostra assicurazione e non poteva essere diversamente una volta che l'immobile e' stato acquistato in 2017 con entrata in 2018 nella residenza. Il sinistro non e' avvenuto in epoca anteriore alla stipula della polizza, ma si tratta di un sinistro continuativo o progressivo, che si manifesta nel tempo con effetti succesivi e cumulativi. Infatti, il danno da me subito non e' derivato dalla sola esistenza della scala ad uso privato costruita su porzione del cortile in comune , ma dalla mia pretesa di ottenere un compenso o un indennizzo per la stessa e dal conseguente contenzioso civile. Pertanto il sinistro non e' costituito dal primo evento dannoso, che comunque non poteva essere conosciuto dal Vostro assicurato, ma da una serie di eventi dannosi collegati tra loro da un nesso causale( La mia richiesta di compenso o indennizo). Inoltre, gli effetti dannosi sono sopravenuto dopo la stipula della polizza, una volta che prima non erano della nostra conoscenza, come siete ampiamente informati, pertanto come previsto dalla giurisprudenza di legitimita'. La clausula limitativa del rischio assicurativo, che esclude la copertura per i sinistri verificatisi anteriormente alla data di effetto dalla polizza, deve essere interpretata nel senso che essa non opera quando il danno sia continuativo o progressivo e gli effetti dannosi siano sopravenuti dopo la stipula della polizza.La Corte di Cassazione ha affermato che la clausula di precontrattualita' non si applica se l'assicurato dimostra che il danno e' stato causato da un fatto illecito altrui e che non vi e' alcun nesso causale tra il danno e l'attivita' assicurata. Al momento della stipula della polizza, io non ero a conoscenza e non potevo conoscere con la normale diligenza l'esistenza della scala ad uso privato costruita su porzione del cortile in comune e la sua irregolarita' civile o valore verso terzi. Infatti la scala era stata realizzata dal precedente propietario dell'immobile molto prima del mio acquisto e con regolare concessione edilizia e accatastamento e non era stata oggetto di alcuna contestazione o opposizione di parte degli altri condomini. Pertanto e' indiscutibile la mia buona fede e non consapevolezza del sinistro al momento della stipula della polizza, come previsto dalla giurisprudenza di legittimita'. Al momento dell'acquisto dell'immobile, ero gia coperto da un'altra assicurazione di tutela legale con il medesimo rischio continuativa con la Vostra. Tra le polizze non vi e' stata alcuna soluzione di continuita' nella copertura assicurativa per il rischio relativo alla proprieta' e alla gestione dell'immobile. Pertanto, io ho semplicemente sostituito o rinnovato le precedenti coperture assicurative al momento della stipula della nuova polizza, come previsto dalla giurisprudenza di legittimita'. La clausula limitativa del rischio assicurativo, che esclude la copertura per i sinistri verificatosi anteriormente alla data di effetto della polizza, deve essere interpretata nel senso che essa non opera quando il contratto sia stato stipulato in sostituzione o rinnovo di una precedente polizza avente lo stesso oggetto e e lo stesso rischio, senza soluzione di continuita' tra le due. Premesso che ho già provveduto documentazione probante di assicurazione con copertura del medesimo rischio continuativa con la Vostra da prima dell'acquisto del nostro immobile. Premesso che ho già invocato l'articolo 7.2 delle Vostre condizioni contrattuali. Premesso che la clausola di precontrattualità ha lo scopo di evitare che l’assicurato stipuli una polizza dopo aver subìto o causato un danno, per ottenere il rimborso delle spese legali.Tuttavia, la clausola di precontrattualità non opera in modo assoluto e indiscriminato, ma deve essere interpretata in modo ragionevole e conforme alla buona fede. In particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto che la clausola di precontrattualità non si applica nei seguenti casi:quando il sinistro è avvenuto in epoca anteriore alla stipula della polizza, ma l’assicurato non ne era a conoscenza e non poteva conoscerlo con la normale diligenzaquando il sinistro è avvenuto in epoca anteriore alla stipula della polizza, ma l’assicurato era già coperto da una precedente polizza con lo stesso rischio, senza soluzione di continuità tra le due coperturequando il sinistro è avvenuto in epoca anteriore alla stipula della polizza, ma si tratta di un sinistro continuativo o progressivo, cioè che si manifesta nel tempo con effetti successivi e cumulativi.Nel caso in specie , ero già coperto da una precedente polizza con lo stesso rischio di tutela legale, senza interruzioni tra le due polizze, posso pertanto invocare tutti i tre casi casi sopra elencati. Cordiali saluti. Marcella Bedani.

Messaggi (1)

W. B.

A: ARAG assicurazione tutela legale.

11/08/2023

Gentili avvocati. Questo e' il terzo di tanti altri sinistri rifiutati di ARAG assicurazione tutela legale. Uno in che siamo rimasti senza assistenza legale in una mediazione avvenuta nel periodo di copertura del sinistro e altre due per motivi di precontratualita' inesistenti come elucidato nella mia contestazione in allegato. Sollecito cortesemente il Vostro sollecito intervento nella questione in oggetto e se possibile anche nelle altre due gia denunciate. E' con rammarico che lamento essere socio fedele da 10 anni e non aver ancora ricevuto alcuna assistenza legale dalla Vostra parte. In difetto saro' costretto a rivolgermi ad altre associazioni di difesa del consumatore perla tutela dei miei diritti e mettere un fine nella nostra decennale collaborazione. In attesa di un Vostro sollecito riscontro. Cordiali saluti. Bedani Walter.Oss: Preferirei ricevere una consulenza giuridica e un Vostro parere per scritto sulle controversie con ARAG


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