In risposta alla vostra mail, come da allegato, pubblico quanto segue per continuare il tentativo di conciliazione in questa sede:
la risoluzione da voi proposta per la problematica da voi generata ovvero la mancata consegna del pacco e i conseguenti disagi generati dalla confusione da voi creata nel non aver specificato chiaramente dove si trovi il pacco che risulta ancora in consegna sul vostro sito e in deposito dal vostro call center, non è accettabile. A prescindere dal contenuto siete tenuti a consegnare il pacco. Quindi per calcolare l'entità dell'eventuale risarcimento, ribadisco, siete tenuti a consegnare il pacco. Riporto di seguito un estratto dal Vostro Regolamento:
Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C.,
come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o
avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite,
per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli
altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla
Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto
(Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria
merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in
funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi
eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle
legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà
apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non
avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o
per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce
trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a
pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni
internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.
Letizia Rossi