Consulente:
4109
Ticket N° :
0010612805
Spett.Le Altroconsumo,
in riferimento alla Vostra comunicazione del 22.09.2025, confermiamo di aver fornito un riscontro completo, comprensivo delle fatture, all'indirizzo e-mail del cliente “giancarlo.rossini@proton.me” in data 23.09.2025.
Qualora necessitaste di ulteriori chiarimenti, il nostro Customer Care è a disposizione al numero verde 800.620.520, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00.
Casi di indennizzo automatico – Delibera 21 luglio 2016, 413/2016/R/com
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità (tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari), il venditore corrisponde al cliente finale, automaticamente e in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 euro.
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo Le verrà corrisposto nella prima fattura utile e comunque non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto da parte del venditore
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 45, comma 45.6, dell’allegato A della deliberazione n. 333/07;
b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Articolo 9, comma 9.3.
In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care ai riferimenti riportati in calce alla presente.
Servizio di conciliazione
Dall'1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, i clienti finali ed i prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
E' possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto all'esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall'Autorità (il venditore ha 40 giorni solari per rispondere al reclamo). Il cliente finale (o il suo delegato) può presentare la richiesta di attivazione della procedura non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo all'esercente e non oltre un anno di tempo dalla data di invio del reclamo, tramite il portale predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e gestito da Acquirente Unico disponibile all’indirizzo s:www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Cordiali Saluti,
Il team Pulsee