Cliente: Danilo GottinCodice Cliente: 00514799Consulente: 4016Ticket nr: 03949985Contatore: IT002E2944671A/00881102791330Tipologia della fornitura: domesticaServizio: Energia elettrica/gasGentile cliente,in merito alla Sua richiesta del 02.08.2024, ticket nr 03949985, siamo spiacenti di informarla che non ci è possibile rateizzare l’insoluto. In merito all'addebito del corrispettivo CMOR per i punti di fornitura POD IT002E2944671A e PDR 00881102791330, la informiamo che Pulsee (brand di Axpo Italia s.p.a.) ha provveduto a richiedere l’indennizzo CMOR nelle fatture del suo attuale Fornitore di energia elettrica/Gas naturale, con numero pratica SII202482088954 (fornitura di energia elettrica) e SII202482088399 (fornitura gas).Attualmente le pratiche risultano in stato Ammissibile sul portale del SII (Sistema Informativo Integrato):La richiesta d’indennizzo può essere annullata solo a valle del saldo dell’intera posizione debitoria nei nostri confronti.Per maggior chiarezza:In caso di pagamento delle fatture insolute a Pulsee, sarà quest’ultima ad annullare la richiesta d’indennizzo tramite il SII (Sistema informativo integrato). Successivamente il CMOR sarà stornato all’attuale fornitore che provvederà alla restituzione dell’importo nei suoi confronti.In caso venga effettuato il pagamento dell’indennizzo all’attuale fornitore, sarà cura di quest’ultimo trasmettere l’importo alla Cassa CSEA (Cassa per i Servizi energetici e ambientali) che, a sua volta, provvederà a restituirlo ad Pulsee. Solo a ricezione dell’importo dovuto tramite la Cassa CSEA la scrivente Società provvederà ad inviare la notifica di annullamento dell’indennizzo CMOR.In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care al numero verde 800.620.520, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18Casi di indennizzo automatico – Delibera 21 luglio 2016, 413/2016/R/comIn caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità (tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari), il venditore corrisponde al cliente finale, automaticamente e in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 euro.a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.L’indennizzo Le verrà corrisposto nella prima fattura utile e comunque non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto da parte del venditoreIl venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 45, comma 45.6, dell’allegato A della deliberazione n. 333/07; b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Articolo 9, comma 9.3.In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care ai riferimenti riportati in calce alla presente.Servizio di conciliazioneDall'1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, i clienti finali ed i prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.E' possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto all'esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall'Autorità (il venditore ha 40 giorni solari per rispondere al reclamo). Il cliente finale (o il suo delegato) può presentare la richiesta di attivazione della procedura non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo all'esercente e non oltre un anno di tempo dalla data di invio del reclamo, tramite il portale predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e gestito da Acquirente Unico disponibile all’indirizzo s:www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htmCordiali salutiIl team Pulsee