Oggetto: Reclamo per mancata consegna documentazione ex art.119 TUB.Esposizione dei fatti.Il sottoscritto, premesso di essere ex dipendente SANPAOLO matricola 10045 e quindi di essere a conoscenza delle procedure interne dell'Istituto, nello specifico che le richieste poste alla direzione delle filiali sono soggette al nulla osta degli uffici legali.Premesso inoltre che come Tecnico Delle Industrie Elettriche e Geometra è in grado, avendo a disposizione le pezze giustificative dei movimenti, di fare l'analisi di un semplice bilancio condominiale.Essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra il sottoscritto condomino e l'amministratore condominiale del CONDOMINIO MARCELLO, con conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, il sottoscritto ha inviato una serie di raccomandate all'amministratore al fine di ottenere la documentazione contabile e specificatamente:Raccomandata del 26/10/2016 spedita 27/10/2016Raccomandata del 29/10/2016Raccomandata del 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita il 02/11/2016Raccomandata 31/10/2016 spedita 02/11/2016Raccomandata 03/11/2016Raccomandata 05/11/2016 spedita 07/11/2016Raccomandata 08/11/2016Raccomandata del 10/11/2016Telegramma 11/11/2016Raccomandata 16/11/2016.Non avendo avuto alcun cenno di riscontro,da parte dell'amministratore, in data 16/11/2016 è stata fatta una richiesta presso la direzione della Filiale di Bistagno della documentazione del conto condominiale, conto corrente n. 00139/1000/4374 intestato al Condominio Marcello presso la filiale di Bistagno, ed il giorno giovedì 17 novembre 2016 12.42 è stata inviata una email specificando che: secondo”l'ABF: tutti i condomini possono chiedere estratti conto intestati al condominio”.Dopo alcuni giorni mi è stato risposto verbalmente un diniego alla mia richiesta trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy ed ad un novellato art 1129 c.c. a seguito del responso negativo dell'ufficio legale, ad oggi il sottoscritto non ha avuto nessuna risposta a quella richiesta del 16/11/2016.E' evidente una non conoscenza colposa da parte degli uffici preposti della legislazione vigente.Le Decisioni dell'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO : Decisione N. 4208 del 03 luglio 2014, Decisione N. 691 del 28 gennaio 2015, Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016, nello specifico quest'ultima recita “Sul punto il Collegio di Roma ha avuto modo, in più occasioni, di rilevare che “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che , in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che talenorma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015).Nella specie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.”.L'art. 119 del Testo Unico Bancario - rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” - dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni), se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione (art. 119 T.U.B., comma 4).La Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art. 119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche b) le operazioni per cui si chieda la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.Tribunale Napoli, sentenza dell’8/12/2010: “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”.Tribunale Monza, sez. III, sentenza n. 95 del 18/1/2016: “In tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta”.La richiesta della documentazione bancaria ex art. 7 Codice PrivacyLa domanda di consegna della documentazione bancaria potrebbe essere avanzata dal cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) 7, e quindi anche (apparentemente) al di fuori della procedura prevista dall’art. 119 T.U.B.Il Garante della Privacy ha difatti affermato che il diritto di accesso alla documentazionebancaria da parte del cliente - o da chi gli succeda a qualsiasi titolo - è esercitabile autonomamente anche in forza del Codice della Privacy, che riconosce all’art. 7 tale diritto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Aut. protez. dati person. 8, 17/07/2008 conf.: Aut. protez. dati person., 07/12/2006 9).Per tali ragioni si ritiene corretto che la banca:- provveda sempre alla consegna della copia della documentazione, sia che la richiesta provenga ex art. 119 T.U.B. che ex art. 7 Codice della Privacy, ed anche ove la richiesta non contenga alcun riferimento normativo (il diritto di avere copia della documentazione, come scritto, è ben più ampio di quanto prescritto all’art. 119 T.U.B., la cui sola particolarità è la specificazione della limitazione temporale della richiesta alle operazioni dei soli ultimi dieci anni e la precisazione - specialmente - dell’obbligo di rimborso alla banca dei costi relativi alla copia)Nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione - ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto - non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l’eventuale produzione in processo (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno (provandone la sussistenza e l’ammontare) e/o la condanna alle spese di lite (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l’inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).A seguito del diniego, il sottoscritto è stato costretto, per ottenere la documentazione, a dare l'incarico ad un revisore dei conti ( Incarico revisore il 11/03/2017) ed a contattare dei legali per il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la documentazione.Quanto sopra ha causato al sottoscritto un danno quantificabile in circa € 5.000,00.Poiché anche il Revisore non ha ottenuto tutta la documentazione in data 28/3/2017 il sottoscritto ha inoltrato una seconda richiesta alla Filiale di Bistagno per ottenere la documentazione bancaria.Anche in questo caso l'esito è stato parziale poiché sono state rilasciate le copie degli estratti conto ma sono state negate le copie degli assegni, per cui non sono accoppiabili le partite in entrata ed uscita per poter addivenire alla formazione di un bilancio.Per quanto suesposto il sottoscritto ha dato mandato e delega a due patrocinatori legali per il recupero della documentazione presso l'amministratore e la PROCURA AD LlTEM (allegata alla presente) ad un altro patrocinatore legale affinché, con il supporto dei legali dell'associazione Altroconsumo, recuperi la documentazione per via giudiziale e compia tutti gli atti necessari nei Vostri confronti per il risarcimento del danno subito dal sottoscritto.