Spett.le ENAC,
Vi scrivo in riferimento al caso [C-7994718], Reclamo ENAC n.71802 al quale non rispondete da ormai 4 mesi nonostante la compagnia, ad oggi, non abbia offerto un volo alternativo in una data successiva di mia scelta come previsto dal Regolamento CE 261/2004 (di seguito "Reg.") art. 8(1)(c). Ribadisco che le mie richieste sono sempre state quelle di avere un volo alternativo in una data successiva a mia scelta.
Nonostante il sottoscritto abbia fornito la documentazione che prova le violazioni del Reg. commesse in suo danno da parte di Air France, L'ENAC non ha sanzionato la compagnia bensì ha chiuso il caso senza giustificato motivo.
A tal proposito, mi trovo a dover mettere in discussione l'operato di questo organismo:.
In primis vorrei portare alla vostra attenzione quanto segnalato dal vostro sito e alle dalle fonti ufficiali che riguardano i diritti dei passeggeri:
- sito ENAC
www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/cancellazione-del-volo
Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo come previsto dal Reg. (CE) n.261/04.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:
SCELTA tra le seguenti tre opzioni:
rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della
compagnia aerea;
imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, orientamenti interpretativi del EC216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)
particolare attenzione al punto 4.2
"In tali casi, non appena il passeggero abbia scelto una delle tre opzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), b) o c), il vettore aereo non ha più alcun obbligo collegato alle altre due opzioni."
- Causa C49/22, caso precedente in cui è stato applicato il regolamento:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B8140F0B132FC5B63C12DF7BA12A2049?text=&docid=274423&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2136136
particolare attenzione per il paragrafo 39.
"A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Diritto a rimborso o al riavviamento», enuncia, al suo paragrafo 1, che al passeggero è offerta la scelta tra tre possibilità, vale a dire, in sostanza, in primo luogo, il rimborso del
biglietto e, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile. In secondo luogo, il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, e, in terzo luogo, il riavviamento verso
tale destinazione, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti"
Sono al corrente che il ruolo dell'ENAC non è finalizzato a soddisfare le mie richieste risarcitorie nei confronti della compagnia aerea. Tuttavia, la Vs. Autorità è stata individuata dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69!vig=2024-07-15 ) quale organismo responsabile dell'applicazione del Reg. con il potere di irrogare sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Pertanto, sono consapevole che per essere risarcito, dovrò presentare le mie richieste davanti l'autorità competente, ma quello che mi interessa particolarmente in questa vicenda, in quanto passeggero e cittadino italiano, è capire il motivo per cui l'ENAC stia disattendendo i suoi compiti omettendo di erogare le sanzioni alla compagnia aerea Air France, nonostante le evidenti infrazioni del Reg. artt. 8 e 14 per i quali sono previste multe rispettivamente da 10.000 € fino a 50.000 € (art.4) e da 2.500 € fino a 10.000 € (art.8).
La cattiva gestione di questo caso, indipendentemente se il motivo della situazione attuale sia scaturita da fraintendimento, inesperienza o superficialità di chi ha gestito il reclamo o ancora peggio qualora tale Organismo applichi in modo inesatto il regolamento o utilizzi un metro di giudizio che possa privilegiare alcune compagnie come Air France, oltre ad aver arrecato un danno alla tutela dei miei diritti, rappresenta un grave rischio alla tutela di TUTTI I PASSEGGERI in partenza dagli aeroporti italiani.
Non è mio interesse polemizzare ma vista la gravità della situazione qualora ancora una volta non dovessi ricevere un Vs. riscontro, segnalerò la situazione al dott. Bruno Carapella, Presidente Organismo Indipendente di Valutazione, e al dott. De Laurentiis responsabile della Direzione Tutela dei Diritti del Passeggero per far luce sulla situazione, nonché procederò ad attirare l'attenzione di organi di stampa e televisivi e qualsiasi altro organismo europeo al fine di proteggere tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani.
Alla luce di ciò, invito ancora una volta Enac ad accertare se Air France e il Sig. Fabio Bertagnolli vogliano offrire al sottoscritto un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di mio gradimento, rispettando quanto previsto dal Reg. art. 8(1)(c), erogando le sanzioni fino a 62.500 € qualora la compagnia decida di reiterare nell'inadempienza dei propri obblighi.
Simone