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Richiesta pagamento conguaglio per ricalcolo

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

E. B.

A: DOLOMITI ENERGIA

05/06/2024

Spett. Dolomiti Energia, Sono ex-titolare del contratto 60547079 cessato a NOVEMBRE 2023, per sopra specificato. Il giorno 27/03/2024 mi avete inviato questa bolletta di "ricalcolo" chiedendomi pagamenti arretrati. Con la presente inoltro formale reclamo in merito alla presente bolletta e chiedo che venga immediata annullata e stornata, in quanto tutte le precedenti bollette, da inizio a fine fornitura, sono state da me regolarmente pagate e tutte le bollette riportavano la dicitura "lettura rilevata e lettura fatturata" avente la stessa quantità di Kwh sia sulla rilevata che sulla fatturata, nessuna bolletta riportava la dicitura "lettura stimata". Quindi non esiste nessun ricalcolo o conguaglio, io ho già pagato tutta l'energia elettrica da me consumata nelle bollette che mi avete inviato da inizio a fine fornitura. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Messaggi (2)

DOLOMITI ENERGIA

A: E. B.

31/07/2024

Riferimento Pratica: 2024_160887Rif Rich: 2024_113504 - case 00269650Riferimento organizzativo: CM/Reclami e Richieste Informazioni scritte/GiannaMSpett.le Altroconsumo,in riferimento alla mail in calce per conto del cliente BARTOLINI ENEA , con la presente desideriamo innanzitutto scusarci per il ritardo in questa nostra risposta, Vi segnaliamo le fatture vengono emesse sulla base delle letture che ci trasferisce periodicamente il Distributore Locale. Vi confermiamo che la scrivente Società, in qualità di venditore, in assenza di letture rilevate da parte del Distributore locale, E-DISTRIBUZIONE SPA, responsabile del gruppo di misura in base a quanto previsto del TIME (Testo Integrato Misura) che all'art. 6 punto 6.2 cita chenel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l’attività di misura elettrica è l’impresa distributrice, ha la facoltà di formulare delle stime di consumo che tengono conto dell’andamento dei consumi storici di quella specifica utenza e della stagionalità. Vi ricordiamo che, in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all'interno delle singole abitazioni non sempre c'è qualcuno in casa quando arriva il letturista. È inoltre previsto un ulteriore tentativo di lettura nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.Ciò premesso, Vi informiamo, come già in precedenza comunicato al cliente che la fattura n. 82400930640 del 27/03/2024 di Euro 363,97 è stata calcolata la parte che non potrà essere prescritta in base ai flussi di rettifica inoltrati dal Distributore di zona, E-DISTRIBUZIONE SPA, in sostituzione di misure precedentemente inviate.Vi comunichiamo che solo per la fattura n. 82400930641 del 27/03/2024 di Euro 40,84 è stata accolta la richiesta di prescrizione ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, contenente calcoli riferiti a periodi maggiori di due anni.Invitiamo il cliente a non effettuare il saldo della fattura n. 82400930641 del 27/03/2024 di Euro 40,84 per la quale non gli sarà richiesto il pagamento e preghiamo, qualora non avesse già provveduto, ad effettuare il pagamento della fattura n. 82400930640 del 27/03/2024 di Euro 363,97 , sulle seguenti coordinate bancarie IBAN di Dolomiti Energia: IT04I0200805364000030000840 ed di inoltrare copia dell’avvenuto pagamento al nostro ufficio crediti tramite:e-mail: crediti@dolomitienergia.ite-mail PEC: crediti@cert.dolomitienergia.itPer informazioni circa le tempistiche di pagamento, La invitiamo a contattare il ns ufficio crediti al n. 0461-034300In considerazione del tardivo riscontro al reclamo provvederemo all’accredito in fattura del cliente di ulteriori 25,00 euro per mancato rispetto dei tempi di risposta (Delibera 413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)Per ulteriori informazioni relative a questo documento, La invitiamo a scrivere all’indirizzo reclami@dolomitienergia.it, citando il riferimento pratica sopra indicato. Per ogni altra richiesta il nostro Customer Care è disponibile ai seguenti riferimenti:Cliente Famiglianr. verde 800.030.030 (8:00 – 22:00 dal lunedì al venerdì – 8:00 – 20:00 il sabato)mail: clienti.casa@dolomitienergia.itarea riservata: myDolomiti.dolomitienergia.it Sul nostro portale www.dolomitienergia.it troverà tutte le indicazioni necessarie per poter comunicare con noi.Cordiali salutiDolomiti Energia S.p.A.__Sono previsti i seguenti indennizzi in caso di mancato rispetto degli standard di cui alla Delibera 413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto al cliente finale entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi (art.21).Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solariTempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni solariTempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari (fatturazione quadrimestrale)Tempo massimo di rettifica didoppia fatturazione 20 gg solariNessun indennizzo se evasa entro i 30 ggNessun indennizzo se evasa entro i 60 ggNessun indennizzo se evasa entro i 90 ggNessun indennizzo se evasa entro i 20 gg25 € se evasa tra 31 e 60 giorni25 € se evasa tra 61 e 120 giorni25 € se evasa tra 91 e 180 giorni25 € se evasa tra 21 e 40 giorni50 € se evasa tra 61 e 90 giorni50 € se evasa tra 121 e 180 giorni50 € se evasa tra 181 e 270 giorni50 € se evasa tra 41 e 60 giorni75 € se evasa oltre i 90 giorni75 € se evasa oltre i 180 giorni75 € se evasa oltre i 270 giorni75 € se evasa oltre i 60 giorniDelibera 413/2016/R/com dell’ARERA Articolo 20Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico20.1 Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità (inclusi quelli ulteriori di cui all’Articolo 17) sia riconducibile ad una delle cause di cui all’Articolo 18, comma 18.1, lettere a) e b).20.2 Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE; b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Articolo 8, comma 8.3.Delibera 413/2016/R/com dell’ARERA Articolo 18Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità18.1 Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; c) cause imputabili al venditore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).Prescrizione misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018:Deliberazione 97/2018/R/com Deliberazione 569/2018/R/comCONCILIAZIONE:Delibera 209/2016 (TICO) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)La informiamo che dal1° gennaio 2017, in assenza di risposta al reclamo o in presenza di risposta ritenuta insoddisfacente, potrà proporre un’istanza di conciliazione.La conciliazione è una procedura che consente alle parti di incontrarsi e di trovare una soluzione alle problematiche non risolte con la trattazione del primo reclamo. Il tentativo di conciliazione è condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale. L'eventuale accordo presso il Servizio di Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice in caso di mancato rispetto di quanto pattuito. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, che dovrà concludersi entro 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il cliente presso il Servizio di Conciliazione di ARERA e si terrà on line, in base a quanto previsto dalla normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). In alternativa al Servizio di Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità(per i clienti domestici), incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità, e presso leCamere di Commercioche hanno aderito allaconvenzionesottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web di ARERA nella sezione “Consumatori”.Il Cliente finale domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.Da: reclami@notify.altroconsumo.it reclami@notify.altroconsumo.it Per conto di reclami@altroconsumo.itInviato: mercoledì 5 giugno 2024 16:15A: info.commerciale@cert.dolomitienergia.itOggetto: Richiesta pagamento conguaglio per ricalcolo‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Please consider the enviroment before printing this emailNote-legaliTutte le informazioni trasmesse nella presente sono da intendersi solo per la persona e/o societa' a cui sono indirizzate e possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o societa' diversi dai destinatari indicati, puo' costituire violazione del Regolamento (UE) 2016/679. Le risposte alla presente potranno essere conosciute nell’organizzazione di appartenenza del mittente come riportato nel Regolamento per l’uso degli strumenti informatici aziendali del Gruppo Dolomiti Energia. Se ha ricevuto questa mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer senza farne copia alcuna, totale o parziale, in nessuna forma. Grazie

DOLOMITI ENERGIA

A: E. B.

31/07/2024

Buon pomeriggio, il distributore di zona ha sempre eseguito regolarmente le letture, perché dispongo da anni di un contatore elettronico di nuova generazione e di un contatore di scambio perché dispongo anche di un impianto fotovoltaico. Non c'è stato un mese in cui il distributore non abbia fatto e comunicato le letture sia di prelievo che di immissione, i miei consumi li ho tutti registrati dal 2020 tramite il meter del mio impianto fotovoltaico.Se le vostre letture fossero state stimate come dite lo avreste riportato in bolletta come si è sempre fatto e come siete obbligati a fare, invece su ogni bolletta da me pagata c'era sempre riportata la lettura effettiva e la fatturazione corrispondente alla lettura effettiva, tutte corrispondenti ai miei reali prelievi. Tutte regolamente pagate senza un giorno di ritardo. A me non interessa nessuna prescrizione perché non vi devo proprio nulla.State provando a fregare la persona sbagliata, cordiali saluti e a mai più rivederci.


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