Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla copertura assicurativa per difesa penale – Contratto "UCA Soluzione Famiglia" Ed. 09/2018 Agg. 12/2019.
Gentili Signori,
In riferimento al contratto di assicurazione "UCA Soluzione Famiglia" stipulato con la Vostra compagnia, desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune questioni riguardanti la copertura della difesa penale per l'assicurato, in qualità di vittima di reato, specificamente per un caso di stalking condominiale classificato con codice rosso dal PM.
Dopo attenta analisi delle condizioni contrattuali e alla luce delle normative vigenti che regolano i contratti di assicurazione e la protezione dei consumatori, sollevo la questione relativa all'interpretazione delle clausole di copertura in sede penale e illeciti amministrativi. Il contratto, nel suo Capitolo 4, prevede esplicitamente la copertura delle spese legali anche per la fase precedente alla formulazione ufficiale della notizia di reato, indicando chiaramente che l'assicurato è protetto in situazioni in cui è richiesta la presenza di un avvocato per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.
È importante sottolineare che nel contratto non è presente alcuna clausola che escluda esplicitamente la copertura per la difesa penale quando l'assicurato è vittima di un reato. Seguendo il principio di interpretazione più favorevole al consumatore, come stabilito dal Codice del Consumo, e considerando l'assenza di limitazioni esplicite, interpretiamo questa omissione come non intenzionale e, pertanto, non limitativa dei diritti dell'assicurato.
Inoltre, il contratto specifica che per la copertura delle spese per la formulazione di denuncia-querela è necessaria la costituzione di parte civile solo per le vertenze extracontrattuali per il recupero di danni subiti per fatto illecito di terzi. Tuttavia, ciò non dovrebbe applicarsi al caso di difesa penale dell'assicurato in qualità di vittima di reato, in cui non si persegue un risarcimento danni ma la tutela legale dell'assicurato stesso.
In virtù di quanto esposto, richiedo una conferma ufficiale riguardo alla copertura delle spese legali per la difesa penale dell'assicurato vittima di reato senza il requisito di costituzione di parte civile, in conformità con l'interpretazione favorevole al consumatore e la protezione dei diritti dell'assicurato.
L'interpretazione dei contratti di assicurazione a favore del consumatore è un principio ben consolidato nel diritto italiano, particolarmente in materia di assicurazioni. Ecco alcuni riferimenti legali e giurisprudenziali che potresti considerare per rafforzare la tua contestazione:
Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005):
Articolo 1469-bis - Le clausole contrattuali non negoziate individualmente si considerano ingiuste se, nonostante il requisito della buona fede, causano un significativo squilibrio nei diritti e doveri delle parti, a danno del consumatore.
Codice Civile:
Articolo 1370 - Stabilisce che in caso di ambiguità nelle clausole di un contratto, esse devono essere interpretate nel senso più favorevole alla parte che si obbliga.
Regolamento ISVAP n. 35/2010:
Impone che le condizioni di polizza devono essere chiare e comprensibili, e che le clausole che comportano limitazioni di copertura o esclusioni di rischio devono essere specificamente approvate per iscritto dall'assicurato.
Giurisprudenza:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2012, ha chiarito che le clausole contrattuali devono essere interpretate nel modo più favorevole al consumatore quando risultano ambigue o oscure.
Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29307/2008 ha sottolineato che nel caso di interpretazione di una clausola contrattuale di un contratto di assicurazione, l'interpretazione più favorevole al consumatore deve prevalere.
Questi riferimenti legali e giurisprudenziali sono fondamentali nel sostenere che qualsiasi ambiguità o mancanza di chiarezza nelle clausole di un contratto di assicurazione debba essere risolta a favore dell'assicurato, specialmente quando si tratta di interpretare l'ampiezza della copertura assicurativa. Questo approccio tutela i consumatori, garantendo che le assicurazioni forniscano la protezione che gli assicurati ragionevolmente presuppongono di avere al momento della stipula del contratto.
Desidero inoltre evidenziare che la nostra pregressa comunicazione attestava già la messa in mora di UCA Assicurazione per il ritardo significativo nella gestione del sinistro relativo all'assicurato, vittima di stalking classificato con codice rosso. Tale ritardo non solo ha impedito all'assicurato di usufruire tempestivamente della difesa legale a cui ha diritto, ma ha anche aggravato il suo stato psicologico e morale.
È indubitabile che la presenza di un difensore legale in questa fase critica rappresenta non solo un supporto legale, ma anche un indispensabile sostegno emotivo e morale, particolarmente in situazioni di evidente vulnerabilità come quella vissuta dall'assicurato. L'assenza di tale supporto ha esposto l'assicurato a ulteriori danni, aggravando le sue condizioni e lasciandolo indifeso durante fasi cruciali del procedimento penale.
Questa situazione è contraria ai principi stabiliti dall'art. 32 della Costituzione Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, e dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali in caso di comportamento negligente che causi un danno alla persona. Il ritardo ingiustificato nella gestione del sinistro e la mancata assistenza legale configurano una violazione dei diritti dell'assicurato, con conseguente obbligo di risarcimento da parte di UCA Assicurazione per i danni subiti.
Pertanto, sollecito un immediato intervento da parte vostra per garantire che l'assicurato sia assistito da un legale che lo possa rappresentare e difendere adeguatamente, in conformità con quanto previsto dalla nostra polizza assicurativa e in rispetto dei suoi diritti fondamentali.
In attesa di un Vostro sollecito riscontro.
Cordiali saluti.