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Rifiuto gestione sinistro e richiesta danni.

Chiuso Pubblico

ARAG assicurazione tutela legale.

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Reclamo

W. B.

A: ARAG assicurazione tutela legale.

07/10/2023

Ho acquistato un’auto DR 4.0 turbo tramite un contratto di finanziamento con la CA Auto Bank Spa, per il quale ho esercitato il diritto di recesso entro 14 giorni, come previsto dalla normativa vigente. La CA Auto Bank Spa ha accettato il mio recesso e mi ha invitato a pagare la somma dovuta direttamente alla concessionaria Adriarent, presso la quale avevo acquistato il veicolo. Ho effettuato regolarmente il pagamento , ma la concessionaria mi ha chiesto un maggior danno per aver esercitato il mio diritto di recesso, adducendo una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Ho contestato tale richiesta, ritenendola infondata e lesiva dei miei diritti di consumatore. Inoltre, ho riscontrato che il veicolo acquistato presentava dei difetti, tra cui la porta usb dell’infotainment rotta, che rendevano inutilizzabile il sistema di navigazione satellitare e altre funzionalità. Ho chiesto alla concessionaria la riparazione dei difetti, ma la stessa mi ha comunicato che dovevo rivolgermi a un mecanico DR della citta' di Brescia dove riesiedo, il meccanico DR aveva disponibilità solo per il giorno 2 ottobre, causandomi ulteriori disagi. Ho segnalato anche che la documentazione di garanzia kasko e altre e la fattura erano state rilasciate con indirizzo sbagliato, invalidando la loro validità, e ho richiesto la loro correzione, ma la concessionaria ha ignorato la mia richiesta. Per questi motivi, ho denunciato il sinistro alla vostra compagnia assicurativa, allegando la documentazione necessaria a dimostrare la mia posizione, e chiedendo la copertura delle spese legali e peritali per la tutela dei miei diritti nei confronti della concessionaria Adriarent. Tuttavia, con vostra comunicazione in calce mi avete informato che il sinistro rientra tra le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, in particolare all’articolo 2.2 n. 18), che dispone l’esclusione per i sinistri conseguenti o relativi a proprietà, guida o circolazione di veicoli. In un'altra comunicazione ci avete informato per scritto, erroneamente, che il sinistro sarebbe coperto se avessimo la copertura mobilita'. Di fatto abbiamo acquistato la polizza originalmente con la copertura mobilita', conforme documentazione in nostro possesso e l'abbiamo rinnovata senza alcuna richiesta di modifica contrattuale ma ci avete informato in occasione della denuncia del sinistro che unilateralmente avete escluso la garanzia dal nostro contratto. Con la presente intendo contestare la vostra decisione di escludere il modulo mobilità dalla mia polizza di tutela legale ARAG Famiglia #Next!, comunicatami in data 28/09/2023 in occasione di una denuncia di sinistro. Premetto che sono cliente ARAG dal 25/08/2022, quando ho stipulato la polizza di tutela legale ARAG Famiglia #Next con il modulo mobilità incluso, come risulta dal contratto in mio possesso e visibile anche sulla Vostra pagina web. In data anteriore alla sua scadenza ho provveduto al pagamento del rinnovo della polizza direttamente sul vostro sito, senza richiedere alcuna modifica delle condizioni contrattuali. Pertanto, ritengo di avere ancora diritto alla copertura del modulo mobilità, che prevede il rimborso delle spese legali e peritali in caso di incidenti o sanzioni stradali ma comunque come osservato in anteriore documentazione non ha rilevanza nel sinistro denunciato si trattando di diritto del consumatore e acquisto di bene di consumo.Il sinistro in questione non riguarda il risarcimento di un danno causato da un veicolo, ma il recesso da un contratto di finanziamento stipulato con la concessionaria Adriarent , che mi ha venduto un veicolo difettoso e mi ha richiesto una somma di denaro a titolo di maggior danno.La mia richiesta di risarcimento per i difetti del veicolo acquistato rientra nella garanzia per i diritti relativi ai beni di consumo, prevista dal modulo Vivere pienamente - Vita privata e Casa, che ho sottoscritto originalmente con l'aggiunta del modulo mobilita' e non mi e' stato comunicato alcuna modifica contrattuale eccetto in occasione della denuncia del sinistro in oggetto. Pertanto, la clausola di esclusione invocata da voi non è applicabile al mio caso, in quanto non si tratta di una controversia relativa alla proprietà, alla guida o alla circolazione del veicolo, ma alla violazione dei diritti del consumatore.La vostra interpretazione è restrittiva e contraria al principio di buona fede, che deve informare i rapporti tra assicuratore e assicurato, come stabilito dall’art. 1375 del codice civile e dalla giurisprudenza di legittimità. Vi contesto inoltre la modifica unilaterale del contratto da voi operata senza alcun avviso previo e senza il mio consenso, consistente nella cancellazione del modulo mobilità che avevo sottoscritto con la polizza originaria. Tale modifica è illegittima e inefficace nei miei confronti, in quanto viola il principio della buona fede contrattuale e le disposizioni del codice civile e del codice del consumo. Infatti, voi non potevate modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative alla copertura assicurativa, ma solo quelle relative ai prezzi e ad altri aspetti marginali del rapporto, previa comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto (art. 118 TUB). Inoltre, voi avreste dovuto informarmi della possibilità di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione della vostra comunicazione (art. 64 codice del consumo), cosa che non avete fatto.Vi chiedo quindi di rivedere la vostra decisione e di confermarmi la validità della mia copertura, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente. In caso contrario, mi riservo di adire le vie legali per far valere i miei diritti e richiedere risarcimento danni materiali, disagio e psicologico.Cordiali saluti.Bedani Walter.


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