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Rimborso credito reisudo

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Carte di credito

Reclamo

E. ..

A: Nexi

07/11/2024

Buongiorno, A causa di una frode online sono stata costretta a bloccare la mia carta prepagata Nexi. Il giorno 11 settembre 2024 ho prontamente richiesto il rimborso del credito residuo seguendo i passaggi indicati sul sito Nexi, nello specifico cliccando su “richiedi rimborso”. C'è scritto chiaramente che la richiesta sarà evasa entro 7 (sette) giorni lavorativi. Ho inviato più e-mail di sollecito dopo che Nexi mi aveva chiesto di integrare un documento mancante. Nello specifico ho risposto l'11 settembre stesso, il 13 settembre, il 3 ottobre, il 21 ottobre (dopo aver chattato online con un operatore Nexi) e il 31 ottobre dopo aver parlato con un operatore per telefono. Ad oggi (7 novembre), la richiesta non è ancora stata evasa. In attesa di un vostro riscontro si inviano cordiali saluti.

Messaggi (1)

Nexi

A: E. ..

16/12/2024

Gentile Signora Frasca, siamo sinceramente dispiaciuti per il tempo occorso alla gestione della sua richiesta; in riferimento a quanto segnalato con la sua comunicazione del 7 novembre scorso, abbiamo condotto le opportune verifiche dalle quali è emerso che, per un disguido interno, l’e-mail con la documentazione completa per la disposizione del rimborso, da lei inoltrata prima del 13 novembre, non è stata correttamente recepita; in seguito, il 27/11/24, come confermato tramite e-mail, abbiamo disposto il bonifico per il riaccredito della somma da lei attesa. Cogliamo l’occasione per ringraziarla per la sua collaborazione; rimaniamo a sua disposizione per ulteriori necessità. Un cordiale saluto. Antonietta Servizio Reclami Come prevede la normativa attuale, le ricordiamo che - se sussistono le condizioni stabilite e se lo ritiene opportuno - può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie; in particolare, può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 38), come ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario o il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). L’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità del’ eventuale domanda giudiziale. @@REF_ID@82e87bc9e7596aa5a0@REF_ID@@ ref:!00D1t0viE2.!500Se0HAooV:ref


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