Buongiorno.
A Marzo 2024 ho rotto la catena albero a camme della mia autovettura per un totale danni di 3600 euro come da dettaglio fattura in allegato (Allegato_1).
Questo evento, come cercherò di dimostrare, non fu soltanto un episodio sfortunato quanto piuttosto l'esito di una pratica commerciale scorretta da parte della casa costruttrice.
A seguire una cronologia eventi a sostegno della mia tesi.
1) A valle di numerose rotture su autoveicoli con motori diesel di recente costruzione (a partire dal 2019) e con pochi km, il gruppo PSA/STELLANTIS individuò il problema nell'anomala usura di un organo meccanico, la catena dell'albero a camme.
Essa dapprima allungandosi e poi diventando talvolta rumorosa (non nel mio caso), in caso di rottura provoca enormi danni. Il motore infatti inizierà a girare fuori fase con conseguente rottura della cinghia di distribuzione e organi annessi come le valvole.
2) Per porre rimedio a questa situazione il costruttore già a partire da Gennaio 2023 (Allegato_2) introdusse in produzione una nuova catena più spessa (8mm in luogo dei 7mm della catena originale) con nuove valvole di scarico dedicate.
Fra l'altro, come si evince dall'articolo, a suo tempo il costruttore garantiva un intervento gratuito per veicoli fino a 150000 km o 5 anni (io vi sarei rientrato) ma soltanto in Francia!!!
3) Nonostante il problema fosse oltremodo noto, tanto da indurre il costruttore ad una modifica sulla linea di produzione, non solo non fu avviata alcuna campagna di richiamo ma i clienti come il sottoscritto non furono in alcun modo resi edotti del difetto del proprio motore con una banale lettera informativa.
Per inciso, avendolo saputo per tempo, avrei provveduto alla riparazione a mie spese onde evitare di trovarmi in spiacevoli situazioni puntualmente verificatesi.
4) Torniamo dunque a Marzo 2024 (la fattura dell'Allegato_1 per inciso è datata 23/5/2024 in quanto le rotture motore erano così frequenti da esservi una lista di attesa di più di un mese solo per accedere ai pezzi di ricambio).
Come da dettaglio fattura e da spiegazione del meccanico,
a causa del difetto di cui sopra, trovandomi a viaggiare ad una velocità di crociera di circa 70km/h la rottura della catena ha mandato fuori fase il motore con l'elenco danni riportato in fattura (Allegato_1)
5) La negligenza del costruttore, oltre al danno economico, provocò una situazione di concreto e grave pericolo per la mia incolumità e per quella della mia compagna e soprattutto di mia figlia allora di soli 8 mesi.
Il guasto avvenne infatti di notte verso le 23:00 nelle gallerie nei pressi del paese di Roè Volciano, non lontano da Salò.
Con la macchina non più marciante per la rottura del motore riuscii a raggiungere una piazzola d'emergenza all'interno della galleria con la sola inerzia residua del veicolo.
La rottura avvenne fra l'altro in piena curva all'interno della galleria.
Senza una certa prontezza di riflessi il pericolo di tamponamento sarebbe stato elevatissimo.
6) In aggiunta al danno economico per la rottura del motore, segnalo anche la spesa di soggiorno presso una struttura alberghiera dalle parti di Roè Volciano per euro 80.
7) Arriviamo dunque ai giorni d'oggi. A partire da Luglio 2025 il Gruppo PSA, a fronte della continue rotture motore, ha avviato una campagna di richiamo che coinvolgerà circa 600000 autovetture.
Per dare una dimensione temporale, il problema fu individuato e risolto in produzione già a partire da Gennaio 2023 ma la campagna di richiamo è partita oltre due anni e mezzo dopo.
In allegato (Allegato_3) la lettera appena ricevuta per effettuare la sostituzione della catena dell'albero a camme.
Alla luce di quanto esposto credo vi siano gli estremi per ottenere un risarcimento del danno.
ANNEX.
Per assoluta trasparenza, prima di ricevere la lettera della campagna di richiamo, avevo già tentato tramite avvocato di esperire una richiesta risarcitoria la quale naufragò da principio (lo stesso avvocato mi sconsiglio di proseguire) per quello che io ritengo essere un cavillo ma che comunque vi riporto.
L’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede in caso di richiesta di risarcimento per danni a cose, l’obbligo di mettere a disposizione l’oggetto danneggiato per permettere l’ispezione prima di procedere alla riparazione.
Nello specifico, trovandomi all'epoca del guasto molto lontano dalla concessionaria presso cui acquistai la vettura e con il veicolo non marciante mi limitai a ripararlo nella stessa officina dove fu lasciato il mio veicolo da parte del carro attrezzi.
Il dettaglio fattura evidenzia in modo inequivocabile il nesso con la problematica esposta della catena albero a camme e
in aggiunta, mi permetto di sottolineare, a monte dell'applicabilità di questo articolo al fatto di specie, non viene in alcun modo meno la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal costruttore.
Vi ringrazio sin d'ora per l'assistenza che saprete fornirmi.
Cordialmente.
Francesco Gallo.