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Spostamento/Messa in sicurezza dei cavi telefonici

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allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it

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Reclamo

G. D.

A: allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it

30/09/2023

Buon giorno,dal mese di maggio ho inoltrato una richiesta di spostamento dei cavi telefonici di proprietà della Telecom da un'abitazione di mia proprietà al fine di consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione rientranti nelle opere finanziate dal c.d. bonus del 110%. La Telecom ha risposto con un preventivo quantificato in € 1.338,77 più Iva in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 53 (ex art. 92) (Servitù), comma 7, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche, aggiornato al 7 luglio 2023), che recita il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.Questo concetto è stato fatto notare nella corrispondenza intercorsa, ma la risposta della Telecom è stata, in ultimo, di questo tenore: Facciamo riferimento alla Sua comunicazione del 20-09-2023 in merito alla pratica in oggetto, per precisare che sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita e delle risultanze del sopralluogo tecnico del 13-07-2023, l’intervento di ristrutturazione rientra tra le opere ricadenti nella manutenzione straordinaria di carattere non innovativo.Da ciò deriva l’invio del preventivo di spesa di € 1.338,77 per l’esecuzione del lavoro di spostamento.La risposta de qua assume un carattere decisamente arbitrario finalizzato a giustificare la pretesa finanziaria andando a cercare nella parola innovazione la chiave di lettura. Nel codice civile innovazione lo si legge nel comma 1 dell'art. 1108 e riguarda la possibilità concessa all'assemblea condominiale di deliberare l'esecuzione di opere condominiali. Questo concetto viene meglio espresso nell'art Art. 1120 C.C. (Innovazioni) che recita I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.Comè più volte ribadito alla Telecom le opere edilizie rientrano nel c.d. bonus del 110%, debitatemte autorizzato dalle autorità preposte, il che lascia chiaramente intendere la portata delle opere innovative che si andranno a realizzare legate soprattutto alla salubrità degli edifici, il contenimento del consumo energetico e la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti solari.Ad oggi la Telecom sta arrecando grave nocumento alla legittima prosecuzione dei lavori edili insistendo su una pretesa economica che la normativa di settore ha escluso e che l'Enel, interpellata per la stessa esigenza di spostamento dei propri cavi, ha invece subito sposato senza richedere alcun corrispettivo.Considerato il tempo trascorso dall'inoltro della prima istanza risalente al 6 maggio u.s., considerata la scadenza fissata per legge per l'escuzione dei lavori legati al bonus edilizio del 110%, chiedo l'escuzione immediata dell'intervento a carico della Telecom e mi riservo di citarla per i danni economici legalmente spettantimi dall'inerzia della prefata società.In ultimo rammento alla Telecom che, in contenziosi analoghi, è risultata in giudizio già soccombente, leggasi una per tutte la sentenza n. 459 del 7 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Patti.


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