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Tacito rinnovo illegale

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

E. C.

A: Consulcesi

05/09/2025

Spett. Consulcesi Sono titolare del contratto n° 2000021377 Nel contratto in oggetto è inserita la solita clausola di rinnovo tacito dell'abbonamento ai servizi club che, naturalmente, non avevo notato al momento della sottoscrizione dei vostri servigi legali. Ne ho pagato inconsapevolmente le rate con il meccanismo del prelievo automatico, cessato per rinnovo della mia carta di credito. Da allora mi subissate di richieste di pagamento delle rate. Orbene, con l'ausilio di Altroconsumo, vi invito a cessare l'invio delle richieste di pagamento. Ciò in forza delle molteplici sentenze sfavorevoli al meccanismo del tacito rinnovo, sia di magistratura ordinaria che della Cassazione. Infatti, " il consenso al rinnovo deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il rinnovo tacito o presunto. Inoltre, può essere revocato in qualsiasi momento...19 mag 2021" "In particolare, l’Art. 14 della Legge sulla concorrenza appena approvata, modifica il Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) inserendo, dopo l’articolo 65, l’articolo 65-bis relativo ai “Contratti di servizi a tacito rinnovo” volto a rafforzare la tutela del consumatore. Nello specifico, il nuovo articolo prevede che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l’obbligo di inviare un avviso al consumatore 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest’ultimo può inviare la disdetta." "si può dedurre facilmente che la clausola che prevede il rinnovo tacito è da considerare vessatoria solo nel caso in cui il contratto non sia il frutto di una trattativa tra le parti, quando cioè il suo contenuto è predisposto in forma standard da un solo soggetto mentre l’altro ha solo la possibilità di scegliere se aderire o meno. È appunto il caso dei contratti realizzati mediante moduli o formulari prestampati. In tale ipotesi, se la clausola vessatoria non è oggetto di apposita sottoscrizione, ulteriore rispetto a quella a fine contratto, essa è inefficace. Cass. 27 febbraio 1998 n. 2152, in riferimento alla sola clausola di proroga tacita: Cass. 10 maggio 2001 n. 6510." Per quanto sopra riportato vi invito a cessare l'invio delle richieste di pagamento delle rate, riservandomi, se occorre, di richiedere la restituzione di quelle indebitamente pagate. In assenza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.


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