Bacheca dei reclami

Reclama Facile è un servizio a disposizione di tutti gli utenti registrati al nostro sito che ha l’obiettivo di mettere in contatto il consumatore con l’azienda di suo interesse per risolvere i problemi che possono verificarsi nei quotidiani rapporti di fornitura di prodotti o servizi.
Reclama Facile si propone di instaurare un utile dialogo tra imprese e consumatori per risolvere questi problemi in via amichevole, favorendo il raggiungimento di un accordo condiviso.
Tramite Reclama Facile potrai inviare un reclamo direttamente all’azienda di tuo interesse seguendo la nostra procedura guidata e avrai la possibilità di pubblicare il tuo reclamo sulla nostra Bacheca.
Per avere più dettagli su come aprire un reclamo clicca qui
I. M.
11/07/2025

consegna auto noleggio lungo termine

Spett. Arval Service Lease Italia S.p.A. In data 16/04/2025 ho sottoscritto il contratto per NOLEGGIO A LUNGO TERMINE concordando un corrispettivo pari a €5000. MANCATA CONSEGNA IN DUE DATE : 16/06/2025 E 11/07/2025, MANCATA COMUNICAZIONE E NON RISPOSTA A PEC LEGALE. In data 16/06/25 un'email a 1h40m dalla consegna mi informava della mancata consegna causa mancanza libretto auto. Consulente Samuele Coppola assente e irreperibile. Servizio di consegna impossibilitato ad offrire una soluzione. A seguito il consulente Coppola non mi ha contattato finche' non ho minacciato cause legali dopo che la compagnia Arval aveva ignorato la PEC del mio avvocato. Per sopperire al danno, mi ha offerto in data 09/07/2025, quasi un messe dopo, la cifra di 400 euro per noleggio auto fino alla consegna del veicolo, posticipata all'11/07/2025. La mattina dell'11/07/2025 il guirdatore mi ha informato che non sarebbe riuscito a consegnare l'auto. La societa' EcoFlotte ha dichiarato di aver riscontrato dei problemi di "accensione spie". Esigo una delle tre opzioni: 1-restituzione immediata dei 500 euro piu danni (noleggio auto finche' non riusciro' a comprare una vetture 2-noleggio illimitato fino a consegna auto TOYOTA Yaris Cross / 2021 / 5P / SUV con targa GS371EC 3-auto sostitutive di valore e caratteristiche equivalenti al modello scelto In mancanza di un riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Risolto
C. D.
11/07/2025

Contestazione penale contrattuale

Gentili Signori, con la presente contesto la richiesta di pagamento di euro 40 a titolo di penale contrattuale per aver prolungato la sosta del mio veicolo FB968CH nella area di parcheggio in via Cristoforo Colombo n. 4 - 22100 Como dalle ore 20:05 alle h 23:31 del giorno 11/06/2025. Ritengo del tutto abnorme ed arbitraria la somma di euro 40. Ciò in considerazione delle tariffe medie ordinarie praticate nel comune di Como. Ed è proprio in considerazione della entità della penale applicatami nonché delle modalità di applicazione del "contratto", certamente poco visibili all'utente (apprendo solo ora che le medesime condizioni contrattuali sono affisse ad un cartello in prossimità dell'area di parcheggio), che considero vessatoria la vs. pretesa. Chiedo pertanto che vogliate rivedere la vs decisione e rettificare in maniera equa l'importo richiesto riservandomi comunque di far valere ogni mio diritto in opportuna sede. In attesa di vs gentile riscontro, ringrazio per la cortese attenzione. Cordialità Carmine De Stefano

Chiuso
V. D.
11/07/2025

COSTI NON ESPOSTI ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO

Spett.le FS PARK FIRENZE SMN P1, in data 30/06/25 ho usufruito del parcheggio P1 presso la stazione ferroviaria di Firenze S.M.N. Al momento dell’ingresso nel parcheggio, non ho riscontrato alcuna indicazione riguardante le tariffe orarie e giornaliere applicate. Ho comunque deciso di entrare, in quanto dovevo prendere un treno per Roma. Al mio ritorno, la sera del giorno successivo, mi sono recato alla cassa per effettuare il pagamento prima di uscire e ho constatato con sorpresa i costi elevati praticati. Ho corrisposto l’importo di € 240,00 per aver lasciato la vettura targata ET255RF in sosta dalle ore 09:27 alle ore 21:17 (circa 36 ore). Mi permetto di richiamare l’obbligo di esposizione delle tariffe all’ingresso del parcheggio, cosa che in questo caso non è avvenuta; infatti le tariffe risultano visibili solo presso la cassa, venendo a conoscenza dei costi soltanto al momento dell’uscita. Pertanto, chiedo cortesemente il rimborso almeno pari al 50% della somma pagata. Ho inoltre appreso che il parcheggio sotterraneo presente sempre nella stessa stazione presenta una tariffa decisamente inferiore. Ritengo pertanto ingiustificata la differenza di costo applicata al P1 e la modalità secondo cui più si lascia l’auto e maggiore risulta il prezzo da pagare. In assenza di un riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per tutelare i miei diritti. Distinti saluti.

Chiuso
V. L.
11/07/2025

Richiesta pagamento parcheggio

Buongiorno, mi viene richiesto pagamento di €40 per aver sforato di 30 minuti il tempo massimo di sosta consentito (45 minuti ) nel parcheggio del supermercato Todis di Via Tor vergata 79,80. Nel suddetto parcheggio non esiste barra di entrata e uscita e quindi neanche rilascio di ticket. Non ho visto alcun cartello che informi innanzi tutto l'uso di telecamere per il controllo delle entrate e uscite e che imponga il parcheggio entro 45 minuti! Queste informazioni devono essere chiare e visibili !

Chiuso
F. M.
10/07/2025

Mygift card acquistata e mai ricevuta

Vi invito a inviarmi quanto prima la gift card mai ricevuta il cui costo di 100€ è stato addebitato. Fornisco indirizzo email alternativo a quello comunicato: fabiomonta90@gmail.com

Risolto
V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Formulo la presente per contestare fermamente la legittimità della vostra pretesa creditoria 001854000319, 001854000321, 001854000325 contenuta nel sollecito di pagamento relativo ad un supposto parcheggio da voi dichiarato effettuato in data 3/06, 6/06 e 19/06 in via Pisana a Viareggio (LU). Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali. Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologici legali della normativa interna nazionale. Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902. Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo utilizzato da un privato. In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta, risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa strumentale svolta a fini contrattuali. Segnalo, inoltre, che: a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti ed ingannatori; b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacchè contenente la previsione di una tariffa/penale fuori mercato; c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336 e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del contratto se non quello di parcheggiare nell’area; d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 120° minuto di parcheggio in poi; e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area); f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata, ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 120° minuto per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima stabilita; g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore probatorio. In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali, queste ultime per la persecuzione del reato previsto e punito dall’art. 640 del Codice Penale." Allego inoltre foto dove dalla cartina risulta gratuito il parcheggio. Saluti, Laura Porzio

Chiuso
V. G.
10/07/2025

CONTESTAZIONE PARCHEGGIO

Spett. Parkdepot, Mi sono arrivate tre pagamenti da effettuare relativi alle vostre fatture n. 001854000319 + 001854000321 + 001854000325. Ritengo insussistenti le richieste del pagamento in quanto: NON E' MAI STATO EMESSO UN TICKET per regolare l'ingresso nel parcheggio, NON ESISTE un distributore di biglietti all'ingresso del parcheggio, NON è presente un sistema di limitazione dell'ingresso chiaramente visibile, anzi si può entrare e uscire da 5 differenti uscite direttamente dalla strada e se si parcheggia negli ultimi posti nemmeno i cartelli sono visibili. NON ESISTE NEMMENO UNA SBARRA O SEGNALETICA AD IGNI INGRESSO. Inoltre per chi come me guarda dalle mappe è segnalato PARCHEGGIO GRATUITO E NON AGGIORNATO COME FOTO ALLEGATA. Perciò richiedo annullamento delle stesse e vi consiglio una segnaletica più chiara. Saluti, LAURA PORZIO

Chiuso
W. B.
10/07/2025
DAS tutela Legale

DAS nega copertura a vittima di stalking condominiale e costringe l'assicurato a mediazione

DAS nega tutela a vittime di stalking, adduce prove assurde e impone mediazione-ricatto Mi chiamo Walter Bedani e scrivo a nome mio e di mia moglie, assicurati con polizza di tutela legale D.A.S. S.p.A. (n. 05205DAS00853), che copre la nostra vita privata. Denuncio un comportamento di gravità inaudita da parte della compagnia e dei suoi fiduciari, che non solo ci hanno negato la copertura assicurativa in un momento di estrema necessità, ma hanno tentato di imporci una scelta processualmente dannosa, violando i più basilari doveri di correttezza e buona fede. IL CONTESTO: VITTIME DI STALKING, NON UN SEMPLICE LITIGIO La nostra famiglia è vittima di una documentata e sistematica campagna di stalking da parte della nostra controparte. Questa non è una nostra opinione, ma un fatto acclarato da tre distinti procedimenti penali in corso a loro carico, che ci vedono come persone offese per reati che vanno dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) alla calunnia (art. 368 c.p.). L'ultimo atto di questa escalation è avvenuto il 26 aprile 2025: il giorno dopo aver ricevuto la notifica di un'udienza a loro carico per calunnia, la controparte ha installato una telecamera di videosorveglianza. La finalità ritorsiva e intimidatoria è evidente. IL DINIEGO DI DAS: UN CAPOLAVORO DI NEGLIGENZA E MALAFEDE Abbiamo aperto un sinistro con DAS per un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per l'immediata rimozione della telecamera istallata in ritorsione alla notifica di udienza penale ricevuta dalla controparte. La risposta di DAS, tramite l'avvocato incaricato e la referente interna, è stata un diniego basato sulla presunta "carenza dei presupposti di legge", in particolare sulla mancanza di "prove certe e documentali del funzionamento" del dispositivo. Questa valutazione è un insulto alla nostra intelligenza e una violazione palese degli obblighi contrattuali. DAS e il suo legale hanno deliberatamente ignorato una montagna di prove schiaccianti da noi fornite: PROVE TECNICHE INCONFUTABILI: Dispositivo Professionale: Abbiamo documentato con foto che la telecamera è un modello professionale EZVIZ, non un simulacro, dotata di LED a infrarossi per visione notturna e una lente in vetro ottico. Installazione Ostile e Illegittima: L'installazione è stata eseguita da un professionista (un ingegnere elettronico, parente della controparte), è permanentemente alimentata ed è stata posizionata strategicamente al piano terra (non al primo piano, dove vive la controparte) sul muro di proprietà di un loro parente non residente. È puntata esclusivamente verso le nostre pertinenze private, il nostro posto auto e il nostro ingresso, come da scrittura privata inviata a DAS e non verso la proprieta' della controparte che non e' visibile nella inquadratura della telecamera. Non esiste delibera condominiale, cartellonistica obbligatoria o nostra autorizzazione. Prova della Natura non Dissuasiva: Abbiamo fornito video che dimostrano come la telecamera sia occulta e quasi invisibile di giorno e di notte, smentendo la tesi del "mero dissuasore". Pericolo Aggravato: Abbiamo provato con video che la telecamera, essendo a portata di mano, può essere facilmente ri-orientata con un semplice manico di scopa o piccola scala da casa rendendo la minaccia ancora più grave e imprevedibile. ERRORE GIURIDICO MADORNALE SULLA PROVA: L'avvocato incaricato da DAS ha preteso una prova assurda ("luci rosse mentre si muove"), applicando uno standard probatorio errato. Per la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Garante Privacy), ai fini della violazione della privacy e del reato di interferenze illecite, ciò che rileva è la mera potenzialità lesiva del dispositivo e il suo orientamento invasivo. In materia di privacy vige un principio di precauzione: è chi installa a dover provare la liceità, non la vittima a dover provare il funzionamento continuo. Per un'azione d'urgenza è sufficiente la verosimiglianza del diritto leso, non la prova piena. DANNO ALLA SALUTE IGNORATO: Abbiamo fornito un verbale di Pronto Soccorso che attesta una grave crisi d'ansia subita da mia moglie, con trasporto in ambulanza, il giorno dopo aver steso la denuncia sulla telecamera. Questo è il periculum in mora: un danno grave, attuale e irreparabile alla salute, che DAS ha liquidato come irrilevante. IL RICATTO DELLA MEDIAZIONE: L'ABUSO DEFINITIVO La condotta più grave si è manifestata durante una videochiamata il 17 giugno 2025. Di fronte alla nostra richiesta di agire in giudizio, l'avvocato incaricato e la referente DAS ci hanno posto un ultimatum: "o la mediazione o niente". Hanno tentato di costringerci ad avviare noi una mediazione, pur essendo a conoscenza di due fatti cruciali: 1) la pendenza di tre procedimenti penali contro la controparte, che rende la mediazione strategicamente deleteria; 2) il fatto che il legale della controparte ci avesse già comunicato di aver ricevuto mandato per invitarci a una mediazione. L'insistenza di DAS affinché fossimo noi a "provocare" la mediazione era un chiaro tentativo di porci in una posizione di svantaggio negoziale. Questa non è solo una pessima gestione, è una condotta deontologicamente e contrattualmente illecita che viola: L'ART. 1917 C.C.: DAS ha agito contro il nostro interesse, spingendoci verso una soluzione dannosa che avrebbe potuto compromettere la nostra posizione nei processi penali. LA BUONA FEDE (ART. 1375 C.C.): Hanno usato la nostra vulnerabilità per sottrarsi ai loro obblighi, ricattandoci. Al nostro rifiuto di cedere, è scattato il parere negativo e il diniego. CONCLUSIONE E APPELLO AD ALTROCONSUMO D.A.S. S.p.A. non sta negando un semplice sinistro. Sta abbandonando i suoi assicurati, documentate vittime di stalking, nel momento del bisogno. Sta calpestando il contratto, la legge e la dignità dei suoi clienti per un cinico calcolo economico. Il loro comportamento non è solo un inadempimento, è un abuso della loro posizione di forza. Chiediamo l'intervento urgente e deciso dei legali di Altroconsumo affinché venga contestata formalmente questa gestione scandalosa e D.A.S. S.p.A. sia costretta a onorare i suoi obblighi, fornendoci la tutela che abbiamo pagato e di cui abbiamo disperatamente bisogno per proteggere la nostra sicurezza e la nostra salute. Codice cliente : Polizza N. 05205DAS00853/ N. 25SIN11243

Chiuso
M. M.
10/07/2025
euroGaleBsrl

Diritto di recesso

Buongiorno, stamattina ho pagato per aver installato big silver gas, non ho avuto il tempo per riflettere, l.operatore mi ha abbindolata per bene. Ho pagato con il pos. Ho intenzione di restituire la merce ma vedo che l indirizzo a cui deve essere inviata insieme alla raccomandata è di una casa in vendita. Come devo procedere dato l articolo 52 del D.Lgs.206 del 2005. Oppure è tutta una truffa?

Risolto
C. S.
10/07/2025

Gravi Disservizi Durante Soggiorno Airnbn

La presente costituisce formale reclamo in merito a una serie di gravi ed inaccettabili disservizi riscontrati durante il soggiorno attualmente in corso presso l’alloggio prenotato tramite la vostra piattaforma: Codice di prenotazione: HMYHDQP8DM Dettagli della prenotazione Casa Julia, Via Nuova Darsena 4 Porto Rotondo (Sassari) Check-in: 02 Luglio 2025 Check-out: 16 Luglio 2025 Ospite: Giancarlo Sacerdote I problemi riscontrati includono: Ripetuti e gravi problemi con l’elettricità: Tre episodi distinti di mancanza di corrente, di cui uno durato oltre 18 ore; L’ultimo, avvenuto questa notte alle ore 2:00, ha avuto un esito potenzialmente pericoloso: al tentativo di ripristino, il contatore ha emesso una fiammata, esponendo gli ospiti a un rischio concreto per la sicurezza. Assoluta mancanza di supporto: i contatti forniti relativi al gestore “Wonderful Italy” sono risultati inesistenti o errati e nessuna assistenza è stata ricevuta, nonostante i ripetuti tentativi. Condizioni igieniche inaccettabili dell’appartamento al nostro arrivo: l’alloggio non era stato adeguatamente pulito, con evidente grave sporcizia accumulata sotto i letti e cuscini visibilmente sporchi, in aperta violazione degli standard dichiarati da Airbnb considerate che e’ stata addebitato un compenso aggiuntivo per la pulizia (si allegano evidenze fotografiche); Indirizzo errato sull'annuncio: il numero civico indicato era sbagliato, causando la perdita di un'intera mattinata per localizzare l’appartamento. Questo ha comportato disagio, stress e ritardi. Aircondizionata non funzionante in una delle camere Ad oggi, siamo ancora senza luce elettrica, situazione inaccettabile, tanto più considerando che tra gli ospiti vi è anche un minore. Tutto ciò è in grave violazione con quanto promesso e garantito da Airbnb in termini di qualità, sicurezza e assistenza al cliente. Chiediamo pertanto: Un immediato intervento per il ripristino dei servizi e il supporto necessario; Un congruo rimborso per i danni subiti, sia materiali che morali. Si fa inoltre presente che il team di Airbnb ha offerto come compenso un voucher da 200 Euro da utilizzare presso la loro piattaforma. Chiaramente l'offerta non e' accettabile considerato il grave stato in cui versa l'appartamento ed il tempo trascorso (6 giorni) a rimediare degli innumeveroli problemi

Chiuso

Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).