Le agevolazioni fiscali per i disabili

Agevolazioni per figli a carico, spese mediche, assistenza ai non autosufficienti, strumentazioni informatiche e tecniche: per i disabili sono previste delle agevolazioni fiscali da far valere in dichiarazione dei redditi e non solo.
Il Fisco cerca di venire incontro alle necessità dei portatori di handicap e delle loro famiglie, prevedendo una serie di agevolazioni da far valere in dichiarazione dei redditi e non solo. Le agevolazioni fiscali riguardano diversi ambiti e in caso di dubbi specifici è possibile contattare la nostra consulenza fiscale, al numero 02 6961570 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
Torna all'inizioAssegno unico universale
Dal marzo 2022, l’assegno unico universale ha sostituito le detrazioni per i figli a carico. L’assegno unico spetta per i figli fino a 21 anni, superata questa età si torna alle detrazioni, tuttavia, in caso di disabilità è possibile continuare a percepire l’AUU senza limiti, ma occorre poter esser dichiarati a carico fiscalmente.
Per esser considerati a carico, i figli di età superiore ai 24 anni non devono possedere redditi complessivi superiori a 2.840,51 euro. Infatti, fino ai 24 anni il limite di reddito è maggiorato a 4.000 euro lordi annui.
L’importo dell’assegno varia in funzione del reddito Isee del nucleo familiare e ad altri fattori come la situazione lavorativa dei genitori o la presenza di più figli. Tra le variabili, in caso di disabilità occorre valutare il grado della stessa per sapere a quanto ammonti la maggiorazione mensile spettante. In particolare, si vede nella tabella seguente quale sia l’importo della maggiorazione correlato anche all’Isee:
Età del figlio | Situazione del figlio | Maggiorazione mensile |
---|---|---|
Minorenne | non autosufficiente | 105 euro |
disabilità grave | 95 euro | |
disabilità media | 85 euro | |
Maggiorenne fino a 21 anni | A prescindere dal grado di disabilità | 50 euro |
Oltre i 21 anni la maggiorazione diventa l’unico importo percepito |
Con ISEE fino a 15.000 euro | 85 euro |
Con ISEE fino a 40.000 euro | Importo variabile tra 85 euro e 25 euro | |
Con ISEE superiore a 40.000 euro | 25 euro |
Poiché per ottenere l’assegno unico occorre presentare la domanda online sul sito dell’Inps (o rivolgendosi a un patronato) è bene sapere che occorre essere in possesso di un Isee in corso di validità e che il riconoscimento dell’importo corretto è correlato allo stato di disabilità. In fase di compilazione, pertanto, quando si compila il campo dedicato alla disabilità del figlio, basta cliccare sul bottone con la “i” a destra delle scelte possibili, si apre uno specchietto in cui le diverse tipologie di disabilità vengono suddivise tra le tre categorie. In base alla delibera di assegnazione della commissione competente, bisogna cercare la categoria corretta. Ad esempio, in caso di handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104 del 1992 il figlio rientra nella disabilità grave.
Torna all'inizioLe spese mediche e di assistenza
Le spese mediche e di assistenza, a seconda della categoria in cui rientrano possono essere deducibili dal reddito, detraibili dall’imposta senza alcuna franchigia o detraibili oltre la soglia di 129,11 euro.
Le certificazioni necessarie
Sei sei disabile devi possedere la certificazione che documenti il tuo stato, infatti, oltre alle attestazioni rilasciate dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n.104 del 1992, sono valide anche quelle rilasciate da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n.915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati a ulteriori accertamenti sanitari: è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Se sei in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92 puoi autocertificare la sussistenza delle condizioni personali richieste (cui allegare una copia del documento di identità), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione, se non espressamente indicata nella certificazione, viene dedotta quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento.
Documentare le spese
A prescindere dall’agevolazione fiscale, le spese devono essere correttamente documentate. Devi conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
- per le protesi, oltre alle fatture (ricevute o quietanze), devi conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti ausiliari della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Se non hai la prescrizione puoi autocertificare la necessità della spesa (per te o per il familiare a carico) e il motivo per cui è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), devi avere una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione;
- per i farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Spese mediche generiche e di assistenza specifica
Le spese mediche generiche (sia per prestazioni mediche che per acquisto di farmaci) e quelle di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito del disabile o di familiare che le sostiene per lui. Il familiare non deve necessariamente dichiarare il disabile a proprio carico per avere diritto alla deduzione.
Spese per l'autosufficienza e l'integrazione
Sono integralmente detraibili al 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sanitarie (sostenute in Italia o all’estero per persone residenti in Italia) riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. La detrazione può essere utilizzata dal disabile o dal familiare che lo dichiara a proprio carico fiscalmente.
Torna all'inizioSpese di assistenza ai non autosufficienti
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di disabili non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili dall’Irpef, al 19%. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando non è fiscalmente a carico.
Insieme alla detrazione appena vista puoi dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 1.549,37 euro.
Torna all'inizioIva agevolata
Viene prevista l’aliquota agevolata del 4%, anziché del 22%, per l’acquisto di una serie di prodotti che possono essere di ausilio al disabile nel supportarlo fisicamente o per facilitarne l’autosufficienza e l’integrazione.
In particolare, l’Iva al 4% si applica all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, come ad esempio:
- i servoscala e gli altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie);
- le protesi e gli ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- le protesi dentarie, gli apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- le poltrone e i veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Allo stesso modo l’aliquota ridotta al 4% si applica anche sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.104 del 1992. Si tratta dell’acquisto di apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati (fax, modem, computer, telefono a viva voce). Deve comunque trattarsi di sussidi per persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura o assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota ridotta devi consegnare al venditore, prima dell’acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica.
I verbali delle commissioni mediche riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere questo tipo di agevolazioni fiscali. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante che attesti la necessità dell’acquisto.
Torna all'inizioAgevolazioni per i non vedenti
Per i non vedenti sono previste due agevolazioni specifiche, volte a migliorare l’integrazione e l’autonomia.
I cani guida
Ai non vedenti spetta la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. Inoltre, è prevista una detrazione forfetaria di 1.000 euro all’anno delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
I prodotti editoriali
L’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro è agevolato con l’applicazione dell’aliquota Iva del 4%. Si tratta di giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, a esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio. L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio.
Torna all'inizioL’eliminazione delle barriere architettoniche
Chi decide di eseguire interventi edilizi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, può scegliere di utilizzare tre tipi di agevolazioni, che prevedono percentuali di detrazione e termini di scadenza differenti:
- fino a fine 2024 si ha diritto alla detrazione del 50% per le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la stessa prevista dal così detto bonus casa. Dal 2025 la percentuale di detrazione si abbassa al 36% e il limite di spesa torna a 48.000 euro contri gli attuali 96.000 euro a immobile;
- solo per il 2022 si ha diritto alla detrazione del 75% garantito dal bonus barriere architettoniche, che ha limiti di spesa che variano in funzione del tipo di immobile oggetto di intervento edilizio;
- della detrazione del 110%, garantita dal superbonus, in caso di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che vengono “trainati” all’interno di un progetto di ristrutturazione che permette di accedere a questa generosa agevolazione. I termini di scadenza della misura variano a seconda del soggetto che effettua l’intervento di ristrutturazione.
Per qualsiasi tipo di detrazione scelta, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, invece che fruire della detrazione.
Nessuna delle detrazioni precedenti è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, tuttavia se la spesa complessiva dovesse superare i 96.000 euro, la quota restante può essere detratta al 19%. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come ad esempio l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Torna all'inizioSuccessione e donazione
Il calcolo dell’imposta di successione e di donazione avviene con aliquote differenti, a seconda del grado di parentela che intercorre tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario). Se una persona disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, beneficia di una donazione o di una successione l’aliquota che prevista in base al grado di parentela si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera i 1.500.000 euro.
Torna all'inizioLe polizze rischio morte e invalidità
E’ possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, con un limite maggiorato a 750 euro annui (normalmente il limite è di 530 euro), se sono sottoscritte per la tutela di persone con disabilità grave.
Torna all'inizioL’identità digitale
Dal primo ottobre 2021 i PIN di accesso ai siti di Agenzia delle entrate e Inps sono andati in pensione e, per continuare ad accedere ed operare con la pubblica amministrazione, è obbligatorio dotarsi di un’identità digitale. L’accesso ai due siti prevede infatti, l’utilizzo di SPID, della CIE (carta d’identità elettronica) o della CNS (carta nazionale dei servizi). Sia l’Agenzia delle entrate che l’Inps hanno previsto percorsi preferenziali in caso di necessità legate al conferimento di deleghe ad operare.
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