Spese per l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili
Per detrarre un ausilio o un sussidio destinato a una persona con disabilità non basta conservare la fattura: occorre verificare prima dell’acquisto la certificazione, il collegamento con la menomazione e la modalità di pagamento. Vediamo quali spese rientrano e cosa controllare.
Le spese sostenute per mezzi e sussidi che aiutano una persona con disabilità a spostarsi, deambulare, sollevarsi o utilizzare strumenti tecnici e informatici possono essere detratte al 19% sull’intero importo, senza la franchigia di 129,11 euro. La detrazione spetta alla persona con disabilità oppure al familiare che sostiene la spesa, purché la persona sia fiscalmente a suo carico. Prima dell’acquisto è però necessario controllare la certificazione, il collegamento tra il bene e la disabilità, la fattura e la modalità di pagamento.
La detrazione compete per intero, senza riduzione legata al reddito complessivo. Il pagamento deve essere tracciabile, salvo le eccezioni previste per medicinali, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Torna all'inizioQuanto puoi dertarre per gli ausili destinati ai disabili
La detrazione fiscale per le spese a supporto dell'autosufficienza e dell'integrazione dei disabili permette di recuperare il 19% della spesa sostenuta. A differenza di altre spese sanitarie, per queste specifiche detrazioni non si applica la franchigia di 129,11 euro.
È fondamentale che le spese siano sostenute utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, come carte di credito o bonifici, e non in contanti. Questa regola non si applica all'acquisto di farmaci, dispositivi medici o prestazioni erogate da enti pubblici o strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Torna all'inizioQuali spese per l'autosufficienza sono detraibili
Le spese detraibili sono quelle sanitarie riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, oltre ai sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità. La detrazione può essere utilizzata direttamente dalla persona disabile o dal familiare che la dichiara fiscalmente a carico.
Tra le spese specifiche detraibili rientrano:
- il trasporto in autoambulanza del disabile. Le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano invece nelle spese sanitarie con franchigia;
- il trasporto del disabile effettuato da una ONLUS, a condizione che quest'ultima rilasci fatture per il servizio prestato;
- l’acquisto di poltrone per inabili o non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità;
- l’acquisto di telefonini per sordomuti;
- l’acquisto di computer per disabili (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa);
- i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- l'acquisto di cucine, limitatamente ai componenti dotati di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposti a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificatamente descritti in fattura.
Un computer, un telefono o un altro dispositivo informatico non è detraibile automaticamente. Deve esistere un collegamento funzionale tra il sussidio e la specifica menomazione, finalizzato a facilitare l’autonomia, la comunicazione o l’integrazione della persona.
Le bicicletta elettrica a pedalata assistita
L'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie rientrano nelle spese detraibili come supporti all’autosufficienza. Per questa specifica spesa, se non risulta nel verbale di invalidità, è necessaria la certificazione del medico specialista dell'ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione. Allo stesso modo è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di esoscheletri a supporto della deambulazione o del movimento degli arti superiori.
Rampe, pedane e ascensori
Per la costruzione di rampe o montascale, ascensori e pedane di sollevamento è possibile ottenere la detrazione del 19% della spesa, ma nel 2026 si può sfruttare la detrazione del 50% o del 36% prevista dal bonus ristrutturazione rispettivamente per la casa di abitazione e per la seconda casa. Per l’ascensore è possibile detrarre anche l’adattamento per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e le spese di manutenzione. Allo stesso modo è detraibile la manutenzione della pedana di sollevamento.
Per le spese sostenute nel 2025 è meglio utilizzare la detrazione prevista dal bonus barriere architettoniche che permetteva il recupero del 75% della spesa.
Torna all'inizioDove inserire le spese nel 730
Le spese per l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili devono essere indicate nel quadro E, rigo E3 della dichiarazione dei redditi 730. In questo rigo vanno incluse anche le spese contrassegnate con il codice 3 nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica.
Torna all'inizioCosa fare quando sostieni la spesa per non perdere la detrazione
Per ottenere la detrazione non è sufficiente conservare la fattura e inserire l’importo nel rigo E3. Alcuni requisiti devono essere controllati prima dell’acquisto o al momento del pagamento.
Prima di acquistare
Controlla:
- che la persona abbia una certificazione della disabilità o dell’invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica competente;
- che il bene abbia una funzione concreta di accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento, autonomia o integrazione;
- che la persona con disabilità sia il contribuente oppure un familiare fiscalmente a suo carico;
- che non si tratti di un bene di uso comune privo di un collegamento specifico con la menomazione.
Per i sussidi tecnici e informatici verifica se il collegamento funzionale risulta già dal verbale. Se manca, procurati prima dell’acquisto la certificazione integrativa necessaria.
Al momento dell’acquisto
Chiedi una fattura o una ricevuta dalla quale risultino:
- natura del bene o del servizio;
- soggetto che ha sostenuto la spesa;
- persona con disabilità per la quale la spesa è sostenuta;
- caratteristiche tecniche rilevanti, quando necessarie a dimostrare la funzione agevolata.
Evita descrizioni generiche come “articolo informatico”; “accessorio”; “componente cucina”; “servizio di trasporto”.
Per i componenti tecnologici della cucina, il documento deve descrivere le caratteristiche che permettono alla persona con disabilità di controllare l’ambiente.
Come pagare
In generale il pagamento deve essere tracciabile. Puoi utilizzare:
- carta di credito, debito o prepagata;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale o MAV;
- PagoPA;
- applicazioni di pagamento gestite da istituti autorizzati.
La prova può risultare dall’annotazione del venditore sulla fattura o sul documento commerciale; dalla ricevuta della carta; dal bonifico; dall’estratto conto; dalla ricevuta PagoPA.
L’obbligo di tracciabilità non si applica:
- all’acquisto di medicinali;
- all’acquisto di dispositivi medici;
- alle prestazioni rese da strutture pubbliche;
- alle prestazioni rese da strutture private accreditate al SS
Documenti da conservare
- fattura o ricevuta fiscale;
- certificazione della disabilità o invalidità;
- eventuale certificazione medica sul collegamento funzionale;
- prova del pagamento tracciabile, quando obbligatoria;
- prescrizione o certificazione dello specialista ASL per la bicicletta elettrica, se necessaria;
- documentazione relativa alle eventuali altre detrazioni utilizzate sulla stessa spesa.
Errori da evitare
Non aspettare la compilazione del 730 per controllare i documenti. In particolare:
- non acquistare un computer o un dispositivo di uso comune senza poter dimostrare il collegamento con la disabilità;
- non accettare una fattura con descrizione troppo generica;
- non pagare in contanti quando la tracciabilità è obbligatoria;
- non confondere un normale dispositivo medico del rigo E1 con un mezzo destinato alla deambulazione o al sollevamento del rigo E3;
- non applicare contemporaneamente due agevolazioni sulla stessa quota di spesa;
- non presumere che il solo possesso della legge 104 dimostri sempre il collegamento funzionale.
Prima di inviare il 730
Controlla che:
- la spesa sia inserita nel rigo E3;
- gli importi presenti nella CU 2026 siano compresi una sola volta;
- fattura, certificazione e prova del pagamento siano coerenti;
- il familiare che detrae abbia effettivamente sostenuto la spesa e la persona con disabilità sia fiscalmente a suo carico;
- le spese eventualmente coperte da una detrazione edilizia siano state escluse dal calcolo del 19%.
L'assenza della spesa nella precompilata non esclude automaticamente la detrazione. Se possiedi tutti i requisiti e i documenti richiesti, puoi integrare o correggere il 730 precompilato inserendo la spesa nel rigo E3. Conserva la documentazione utilizzata per la modifica.
Se la spesa compare nel rigo E1 ma il dispositivo è effettivamente destinato all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione o al sollevamento, verifica se debba essere riclassificato nel rigo E3.
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