Come detrarre nel 730 le spese per l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili

- di
- Luca Cartapatti
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
Spesso sono onerose e impegnative per le famiglie: le spese sanitarie e di assistenza per disabili, persone non autosufficienti, non vedenti e sordomuti però possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi e si può recuperare una parte della spesa. Ecco come fare, categoria per categoria.
Documenti da conservare
Per tutte le tipologie di spesa conserva:
- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l’onere di cui risulta a carico fiscalmente;
- certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della L 104/92 o sua autocertificazione (non è necessario il riconoscimento del comma 3 relativo alla gravità della condizione);
- certificazione relativa al riconoscimento dell’invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Quali spese
Sono detraibili le spese sanitarie (sostenute in Italia o all’estero per persone residenti in Italia) riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. La detrazione può essere utilizzata dal disabile o dal familiare che lo dichiara a proprio carico fiscalmente. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per:
- il trasporto in autoambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie pe le quali vige la franchigia di 129,11 euro);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che deve rilasciare le fatture per il servizio di trasporto prestato;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe o montascale per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni*;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella*;
- l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità*;
- l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità;
- l’acquisto di telefonini per sordomuti;
- l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificatamente descritte in fattura con l'indicazione di queste caratteristiche.
*per queste spese si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione 50%, relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione spetta anche per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Per ottenere l'agevolazione, oltre alla documentazione relativa all'invalidità occorre la certificazione del medico specialista dell'Asl che attesti il collegamento funzionale la bicicletta con motore elettrico e la menomazione.