PRONTO TASSE Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730

Come dedurre nel 730 le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili

disabili

  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
11 luglio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.  Dal 2020 sono deducibili solo le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, non sono ammessi i contanti, questo obbligo non sussiste per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici o prestazioni rese da enti pubblici o strutture accreditate col SSN.

Dove le indicare le spese mediche generiche e di assistenza specifica

Nel quadro E nel rigo E25.

Documenti da conservare

Per le spese mediche generiche:

  • fattura o scontrino fiscale parlante;
  • ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.

Per le spese per l’assistenza specifica:

  • fattura o ricevuta;
  • fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
  • certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap oppure autocertificazione che attesti la sussistenza dell’handicap;
  • autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, e annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Cos'è l'assistenza specifica

Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative a:

  • assistenza infermieristica;
  • terapia della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva)
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario

Sono ugualmente deducibili le spese sostenute per prestazioni dei "terapisti della riabilitazione", se eseguite da soggetti che hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto questi titoli sono da considerarsi equivalenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva e terapista occupazionale. La deduzione spetta a condizione che venga attestato il possesso del titolo alla data del 17 marzo 1999.

Sono deducibili anche le spese per ippoterapia e musicoterapia, a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.) oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Tutte queste condizioni devono essere riportate in fattura.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista, mentre le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede € 129,11 e vanno pertanto indicate nel rigo E1.

Come dedurre le spese per i familiari non a carico

Queste spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. Sono deducibili le spese sostenute per coniuge, unito civilmente, figli, nipoti, genitori, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle. È bene quindi, soprattutto in caso di ricovero in casa di cura, dove le rette sono onerose e spesso vi è un contributo al loro pagamento da parte di uno o altri familiari, verificare che il portatore di handicap non sia incapiente (cioè non riesca a recuperare la deduzione perché ha un reddito troppo basso). In questo caso infatti è importante che le spese vengano dedotte da un altro familiare, così da recuperare tutto ciò che spetta al disabile.

Per farlo, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui versato. In ogni caso il familiare, in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa, come ad esempio la cointestazione del conto da cui partono i bonifici per la casa di ricovero.