Tutto quello da sapere sul modello 730 del 2017

Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi. Ma da quest'anno c'è una novità: il nuovo servizio di Altroconsumo per aiutarti ad affrontare con serenità la compilazione del 730 e tutte le scadenze fiscali durante l’anno. Video tutorial, news e approfondimenti consultabili online e in più l’assistenza personalizzata dei consulenti fiscali per i nostri soci ogni volta che vorrai, una consulenza gratuita per i non soci e una vantaggiosa convenzione con il CAF-CGN per la compilazione del 730.
Il 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul proprio sito i 730 precompilati. Per modificare la dichiarazione e inviarla hai tempo dal 2 maggio al 22 luglio.
Se invece ti affidi al Caf o al commercialista puoi presentare il 730 entro il 22 luglio, a patto che questi entro il 7 luglio abbiano già inviato l’80% delle dichiarazioni in carico. Se consegni il 730 in queste due settimane però il rimborso potrebbe slittare di un mese.
Districarsi tra le voci della dichiarazione non è semplice. Anzi è molto facile farsi cogliere dal dubbio di aver diritto o meno alle agevolazioni. Per non perdere nemmeno una delle detrazioni a cui hai diritto segui i consigli di questo dossier, usa la nostra guida fiscale o chiama la nostra consulenza fiscale al numero 02.6961570 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
730 precompilato: ecco cosa fare passo dopo passo
Ti spieghiamo passo dopo passo come fare modifiche, a cosa prestare attenzione e come inviare la dichiarazione. Guarda il video.
Puoi presentare il modello 730 in tre diversi modi.
- Precompilato direttamente online. Se sei tra coloro che hanno diritto al 730 precompilato puoi fare tutto per conto tuo direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Per consultare il tuo 730, hai però bisogno di accedere al sito dell’Agenzia delle entrate attraverso le tue credenziali. Se non lo hai fatto lo scorso anno, richiedi il Pin sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il Pin ti offre la possibilità di sbrigare una serie di incombenze fiscali direttamente via internet, in modo rapido e sicuro. Una volta in possesso del Pin, potrai accedere alla dichiarazione precompilata via internet. Se il precompilato non richiede alcuna correzione, è sufficiente che lo accetti senza modifiche con un semplice clic. Nel caso invece fosse necessario modificare o aggiungere dati (ad esempio la detrazione per le spese mediche), potrai farlo direttamente online: in questo caso verrà elaborato e messo a tua disposizione un nuovo modello 730 con la liquidazione definitiva. Alla dichiarazione precompilata si può accedere anche con le credenziali dell’Inps (ovviamente tramite il portale dell’Inps) o con quelle SPID (il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati).
- Precompilato con delega. Se invece preferisci non fare tutto da solo, puoi delegare il tuo sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un CAF o un altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) affinché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata ed effettuare tutte le operazioni per conto tuo e quindi trasmettere il 730 in via telematica all’Agenzia delle entrate. Se ti serve un modello di delega puoi scaricarlo qui.
- Modalità ordinaria. Infine hai sempre la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi compilata con le modalità ordinarie in forma cartacea tramite sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato.
Per accedere al sito dell’Agenzia delle entrate hai bisogno: del tuo codice fiscale, del Pin e della password.
Puoi fare richiesta del Pin direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. Se hai presentato il 730 online lo scorso anno, il Pin del 2015 è ancora valido, ma se non hai effettuato altri accessi al sito la password è scaduta (dura 90 giorni) e il sistema non ti permette di loggarti al portale per la compilazione del 730 online. Il sistema ti segnala che la password è scaduta, per recuperarla è sufficiente cliccare sul link segnalato e seguire la procedura.
Dopo aver inserito i tuoi dati e aver effettuato il login, accedi al tuo profilo. Cliccando su “visualizza i dati” trovi tutti i dati che sono stati presi in considerazione dal fisco per preparare la tua dichiarazione dei redditi. Troverai diverse incongruenze rispetto a quanto risulta dalle carte che hai conservato durante il 2015 per presentare la dichiarazione dei redditi. Non ti spaventare: questo è solo un “riepilogo” che il Fisco ti fa per farti capire cosa ha preso in considerazione per compilare la tua dichiarazione. Andando avanti, dopo aver scelto il modello (730 o Unico) potrai modificare i tuoi dati e inserire le cifre corrette. Ricorda di conservare tutti i documenti, le fatture e gli scontrini in modo da avere un riscontro in caso di eventuali controlli.

730 o unico: la scelta del modello
Dopo aver visualizzato i dati utilizzati dal fisco per il tuo 730 devi scegliere il modello di dichiarazione che vuoi presentare. Il nostro consiglio è di fleggare il quadrato “ho letto” e rispondere no alla domanda “Vuoi essere guidato nella scelta del modello di dichiarazione?”. Se hai dei dubbi, puoi comunque mettere sì e scegliere la procedura assistita per la scelta della dichiarazione. Ricorda che sei obbligato a presentare il modello Unico solo se nel 2015 si sono verificati i casi elencati sotto.
- Hai prodotto redditi di impresa.
- Hai prodotto redditi da lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva.
- Hai prodotto redditi diversi non compresi nel quadro D del 730, riga D4 e D5.
- Hai realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società che non operano in mercati regolamentati e hanno sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (i cosiddetti paradisi fiscali).
- Hai percepito, in qualità di beneficiario, redditi provenienti da trust.
- Hai percepito redditi derivanti da agroenergie oltre i limiti previsti dal decreto legge n.66 del 24/04/2014.
- Non risiedevi in Italia nel 2015 o non lo sei nel 2016.
- Devi presentare la dichiarazione per un parente defunto.
- Sei obbligato a presentare la dichiarazione Irap, Iva o con modello 770.
- Utilizzi crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli indicati alla riga G4.

La novità che aspetta 30 milioni di contribuenti dalla prossima primavera è la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle entrate. Per compilarla vengono utilizzate le informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria (i dati contenuti nelle dichiarazione degli anni precedenti, i dati catastali, i pagamenti delle imposte fatti con F24), i dati trasmessi da parte di terzi (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi) e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi. Solo dal 2016 verranno inseriti anche i dati del Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie).
Chi ne ha diritto?
A partire dal 15 aprile, il 730 precompilato verrà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati che:
- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi del 2013;
- hanno ricevuto dal sostituto di imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilato o da pensione percepiti nel 2014;
- hanno presentato il Modello Unico 2014 pur avendo i requisiti per presentare il 730, sempre che siano possesso della Certificazione Unica 2015.
Il 730 non verrà precompilato per coloro che:
- hanno avuto la partita IVA attiva per almeno un giorno all'anno, anche se non hanno fatturato;
- sono deceduti quando viene elaborata la dichiarazione;
- sono legalmente incapaci o minorenni.
- hanno presentato nel 2014 dichiarazioni correttive in termini o integrative per le quali è ancora in corso l’attività di liquidazione dell’imposta.
La grande novità di quest’anno è l’introduzione delle spese mediche nel 730 precompilato. In teoria l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto ricevere (dalle farmacie, dai medici, dagli ospedali) le spese mediche che hai sostenuto nel 2015 per te e per i familiari che dichiari a tuo carico e inserirne il totale della spesa nel 730. Così non è andata e i problemi che puoi riscontrare quando visualizzi i dati considerati per preparare la tua dichiarazione dei redditi sono davvero tanti. Non ti spaventare se, quando visualizzi i dati, le cifre non corrispondono. Per prima cosa ricordarti di confrontare la tua documentazione con quanto risulta nel precompilato e usa la nostra guida al 730 per verificare quali siano le spese realmente detraibili. Il Fisco, infatti, potrebbe non aver inserito alcune delle spese che hai sostenuto semplicemente perché non gli sono state correttamente comunicate e non perché non ne hai diritto. Se, dopo aver fatto tutte le verifiche, trovi effettivamente delle incongruenze modifica i dati con la cifra corretta, ma ricorda di conservare tutti i documenti per eventuali futuri controlli da parte del Fisco.
Nel 730 precompilato trovi le spese mediche divise in diverse voci.
- Farmacia: i problemi maggiori riguardano l’assenza della quasi totalità degli scontrini della farmacia. Inoltre, c’è differenza tra il totale dichiarato e quello indicato nel dettaglio di ogni singola spesa.

- Fatture/rimborsi: in questa sezione potresti non trovare le spese del dentista o quelle degli occhiali perché nel 2015 non tutti i soggetti che effettuano prestazioni in campo sanitario erano obbligati a comunicare i tuoi dati di spesa all’Agenzia delle entrate. Se alcune fatture ti sono state rimborsate grazie ad assicurazioni sanitarie, il dettaglio viene visualizzato nella sezione “rimborsi”, ma non in corrispondenza della fattura di riferimento.

- Famigliari a carico: se hai iniziato a dichiarare a carico un familiare nel 2015 (ti sei sposato e il coniuge non lavora o, nel corso dell’anno, è nato un figlio) tra le voci nel riquadro dei “famigliari a carico” troverai il totale delle spese mediche che al Fisco risultano di sua competenza. Attenzione però: benché riportate queste spese non sono state inserite nella dichiarazione. Devi quindi aggiungerle tu. Inoltre il dettaglio delle sue spese in molti casi non è presente, troverai solo un totale che facilmente sarà differente rispetto a quello in tuo possesso. Se hai sostenuto spese mediche per un figlio che hai a carico al 50%, automaticamente il Fisco ti imputa a carico le sue spese a metà con l’altro genitore, ma potrebbe non esser la scelta economicamente più conveniente per la famiglia.

Se, nel corso del 2015, hai sostenuto spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o per l’acquisto di mobili destinati all’arredo di case ristrutturate, nel 730 precompilato non ne trovi traccia. Nel riepilogo dei dati considerati per preparare la tua dichiarazione dei redditi trovi solo i bonifici che hai fatto per il pagamento delle spese. Le spese vere e proprie devi inserirle tu nella dichiarazione dei redditi. Verifica che la documentazione in tuo possesso sia a norma (puoi aiutarti con la nostra guida al 730), inserisci le cifre corrette e poi conserva tutti i documenti per eventuali futuri controlli da parte del Fisco.
Altro caso è quello delle spese di ristrutturazione sostenute tramite il condominio (ad esempio il rifacimento della facciata del palazzo). In questo caso non ne troverai traccia nemmeno nel riepilogo dei dati perché l’amministratore ha effettuato i bonifici utilizzando il codice fiscale del condominio. Se quest’ultimo ti ha consegnato tutta la corretta documentazione inserisci tranquillamente le spese nel tuo 730.

Il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico che provvede ad accreditare o addebitare il conguaglio del 730 sulla busta paga di luglio o sulla pensione di agosto o settembre, non è riportato automaticamente nel 730 precompilato. Questo perché il Fisco non può esser certo che le informazioni che gli sono state inviate entro il 31 dicembre 2015 da chi ti ha dato lo stipendio o la pensione lo scorso anno siano ancora valide. Infatti, potresti non avere un sostituto d’imposta, oppure aver cambiato lavoro o esser andato in pensione. Pertanto ricordati di indicare nel 730 chi sarà il sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli della dichiarazione su busta paga o pensione. Se non hai sostituto d’imposta non preoccuparti, puoi fare comunque il 730 perché l’Agenzia delle entrate fa le veci del sostituto in caso di credito, mentre in caso di debito dovrai pagare con F24. Ricordati però di barrare la casella “mod. 730 dipendenti senza sostituto d'imposta” nella sezione “dati del sostituto”.
Da quest'anno è finalmente possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente tramite l'applicazione. Ricorda però che il Fisco predispone due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge, anche se lo scorso anno hai presentato il modello 730/2015 in forma congiunta. In fase di trasmissione sarà possibile congiungere le due dichiarazioni.
Per poter presentare la dichiarazione congiunta devi essere sposato, ed entrambi dovete avere solo redditi dichiarabili con il 730 e almeno uno deve essere tra coloro che possono usarlo. Tuttavia, la congiunta non compensa debiti e crediti tra i coniugi, ma permette il conguaglio congiunto con un unico sostituto d’imposta. Ricorda che non si può presentare la dichiarazione congiunta per conto di persone incapaci - compresi i minori - e se il coniuge è deceduto prima di presentare la dichiarazione.
Nel 730 di quest’anno puoi detrarre anche le spese scolastiche sostenute per la frequenza di scuole materne, elementari, medie e superiori. Si recupera il 19% per un massimo di 400 euro a studente, quindi se hai due figli puoi recuperare 400 euro per ciascuno. Sono detraibili le spese per le tasse d’iscrizione, quelle di frequenza e anche le mense.
In particolare per quanto riguarda la detraibilità delle spese della mensa scolastica, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per poter inserire la spesa nel 730 (codice 12 caselle da E8 a E12) devi conservare:
- la ricevuta del bollettino postale o del bonifico intestato a chi ha ricevuto il pagamento (sia che si tratti della scuola del Comune o di un altro ente incaricato del servizio), che deve riportare l’indicazione del servizio mensa come causale del pagamento oltre all’indicazione della scuola di frequenza e dell’alunno;
- in caso di pagamento in contanti, bancomat, acquisto di buoni cartacei o in formato elettronico, chi riceve il pagamento deve rilasciare un’attestazione che certifichi la spesa sostenuta e i dati dello studente. I genitori possono presentare istanza all’ente erogatore del servizio per ottenere la certificaizone;
Solo per il 2015, in caso di documentazione incompleta dei dati dell’alunno o della scuola, il contribuente può aggiugerli sul documento di spesa.
La detrazione spetta al genitore cui è intestata la fattura, se è intestata all’alunno i genitori la devono dividere al 50%, salvo la possibilità di inserirli nel 730 del genitore che ha sostenuto la spesa annotandolo sul documento.
Quest’anno sono cambiate le modalità per detrarre le spese sostenute per le rette di frequenza di università non statali. Infatti, il limite massimo di detraibilità (si recupera il 19% della spesa) di queste spese è stabilito annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell’Istruzione.
Per le spese sostenute nel 2015, cui va aggiunta tassa regionale per il diritto allo studio, da inserire nel 730 i limiti sono:
Tassa regionale per il diritto allo studio | |||
---|---|---|---|
AREA DISCIPLINARE |
NORD |
CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica |
3.700 € |
2.900 € |
1.800 € |
Sanitaria |
2.600 € |
2.200 € |
1.600 € |
Scientifico - Tecnologica | 3.500 € |
2.400 € |
1.600 € |
Umanistico - Sociale | 2.800 € |
2.300 € |
1.500 € |
Per individuare area disciplinare e geografica d’appartenenza apri l’elenco del ministero.
Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima di detraibilità è di 3.700 euro per i corsi e i master con sede in regioni del Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud e le Isole.
Per le università telematiche, l’area geografica è individuata dal luogo in cui si trova la sede legale dell’ateneo. Per università estere si fa riferimento alla provincia di residenza del contribuente.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale che riguarda la dichiarazione dei redditi di uno degli anni passati, potrebbe esserti utile scaricarti la nostra guida al 730 di quell'anno, per controllare se la compilazione è stata fatta nella maniera corretta. Di seguito puoi scaricare in pdf tutte le passate edizioni della nostra guida fiscale.