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Dimissioni volontarie: i tempi e le modalità per presentarle al datore di lavoro

La riforma del lavoro contenuta nel Jobs Act ha stabilito che, a partire dal 2016, le dimissioni volontarie dal lavoro devono essere necessariamente presentate in via telematica al Ministero del lavoro altrimenti non sono valide. Inoltre, vanno comunicate al datore rispettando il preavviso indicato nel contratto collettivo di riferimento del lavoratore. Ecco tutto quello che c’è da sapere e la procedura per mandare la comunicazione.

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16 febbraio 2024
consegna lettera dimissioni

Con le dimissioni volontarie il lavoratore dipendente, pubblico o privato, esprime la volontà di cessare il proprio rapporto di lavoro. Per essere valide non hanno bisogno di essere accettate formalmente dal datore di lavoro, che si limita a riceverle. Da questo momento producono i loro effetti.

Le modalità previste dalla legge per comunicare le dimissioni volontarie

La riforma del lavoro contenuta nel Jobs Act ha stabilito che, a partire dal 2016, le dimissioni devono essere necessariamente presentate in via telematica al Ministero del lavoro altrimenti non sono valide. Questa procedura ha la funzione di evitare le cosiddette “dimissioni in bianco” cioè la pratica di alcuni datori di lavoro, di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni con la data in bianco al momento dell’assunzione.

L’obbligo di dimissioni telematiche non vale per i dipendenti del pubblico impiego e per altre categorie di lavoratori, tra i quali: i lavoratori e le lavoratrici domestiche; i genitori con figli di età inferiore a tre anni o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; le lavoratrici che hanno presentato la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione delle nozze. L’obbligo non vale neanche durante il periodo di prova. Lo stesso vale per le dimissioni e le risoluzioni consensuali effettuate nell’ambito di una conciliazione formalizzata in sede “protetta” (ITL, commissione di certificazione, sede sindacale).

La procedura per inviare la domanda è abbastanza semplice. Bisogna collegarsi al sito Servizi.lavoro.gov.it accedendo con SPID, CIE o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) avendo a disposizione la pec e il codice fiscale del datore di lavoro (che si trova in busta paga). A quel punto si seleziona l’opzione “dimissioni volontarie” e si inseriscono i dati richiesti. La data da indicare per la decorrenza delle dimissioni è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro effettivo. Ricordiamo che, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo per le dimissioni, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni con le medesime modalità.

Se le aziende richiedono ancora una lettera scritta

Oltre all’invio telematico obbligatorio, alcune aziende chiedono ai lavoratori di firmare anche una dichiarazione di dimissioni scritta. La lettera può essere redatta in carta semplice e va inviata al datore di lavoro con raccomandata A/R.

Ecco un modello di lettera che può aiutare a non dimenticare gli aspetti più formali.

LETTERA DIMISSIONI VOLONTARIE

Obbligo di preavviso: i tempi per comunicare le dimissioni volontarie

Il lavoratore è obbligato a informare il datore di lavoro della sua decisione con il giusto preavviso. I termini sono stabiliti dal CCNL applicato dall’azienda e variano in base all’inquadramento e all’anzianità lavorativa del dipendente. A seconda dei casi, quindi, il preavviso può andare da poche settimane per chi è stato assunto da poco a diversi mesi per i lavoratori con maggiore anzianità. Se non si rispetta il periodo di preavviso il datore di lavoro può addebitare al lavoratore l’equivalente della retribuzione per i giorni di mancato preavviso.

Esiste tuttavia la possibilità di concordare con il datore di lavoro un periodo di preavviso minore rispetto a quello prescritto dai contratti collettivi: la prassi è abbastanza diffusa e spesso conviene ad entrambe le parti.

Non sono tenuti all’obbligo di preavviso i lavoratori che rassegnano le dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale. Stesso principio vale per le madri lavoratrici fino al compimento di un anno di età del bambino e per i padri che fruiscono del congedo di paternità.