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Congedi parentali: dal 2026 estesi fino ai 14 anni del figlio

Stando all'attuale testo della Finanziaria in discussione, dal 2026 ci sarà più tempo per utilizzare i congedi parentali; dal prossimo anno si potranno prendere fino al compimento dei 14 anni dei figli (al momento è solo fino ai 6). Due anni in più anche per i permessi di malattia dei figli che passano da 5 a 10 giorni annui. Vediamo cosa dovrebbe cambiare dal prossimo anno.

Con il contributo esperto di:
articolo di:
24 ottobre 2025
congedi parentali 2022

Con la manovra di bilancio dello scorso anno, l’esecutivo aveva introdotto un ulteriore mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80% dello stipendio e che può essere usato in alternanza da entrambi i genitori. Per chi ha terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024, il congedo parentale facoltativo retribuito all'80% diventa di tre mesi partire dal 2025. Questi periodi sono utilizzabili entro il compimento del sesto anno di vita del bambino.

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I congedi parentali in manovra 2026

Come abbiamo detto a partire dal 2025, dopo il congedo di maternità obbligatorio, i genitori possono utilizzare tre mesi ulteriori di congedo retribuito all’80% fino al compimento dei 6 anni del figlio, mentre fino ai 12 anni è possibile utilizzare anche i 9 mesi retribuiti al 30%. Con la manovra di bilancio per il 2026, l’opportunità di utilizzare i congedi parentali si estende fino ai 14 anni del figlio, permettendo quindi di assentarsi dal lavoro fino alla fine della terza media, ottenendo comunque una parte di retribuzione.

Inoltre, con la manovra, si dovrebbe arrivare ad avere 10 giorni all’anno, contro gli attuali 5, per potersi assentare a causa della malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Questa ulteriore misura di fatto raddoppia l’attuale limite di età che fissava la possibilità di assentarsi fino agli 8 anni del figlio.

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Congedo parentale facoltativo nel 2025

Per i genitori che terminano il periodo di maternità obbligatoria o di paternità entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità assentarsi dal lavoro per un periodo della durata massima di tre mesi, da utilizzare entro il compimento dei 6 anni del bambino. L'astensione dal lavoro viene retribuita all'80% dell'importo dello stipendio. I mesi possono esser fruiti alternativamente dalla madre o dal padre, senza che ci sia sovrapposizione dei giorni di utilizzo.

Invece, i mesi di congedo parentale retribuito al 30% sono in totale nove, di cui 6 utilizzabili da parte di un solo genitore. Quindi, un genitore può arrivare ad assentarsi dal lavoro percependo una parte di stipendio per 6 mesi e l’altro può utilizzare gli altri 3 mesi. Il congedo parentale è utilizzabile anche ad ore, non necessariamente a giornata intera e si esaurisce al compimento dei 12 anni del bambino.
In pratica, i periodi coperti dall’indennità sono riconosciuti:

  • per tre mesi alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), non trasferibili all’altro genitore. Se però, entro i 6 anni del bambino ha utilizzato il permesso dei due mesi retribuiti all'80%, spetta solo un mese;
  • per tre mesi al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), non trasferibili all’altro genitore;
  • per un periodo massimo complessivo di 9 mesi in cui i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi (ad esempio un genitore 5 mesi e l’altro 4).

Quali sono i limiti da rispettare

In ogni caso, esistono limiti massimi di congedo da rispettare:

  • la madre e il padre possono fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al padre viene riconosciuto un mese in più se si astiene dal lavoro per un periodo intero o frazionato di almeno 3 mesi;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 9 mesi di congedo parentale (elevabili a 10 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato di almeno 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione. Si considera genitore solo anche chi ha l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

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Il congedo di paternità obbligatorio

Il papà lavoratore dipendente deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, che possono esser non consecutivi ma che non possono essere utilizzati a ore. Durante questo periodo viene corrisposto il 100% della retribuzione.

Questo congedo può esser utilizzato in un arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo viene riconosciuto con le stesse modalità anche in caso di adozione o affido e per morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono utilizzabili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con l’utilizzo in giorni differenti del congedo di paternità alternativo. Per usufruirne, il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo di almeno cinque giorni (in base alla data presunta del parto).

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Il congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è quello che spetta al padre in alternativa al congedo per maternità concesso appunto alla mamma del nascituro o dell’adottato/affidato. I casi in cui viene concesso però sono quattro:

  • rinuncia totale o parziale da parte della madre al proprio congedo in caso di adozione o affidamento;
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

Il congedo alternativo decorre dalla data in cui si verifica uno di questi eventi e dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre. Se la madre non lavora il congedo di paternità termina tre mesi dopo il parto. Il congedo di paternità alternativo è retribuito con le stesse modalità previste per il congedo di maternità.

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Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti e a:

  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
  • disoccupate o sospese;
  • lavoratrici agricole;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratrici LSU o APU;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Il congedo spetta due mesi prima della data presunta del parto. Dopo il parto dura:

  • tre mesi;
  • tre mesi più i giorni non goduti in caso di parto anticipato;
  • cinque mesi se la madre non usufruisce di peridi di astensione prima del parto perché in accordo con il medico, lavora fino al termine della gravidanza.

Durante questo periodo si percepisce un’indennità che è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del periodo di congedo. L’indennità può esser anticipata dal datore di lavoro o pagata direttamente dall’Inps con bonifico.

In caso di adozione o affidamento il congedo spetta per 5 mesi dalla data di ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione internazionale, i 5 mesi decorrono dall’ingresso in Italia del bambino, ma il congedo può essere utilizzato in parte anche prima di tale data.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della stessa o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può utilizzare l’intero periodo di maternità.

Il congedo di maternità per le lavoratrici autonome

A partire dal 13 agosto anche le lavoratrici autonome hanno diritto a un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto. Infatti, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa, previo accertamento del medico dell’ASL, viene erogata alla lavoratrice autonoma un’indennità che viene calcolata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti, a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

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