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06-11-2024 Reclamo contro clausole abusise Coppolecchia Donato mutuo 70200121187

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Finanziamenti

Reclamo

D. C.

A: ING

06/11/2024

Casamassima 06/11/2024 Oggetto: Donato Coppolecchia, residente a Casamassima via Leonardo da Vinci 95 70010 Bari, C.F.: cppdnt74p21a662n, in qualità di mutuatario n°: mutuo 70200121187 con Ing DIRECT propone Reclamo in base all’art.33 del codice del consumo. Il Tribunale di Siena ( https://vm.tiktok.com/ZGdLHqfrY/) (Allegato-1) ha rilevato che come dispone l’art.33 del codice del consumo devono essere ritenute vessatorie le clausole che prevedono alcune limitazioni nei confronti del soggetto consumatore, una di queste limitazioni sono le decadenze. Quindi le decadenze del soggetto, del consumatore, rientrano nelle clausole vessatorie di cui all’art.33 del codice del consumo. Il Tribunale ha anzi rilevato che queste clausole (Allegato-2) non sono solo vessatorie, sono proprio abusive, e che la circostanza che vi sia la doppia sottoscrizione anche quella che approva le clausole in questione come appunto la clausola di decadenza dal beneficio del termine che il consumatore potrebbe aver accettato con la doppia firma, questo la doppia firma non sopperisce all’abusività della clausola stessa prevista del contratto. In conseguenza di questo ragionamento, come da pronuncia del Tribunale di Siena del 11/10/2024, vi invito ad annullare l’atto di precetto nella misura dell’intero importo indicato, e considerare invece il pagamento delle sole rate scadute che non incorrono nell’abusività e nella vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine, al netto dei versamenti effettuati nel tempo, e non anche delle rate a scadere, quelle cioè per la quali avete chiesto la decadenza dal beneficio del termine. Pertanto laddove il precetto possa ritenersi valido, fermo restando: 1. la valutazione e la dimostrazione della titolarità del credito da parte di Ing Bank e della sua legittimazione attiva come cessionario; 2. la validità dell’invio della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine dal sottoscritto mai ricevuta e che non può essere provata dai documenti forniti da ING BANK, che invece provano solo l’invio di un plico che è stato restituito al mittente MA OVVIAMENTE NON NE PROVANO IL CONTENUTO (all’interno del plico poteva esserci un foglio bianco….); 3. e ancora laddove venga ritenuta una prova valida la raccomandata mai ricevuta con contenuto impossibile da provare, relativa al presunto invio della decadenza dal beneficio del termine, il mittente non ne aveva la autorità per inviarla stante la mancanza della titolarità del credito e della conseguente mancanza di legittimazione attiva del cessionario; andrebbe essere emesso (il precetto) solo per le rate scadute che non incorrono nella abusività e nella vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine. Quando viene inviata una lettera di decadenza dal beneficio del termine, come nel mio caso, quella lettera trattandosi di un consumatore e per i contratti di finanziamento, quella lettera quella clausola che autorizza l’invio di quella lettera, cioè la decadenza è abusiva e pertanto non consente di ottenere l’intimazione di pagamento tramite precetto da parte del soggetto che ha erogato il denaro, come da pronuncia del Tribunale di Siena ( Allegati-1-2). Di conseguenza eccepisco questo vizio presentando reclamo. Cordiali Saluti. Donato Coppolecchia.


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