Salve,
in qualità di consumatore, scrivo per segnalare il caso relativo a un contratto di polizza assicurativa viaggi, sottoscritto con Allianz Global Assistance.
Nelle condizioni contrattuali della suddetta polizza, è riscontrabile una clausola che, a quanto pare, limita notevolmente l'efficacia della copertura assicurativa, per via della subordinazione della stessa a un previo contatto con la loro centrale operativa, esclusivamente, via telefono, su una linea italiana.
Ora, immaginando una situazione di emergenza, il fatto di non avere necessariamente a disposizione del credito telefonico sufficiente, per poter chiamare un numero estero, come risulta essere un numero italiano dal di fuori dei confini nazionali, la stringente condizione di cui sopra, sembra quasi essere studiata apposta per vanificare l’attuarsi dei soccorsi e, come da contratto, sollevare la compagnia assicurativa da qualsivoglia obbligo di un eventuale pagamento diretto delle spese mediche.
Tale clausola, di fatto, risulta essere un fattore, in primis, snaturante, piuttosto che a favore, dell'intento protettivo della suddetta polizza, nonché anacronistico, poiché, in ambito di comunicazione, sono svariate le alternative tecnologiche disponibili oggigiorno, anche gratuite, che possono garantire i contatti, in tempo reale, tra persone separate anche da grandi distanze geografiche, indipendentemente dalla disponibilità, o meno, di una linea telefonica tradizionale.
La questione, quindi, è se si possa pensare a un intervento della vostra associazione, per valutare la legittimità di una tale tipologia di polizza assicurativa e, se del caso, pretenderne la modifica, a favore dei consumatori.
Grazie dell’attenzione.
Cordiali saluti.