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informazioni scorrette

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Pratiche commerciali scorrette

Reclamo

C. L.

A: ZURICH

02/07/2025

il 30/06/2020 ho sottoscritto una polizza della durata di 5 anni e mi garantiva un vitalizio di 1500 in caso di non autosufficenza senza specificare che alla fine dei 5 anni ci sarebbero stati altri 5 anni e presumo altri ancora 5 anni e ancora ancora trovo che sia satato ingannato e mi meraviglio che voi di altroconsumo aveta accettato questo tipo di informazione chiedo per me e per mia sorella maira luisa luzardi il rimborso di dei 600 euro versati sono socio da quasi 30 anni e ho sottoscritto questa polizza avendo piena fiducia ma vedo che non è cosi sono molto molto deluso .

Messaggi (2)

ZURICH

A: C. L.

31/07/2025

In riferimento al reclamo presentato, ci dispiace apprendere della sua insoddisfazione. Desideriamo, quindi, fornirle le seguenti precisazioni. In primo luogo, specifichiamo che il prodotto in questione, denominato Zurich Care Autonomia, è una polizza Long Term Care che protegge il contraente dal rischio di non autosufficienza, cioè dall’incapacità di compiere autonomamente almeno 4 azioni fondamentali della vita quotidiana. Al manifestarsi della non autosufficienza, la polizza prevede l’erogazione di una rendita mensile vitalizia, non rivalutabile, per sostenere le spese di assistenza e cura. La durata del contratto è annuale con rinnovo tacito e automatico ogni anno, a condizione che il premio annuo sia regolarmente pagato. Tuttavia, il rinnovo può avvenire fino a un massimo di 5 anni. Al termine di questo periodo il contratto termina automaticamente, senza tacito rinnovo ulteriore. Questo significa che la polizza può essere rinnovata ogni anno per un massimo di 5 anni, dopodiché scade e non si rinnova più implicitamente. Nel fascicolo informativo, è indicato chiaramente che il contratto ha durata di 1 anno dalla data di decorrenza indicata nel certificato di polizza e può essere rinnovato automaticamente e tacitamente di anno in anno, ma solo fino a un massimo di 5 anni. Dopo i 5 anni è escluso il tacito rinnovo e quindi il contratto termina. Tuttavia, la Compagnia ha la facoltà di proporre un'eventuale continuità assicurativa, cioè un rinnovo su proposta, con nuove condizioni e premio rideterminato in base all’esperienza statistica. Tale rinnovo, però, non è automatico e richiede l'accettazione esplicita dell'assicurato. Alla luce di quanto sopra, si precisa che la durata contrattuale, così come le modalità di rinnovo, risultano chiaramente indicate sia nel set informativo sia nelle condizioni contrattuali che disciplinano il prodotto. Riteniamo che la Compagnia abbia operato secondo principi di trasparenza, avendo fornito tutte le informazioni in modo chiaro e completo. Rimaniamo a sua disposizione qualora avesse necessità di ricevere ulteriori informazioni. Infine, come previsto dal Regolamento IVASS n. 24/2008, la informiamo che potrà rivolgersi all’IVASS o avvalersi dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, che trova elencati sotto, prima di adire l’Autorità giudiziaria. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 1) LA MEDIAZIONE CIVILE disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, con l'esclusione di quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. E' necessario presentare domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore e a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. 2) L'ARBITRATO, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. E' attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista dalle condizioni generali del contratto, o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Complaints Handling Compliance Zurich Insurance Group in Italia Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano Confidential \ Personal Data Da: reclami@altroconsumo.it Inviato: 02/07/2025 11:15:59 A: customerlife@it.zurich.com Oggetto: [EXTERNAL] informazioni scorrette ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ PLEASE NOTE This message along with any attachments may be confidential or legally privileged and it is intended solely for the named person(s). If this message has reached you in error, kindly destroy it without review, copying or delivery to others and please notify the sender immediately. This is not a personal message and the reply given by its recipients may be read by the organization of the sender. ************************************** ******************* PREGO NOTASI ******************* Questo messaggio, e relativi allegati, puo' essere confidenziale o coperto da segreto professionale ed e’ destinato esclusivamente alle persone indicate sopra. Se lei ha ricevuto questo messaggio per errore, per favore lo distrugga senza leggerlo, copiarlo o trasmetterlo ad altri e cortesemente avvisi immediatamente il mittente. Questo messaggio non ha natura personale e le risposte che verranno date dai suoi destinatari potranno essere lette dall’organizzazione di appartenenza del mittente. ******************* PLEASE NOTE ******************* This message, along with any attachments, may be confidential or legally privileged. It is intended only for the named person(s), who is/are the only authorized recipients. If this message has reached you in error, kindly destroy it without review and notify the sender immediately. Thank you for your help.

ZURICH

A: C. L.

31/07/2025

In riferimento al reclamo presentato, ci dispiace apprendere della sua insoddisfazione. Desideriamo, quindi, fornirle le seguenti precisazioni. In primo luogo, specifichiamo che il prodotto in questione, denominato Zurich Care Autonomia, è una polizza Long Term Care che protegge il contraente dal rischio di non autosufficienza, cioè dall’incapacità di compiere autonomamente almeno 4 azioni fondamentali della vita quotidiana. Al manifestarsi della non autosufficienza, la polizza prevede l’erogazione di una rendita mensile vitalizia, non rivalutabile, per sostenere le spese di assistenza e cura. La durata del contratto è annuale con rinnovo tacito e automatico ogni anno, a condizione che il premio annuo sia regolarmente pagato. Tuttavia, il rinnovo può avvenire fino a un massimo di 5 anni. Al termine di questo periodo il contratto termina automaticamente, senza tacito rinnovo ulteriore. Questo significa che la polizza può essere rinnovata ogni anno per un massimo di 5 anni, dopodiché scade e non si rinnova più implicitamente. Nel fascicolo informativo, è indicato chiaramente che il contratto ha durata di 1 anno dalla data di decorrenza indicata nel certificato di polizza e può essere rinnovato automaticamente e tacitamente di anno in anno, ma solo fino a un massimo di 5 anni. Dopo i 5 anni è escluso il tacito rinnovo e quindi il contratto termina. Tuttavia, la Compagnia ha la facoltà di proporre un'eventuale continuità assicurativa, cioè un rinnovo su proposta, con nuove condizioni e premio rideterminato in base all’esperienza statistica. Tale rinnovo, però, non è automatico e richiede l'accettazione esplicita dell'assicurato. Alla luce di quanto sopra, si precisa che la durata contrattuale, così come le modalità di rinnovo, risultano chiaramente indicate sia nel set informativo sia nelle condizioni contrattuali che disciplinano il prodotto. Riteniamo che la Compagnia abbia operato secondo principi di trasparenza, avendo fornito tutte le informazioni in modo chiaro e completo. Rimaniamo a sua disposizione qualora avesse necessità di ricevere ulteriori informazioni. Infine, come previsto dal Regolamento IVASS n. 24/2008, la informiamo che potrà rivolgersi all’IVASS o avvalersi dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, che trova sotto elencati, prima di adire l’Autorità giudiziaria. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 1) LA MEDIAZIONE CIVILE disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, con l'esclusione di quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. E' necessario presentare domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore e a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. 2) L'ARBITRATO, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. E' attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista dalle condizioni generali del contratto, o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Complaints Handling Compliance Zurich Insurance Group in Italia Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano Confidential \ Non Personal Data Da: reclami@altroconsumo.it Inviato: 02/07/2025 11:15:59 A: customerlife@it.zurich.com Oggetto: [EXTERNAL] informazioni scorrette ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ PLEASE NOTE This message along with any attachments may be confidential or legally privileged and it is intended solely for the named person(s). If this message has reached you in error, kindly destroy it without review, copying or delivery to others and please notify the sender immediately. This is not a personal message and the reply given by its recipients may be read by the organization of the sender. ************************************** ******************* PREGO NOTASI ******************* Questo messaggio, e relativi allegati, puo' essere confidenziale o coperto da segreto professionale ed e’ destinato esclusivamente alle persone indicate sopra. 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