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Mancato rimborso

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

A. R.

A: MAPFRE

28/02/2023

Buongiorno,In data 3 febbraio us nel pomeriggio, ricoveravo il mio veicolo presso un’officina Opel per una perdita di olio dal cambio.Immediatamente avvisavo la centrale operativa per avere un’auto in sostituzione ma la mia richiesta veniva rigettata in quanto mancava la scheda di riparazione dell’officina che nel frattempo aveva chiuso.Visto che avevo urgenza di avere una macchina in sostituzione sia per la distanza dalla mia residenza e sia perché lavoro ad oltranza 100 km, provvedevo a comunicare al call center dell’assistenza che avrei comunque preso un’auto anticipando le spese in quanto non potevo attendere lunedì mattina per avere la scheda dall’offcina.Faccio presente che l’auto è rimasta ricoverata fino al giorno 9 febbraio.La compagnia di assistenza ora non mi riconosce alcun rimborso nonostante avessi manifestato la miaUrgenza.Distinti saluti

Messaggi (3)

MAPFRE

A: A. R.

06/03/2023

Spettabile Altroconsumo, riscontriamo il vostro esposto inviatoci il 28 febbraio scorso in relazione al sinistro occorso al nostro cliente  signor Agostino Romanzi per comunicarvi che, dalle verifiche effettuate con la spettabile Mapfre abbiamo rilevato quanto segue. Il 03 febbraio scorso,  intorno alle 18:20 la sua richiesta di  attivazione del Veicolo in sostituzione è stata correttamente registrata dalla nostra Struttura Organizzativa. Dalle verifiche abbiamo rilevato che l'operatore ha  correttamente comunicato al signor Romanzi che  per procedere con l'attivazione delle garanzie, come da polizza e da lui richiesto, era  necessario verificare l'immobilizzo del veicolo attraverso un preventivo di riparazione dettagliato attestante gli interventi da eseguire e le ore di manodopera. L'operatore ha inoltre precisato al cliente che, la prestazione poteva essere erogata solamente nel caso in cui le ore di manodopera certificate dall'officina fossero superiori a 8 ore così come previsto dalle condizioni di polizza intorno alle 19:00 il signor Romanzi ha confermato  alla Struttura Organizzativa l'avvenuto invio del documento trasmessogli dall'officina riparatrice. VIsionato il documento ricevuto, l'operatore ha correttamente comunicato al cliente che si trattava di una mera dichiarazione attestante il fermo del veicolo e sarebbe stato necessario ricevere un preventivo contenente gli organi oggetto delle riparazioni e le ore di manodopera. Per tale motivo,  l'operatore  ha comunicato che, sulla scorta del documento inviato, non sarebbe stato possibile autorizzare l'erogazione del veicolo sostitutivo in forma diretta. Durante il colloquio telefonico, il cliente ha espressamente riferito l'urgenza di noleggiare un veicolo per motivi lavorativi e l'operatore, seppur spiacente della circostanza di necessità,  le  ha  evidenziato che in assenza del preventivo di riparazione non sarebbe stato possibile prendere in carico direttamente il servizio. Il giorno 22 febbraio ci è stata  trasmessa  la richiesta di rimborso relativa ai costi di autonoleggio sostenuti dal 04 al 12 febbraio dal signor Romanzi, ma valutata l'istanza formulata, la Struttura Organizzativa ha specificato che il servizio oggetto del rimborso era stato organizzato in autonomia senza la preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa e per questo motivo gli hanno confermato che non sarebbe stato possibile autorizzare il rimborso delle spese documentate. Dall'analisi della fattura di riparazione emessa dall'officina autorizzata Opel si evince, inoltre, che le ore di manodopera certificate sono state 5,60 ovvero inferiori al limite delle 8 ore, condizione essenziale per accedere alla prestazione Veicolo in sostituzione inclusa nella copertura Assistenza Opzione Base della polizza. Alla luce di quanto sopra esposto, seppur rammaricati dell'insoddisfazione manifestata dal cliente, non possiamo che confermare l'impossibilità ad accogliere la sua richiesta vista l'assenza delle condizioni previste dalla garanzia sopra richiamata. Auspicando di avervi fornito i dovuti chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti. Servizio ReclamiVittoria Assicurazioni S.p.A.Via Ignazio Gardella, 220149 Milano (MI)   N.B.: i dati personali del reclamante/richiedente informazioni e i dati e le informazioni concernenti il reclamo/la richiesta di informazioni saranno trattati e conservati nel registro dei reclami/delle richieste di informazioni istituito dall'Impresa per 5 anni dalla chiusura/risposta. Restano fermi i diritti e le garanzie previste dal Reg. Ue 2016/679, in favore e a tutela dell'interessato.Gentile Utente,qualora la presente comunicazione fosse da Lei ritenuta insoddisfacente, La informiamo che è Sua facoltà sottoporre la controversia interessata allo spettabile IVASS, secondo le modalità indicate dal seguente sito Internet (www.ivass.it).E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie. Negoziazione assistita. E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Mediazione Obbligatoria. E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel link s:mediazione.giustizia.it - Mediazione Civile - Ministero Della Giustizia - Registro Organismi di Mediazione. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di 'condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari'. Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

A. R.

A: MAPFRE

06/03/2023

Buonasera,Le ore sono riferite ad una sola riparazione e ne sono state fatte altre sue. E comunque l’auto non poteva marciare ed &#232 rimasta in officina fino al venerd&#236 successivo.Comunque dal venerd&#236 l’auto era in officina e visto che la riparazione &#232 iniziata il luned&#236 mattina, come avrei dovuto fare?Rimanere senza auto dal venerd&#236 fino a quando?SalutiAR

MAPFRE

A: A. R.

16/03/2023

Spettabile Altroconsumo, riscontriamo la vostra segnalazione del 6 marzo scorso per comunicarvi che, come anticipato nella nostra precedente comunicazione, il Sig. Romanzi ha organizzato il servizio senza la preventiva autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa nonostante fosse stato adeguatamente informato della necessità di inviare un preventivo dettagliato con l'indicazione delle ore di manodopera certificate dall'officina riparatrice. Ad ogni modo, ricevuta la richiesta di rivalutazione, la Struttura Organizzativa ha valutato la richiesta di rimborso sulla scorta della documentazione prodotta dalla quale si evincevano solamente 5,60 ore di manodopera, ovvero un quantitativo di ore inferiori a quelle previste dalle condizioni contrattuali. Qualora il Sig. Romanzi fosse in possesso di ulteriori fatture relative alle riparazioni eseguite dall'officina autorizzata Autostemac di Tivoli in occasione del sinistro del 03 febbraio, lo invitiamo ad inviarle alla casella bo.assistenza@mapfre.com (mailto:bo.assistenza@mapfre.com). Auspicando di aver chiarito ogni dubbio cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti. Servizio ReclamiVittoria Assicurazioni S.p.A.Via Ignazio Gardella, 220149 Milano (MI)   N.B.: i dati personali del reclamante/richiedente informazioni e i dati e le informazioni concernenti il reclamo/la richiesta di informazioni saranno trattati e conservati nel registro dei reclami/delle richieste di informazioni istituito dall'Impresa per 5 anni dalla chiusura/risposta. Restano fermi i diritti e le garanzie previste dal Reg. Ue 2016/679, in favore e a tutela dell'interessato.Gentile Utente,qualora la presente comunicazione fosse da Lei ritenuta insoddisfacente, La informiamo che è Sua facoltà sottoporre la controversia interessata allo spettabile IVASS, secondo le modalità indicate dal seguente sito Internet (www.ivass.it).E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie. Negoziazione assistita. E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Mediazione Obbligatoria. E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel link s:mediazione.giustizia.it - Mediazione Civile - Ministero Della Giustizia - Registro Organismi di Mediazione. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di 'condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari'. Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.


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