Gentili Signori,
in riferimento alla Vostra comunicazione odierna relativa alla mia autovettura DR 5.0, desidero innanzitutto ringraziarVi per l’aggiornamento e per la conferma dell’avvenuta evasione del ricambio necessario alla riparazione.
Tuttavia, ritengo opportuno precisare che la fornitura di un veicolo sostitutivo non può essere considerata un “servizio aggiuntivo extracontrattuale”, bensì un obbligo di legge e di buona fede contrattuale nei confronti dell’acquirente di un bene di elevato valore economico che presenti vizi o difetti di conformità tali da impedirne l’uso per un periodo prolungato.
Il diritto a disporre di un mezzo sostitutivo o, in alternativa, a ottenere un equo indennizzo per il fermo tecnico, deriva infatti dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, che impongono al venditore e al produttore di ripristinare la conformità del bene entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Nel mio caso, il veicolo è fermo da diverse settimane per un guasto al motore, con un disagio rilevante e costi aggiuntivi a mio carico, nonostante il bene sia ancora in piena garanzia.
Desidero inoltre evidenziare che un intervento così invasivo sul motore comporta inevitabilmente una svalutazione del veicolo, che, pur riparato, non potrà essere equiparato – sul mercato o in termini di affidabilità – a un’auto nuova e mai difettata.
Alla luce di quanto sopra, Vi invito pertanto a voler riesaminare la gestione del caso riconoscendo formalmente i miei diritti di consumatore, e a fornirmi un riscontro in merito alle misure compensative che intendete adottare.
Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro scritto.
Cordiali saluti,
Paolo De Maio