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Problema con la Società Park & Control

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

P. C.

A: PARK & CONTROL SRL

20/02/2025

Nei primi giorni di gennaio 2025, ricevevo nella buchetta delle lettera di casa mia, dopo un periodo di mia assenza, una missiva della Società Park & Control in cui mi veniva contestata, a causa di una violazione contrattuale, una sosta del giorno 29/09/2024, in Imola (BO) via della Senerina nr. 12, presso il Punto Vendita Interspar, superiore a 240 minuti. In tale missiva mi veniva intimato il pagamento di euro 30,00 qualora avessi pagato entro 45 giorni dalla violazione. Nel caso in cui invece avessi pagato dopo tale periodo, avrei dovuto pagare euro 48,00 euro. Inoltravo nr. 2 PEC alla quale non ricevevo risposta, salvo ricevere un'altra lettera del medesimo tenore di quella sopra indicata. Inoltravo pertanto una raccomandata in data 10/02/2025, sempre all'indirizzo di Park & Control, contestando le modalità di costatazione della violazione, il fatto che non vi fossero prove della stessa e che le modalità di pagamento non risultavano a mio avviso corrette. Oltre al fatto che la clausola del contratto suppostamente violato fosse a mio avviso vessatoria in quanto riportato in un cartello, in piccolo, difficilmente visibile all'interno del parcheggio. Ricevevo quindi una missiva, nel mese di febbraio 2025, da parte dello Studio Legale Marchetti & Partners in cui mi veniva intimato il pagamento di euro 108,00, in difetto del quale si sarebbe agito giudiziariamente per il recupero della penale.

Messaggi (3)

PARK & CONTROL SRL

A: P. C.

26/02/2025

Gent.mo Sig.Chessa, in riscontro alla Sua nota, in nome e per conto della mia assistita, Le fornisco qui di seguito i seguenti chiarimenti. La società Park Control S.r.l. si occupa di gestire e regolamentare il corretto utilizzo gratuito del parcheggio sito in Imola (BO), Via della Senerina n. 12, posto in prossimità del Punto Vendita denominato “Interspar”, sulla base del Regolamento di parcheggio – Condizioni Generali di Contratto, esposto presso l’ingresso e all’interno delle aree di parcheggio del medesimo esercizio commerciale, comprensivo di adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali ed integrato da ulteriori cartelli informativi posizionati in diversi punti delle aree di sosta e all’interno del supermercato. Tali ulteriori cartelli informativi rammentano che la sosta massima consentita è di 240 minuti e che l’accertamento del superamento di tale limite, con conseguente applicazione di una penale contrattuale, viene effettuato automaticamente tramite il sistema di rilevamento targhe. Il sopracitato Regolamento di parcheggio è, inoltre, disponibile sul sito internet della scrivente all’indirizzo s:www.park-control.it/fileadmin/RegolamentiParcheggi/regolamento_di_parcheggio_IMOLA.pdf Il rapporto intercorso fra Lei e Park Control S.r.l. si è perfezionato a titolo di offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c., mediante la semplice immissione del veicolo nelle aree di sosta in questione. La penale contrattuale è stata applicata in esecuzione di quanto previsto dalle suddette Condizioni Generali di Contratto, da Lei conosciute ed accettate per adesione al momento dell’utilizzo del parcheggio stesso. A tale riguardo, si ritiene opportuno riportare qui di seguito i contenuti del Regolamento di parcheggio, al fine di evidenziare come l’utente sia posto nella condizione di conoscere chiaramente le disposizioni che regolamentano la sosta in tali aree di parcheggio: “Art. 2. Oggetto del presente contratto è l’utilizzo dei posti auto nell’area di parcheggio ad uso privato sita in Imola (BO), Via della Senerina n. 12, a servizio del Punto Vendita denominato Interspar e degli ulteriori esercizi commerciali presenti, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sono escluse dal contratto la custodia, la sorveglianza e la concessione di coperture assicurative relativamente ad eventuali danni ai veicoli parcheggiati ed agli oggetti in essi contenuti; ciò vale anche in relazione alla presenza di telecamere ed all’utilizzo del sistema di rilevamento targhe, quest’ultimo volto esclusivamente alla regolamentazione ed al controllo della sosta, al fine di individuare le violazioni alle presenti Condizioni generali di contratto che disciplinano la sosta all’interno delle aree di parcheggio. Art. 3. Con l’accesso nelle aree di parcheggio di cui al precedente articolo 1, l’Utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti Condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice civile. Art. 4. La sosta è consentita in tutti gli stalli delimitati che si trovano all’interno dell’area di parcheggio, con possibilità di utilizzo esclusivo in favore dei soli Utenti del Punto Vendita e degli ulteriori esercizi commerciali, i quali saranno autorizzati a sostare gratuitamente FINO AD UN MASSIMO DI 240 MINUTI (DUECENTOQUARANTA MINUTI) dall’ingresso all’interno dell’area medesima. Entro il suddetto termine, con il limite di due visite per ogni giorno, l’Utente, alla guida del proprio veicolo, fatta eccezione per gli autorizzati, dovrà uscire dall’area di parcheggio, al fine di non incorrere nella violazione delle presenti Condizioni generali. Art. 5. Il periodo di sosta inizia quando il veicolo entra nel parcheggio e termina quando il veicolo esce dal parcheggio. Art. 6. La durata della sosta viene registrata automaticamente tramite telecamere dotate di sistema di riconoscimento targhe, le quali rilevano marca, modello e targa del veicolo che accede e giorno ed orario di ingresso e di uscita dall’area di parcheggio. Non è richiesto alcun permesso di parcheggio. Art. 7. In tutti i casi di sosta abusiva e di sosta eccedente il termine di cui al precedente articolo 4, sarà applicata una penale contrattuale di € 30,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Nel caso in cui il veicolo dovesse rimanere parcheggiato per più giorni, sarà applicata una penale contrattuale di € 30,00 per ogni giorno o frazione di giorno di sosta abusiva, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Art. 9. Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 45 giorni dalla violazione comporterà l’addebito di ulteriori € 18,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo. Art. 10. PARKCONTROL nel caso di applicazione di penale contrattuale, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione entro e non oltre 90 giorni dalla violazione. In caso di omesso pagamento entro i 100 giorni successivi alla violazione, PARKCONTROL si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre 165 giorni dalla violazione, una lettera di diffida e messa in mora con un costo ulteriore di euro 60,00 a titolo di contributo spese legali. L’omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di PARKCONTROL dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste. 11.In caso di mancato pagamento spontaneo delle somme di cui agli artt. 7, 9 e 10, nonostante l’invio delle formali lettere di diffida ad adempiere, di cui al predetto articolo 10, PARKCONTROL sarà libera di agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile.” Le evidenzio inoltre che, chi utilizza impropriamente il parcheggio del Supermercato per andare, per esempio, dall’estetista o in ufficio (magari perché comodo e vicino al Supermercato), impedisce ai veri utenti del Supermercato di accedervi e quindi lede il patrimonio aziendale. Da quanto sopra riportato, emerge quanto segue: a) nella fattispecie è oggettiva l’esposizionein locodi idonea cartellonistica informativa che mette in guardia l’utenza del parcheggio in ordine al fatto che il parcheggio privatode quo-di proprietà esclusiva di Interspar-possa essere utilizzato solo dai Clienti del Market e solo limitatamente alla durata della spesa, con un termine temporale di 240 minuti: infatti oltre al regolamento di parcheggio contenente le varie clausole contrattuali, sono esposti anche cartelli singoli che avvisano l’utenza del “Parcheggio Gratuito per 240 minuti”senza disco orario e con“controllo automatico delle violazioni tramite sistema di lettura targhe” (vedasi cartellonistica ritratta nei rilievi fotografici allegati); b) laratiodi tale regolamento deriva dal fatto che purtroppo è stato constatato più volte, in passato, che il Parcheggio del Market venisse utilizzato da terzi estranei che accedevano ad altre attività e/o uffici ubicati nelle adiacenze,con la conseguenza che più volte utenti del Market hanno trovato tutti gli stalli occupati, in quanto molti stalli erano stati occupati in modo abusivo da persone che non si recavano al supermercato, lasciando l’auto anche per intere giornate; c) l’art. 1336 del Cod. Civ. (offerta al pubblico) prevede che l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi; né può credibilmente pretendere di sostenere che Lei non abbia visto i cartelli atteso che era già stata oggetto di penali in precedenza per analoghi comportamenti scorretti nella sosta; d) la penale di € 30,00 applicata risulta congrua (anche rapportata alle penali previste comunemente per l’evasione della tariffa di sosta ai sensi dell’art. 12 bis/5 C.d.S.), se si consideri non solo il mero valore nominale, ma, in particolare, anche la natura diefficace deterrentenei confronti degli utenti che magari-avendo una attività o uno studio professionale posto nei pressi del Market-pensassero bene di utilizzare il parcheggio del supermercato per recarsi al lavoro:ed invero qualora si andasse ad applicare una penale quantificata in termini ancora maggiormente inferiori a quelli già oggettivamente bassi, si andrebbe a snaturare e frustrare la funzione stessa di deterrente dell’evasione tariffaria, andando a determinare una potenziale promozione di comportamenti illeciti di sosta abusiva, in ragione della irrilevanza delle possibili conseguenze derivanti dai medesimi. Infatti la penale, oltre ad assurgere a mezzo di risarcimento per l’occupazione abusiva di spazio utile ai clienti del Market, presenta gli ulteriori seguenti scopi: -sanzionatorioreventivo, atto a disincentivare posizioni di comodo dell’utente che, mosso dall’irrisorio valore della penale, potrebbe preferire corrispondere la penalepiuttosto che parcheggiare altrove; -compensativodel mancato utilizzo dello stallo da parte di un Cliente del -sanzionatorio/repressivoper l’omesso rispetto del Regolamento di parcheggio; -rimborso delle spese sostenutedal gestore per il controllo e la vigilanza sul regolare utilizzo del Parcheggio. Venendo al caso di specie, dal sistema automatizzato di controllo della sosta mediante telecamere dotate di sistema di riconoscimento delle targhe, risulta che Lei abbia sostato all’interno del parcheggio in questione, in data 29/09/24, per un periodo superiore ai 240 minuti consentiti, come da immagini allegate alla presente. Pertanto, risulta del tutto evidente l’abuso del parcheggio per un periodo temporale superiore a quanto contrattualmente consentito. A seguito delle violazioni rilevate, la mia assistita Le inviava le seguenti comunicazioni nel rispetto dei termini previsti dalle Condizioni Generali di Contratto: · Prima richiesta di pagamento: Prot. 499 del 04/10/24: importo richiesto € 30,00 a titolo di penale contrattuale; · Primo sollecito di pagamento: Prot. 813 del 09/12/24: importo richiesto € 48,00, di cui € 30,00 a titolo di penale contrattuale e € 18,00 a titolo di spese di gestione pratica. Perdurando l’inadempimento, la mia assistita mi conferiva l’incarico di procedere al recupero del credito. Chiarito quanto sopra, la società è disponibile, in via transattiva e pro bono pacis, trattandosi di un’unica penale, a chiudere la Sua posizione con il pagamento della sola penale contrattuale per l’importo di € 30,00. In caso di accettazione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul Conto Corrente Postale n. 1014792285 od in alternativa con bonifico (IBAN: IT06 O076 0111 5000 0101 4792 285) intestato a PARKCONTROL S.r.l. indicando la targa del veicolo e la denominazione del parcheggio cui il pagamento si riferisce, ed inviando poi copia del bollettino o della ricevuta del bonifico al fax 02 577 60090 o alla email recupero.crediti.penali@wt4.it Restando in attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti. Studio Legale Avv. Alberto Marchetti Via Ovidio n° 20 00193 Roma

PARK & CONTROL SRL

A: P. C.

26/02/2025

Mi scusi, ho dimenticato l'allegato. Distinti saluti Studio Legale Avv. Alberto Marchetti Via Ovidio n° 20 00193 Roma Da recupero.crediti.penali recupero.crediti.penali@wt4.it A reclami reclami@altroconsumo.it Cc Data Wed, 26 Feb 2025 17:21:47 +0100 Oggetto @@REF_ID@3b006f9d1378acd86a@REF_ID@@ 12143865 Gent.mo Sig.Chessa, in riscontro alla Sua nota, in nome e per conto della mia assistita, Le fornisco qui di seguito i seguenti chiarimenti. La società Park Control S.r.l. si occupa di gestire e regolamentare il corretto utilizzo gratuito del parcheggio sito in Imola (BO), Via della Senerina n. 12, posto in prossimità del Punto Vendita denominato “Interspar”, sulla base del Regolamento di parcheggio – Condizioni Generali di Contratto, esposto presso l’ingresso e all’interno delle aree di parcheggio del medesimo esercizio commerciale, comprensivo di adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali ed integrato da ulteriori cartelli informativi posizionati in diversi punti delle aree di sosta e all’interno del supermercato. Tali ulteriori cartelli informativi rammentano che la sosta massima consentita è di 240 minuti e che l’accertamento del superamento di tale limite, con conseguente applicazione di una penale contrattuale, viene effettuato automaticamente tramite il sistema di rilevamento targhe. Il sopracitato Regolamento di parcheggio è, inoltre, disponibile sul sito internet della scrivente all’indirizzo s:www.park-control.it/fileadmin/RegolamentiParcheggi/regolamento_di_parcheggio_IMOLA.pdf Il rapporto intercorso fra Lei e Park Control S.r.l. si è perfezionato a titolo di offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c., mediante la semplice immissione del veicolo nelle aree di sosta in questione. La penale contrattuale è stata applicata in esecuzione di quanto previsto dalle suddette Condizioni Generali di Contratto, da Lei conosciute ed accettate per adesione al momento dell’utilizzo del parcheggio stesso. A tale riguardo, si ritiene opportuno riportare qui di seguito i contenuti del Regolamento di parcheggio, al fine di evidenziare come l’utente sia posto nella condizione di conoscere chiaramente le disposizioni che regolamentano la sosta in tali aree di parcheggio: “Art. 2. Oggetto del presente contratto è l’utilizzo dei posti auto nell’area di parcheggio ad uso privato sita in Imola (BO), Via della Senerina n. 12, a servizio del Punto Vendita denominato Interspar e degli ulteriori esercizi commerciali presenti, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sono escluse dal contratto la custodia, la sorveglianza e la concessione di coperture assicurative relativamente ad eventuali danni ai veicoli parcheggiati ed agli oggetti in essi contenuti; ciò vale anche in relazione alla presenza di telecamere ed all’utilizzo del sistema di rilevamento targhe, quest’ultimo volto esclusivamente alla regolamentazione ed al controllo della sosta, al fine di individuare le violazioni alle presenti Condizioni generali di contratto che disciplinano la sosta all’interno delle aree di parcheggio. Art. 3. Con l’accesso nelle aree di parcheggio di cui al precedente articolo 1, l’Utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti Condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice civile. Art. 4. La sosta è consentita in tutti gli stalli delimitati che si trovano all’interno dell’area di parcheggio, con possibilità di utilizzo esclusivo in favore dei soli Utenti del Punto Vendita e degli ulteriori esercizi commerciali, i quali saranno autorizzati a sostare gratuitamente FINO AD UN MASSIMO DI 240 MINUTI (DUECENTOQUARANTA MINUTI) dall’ingresso all’interno dell’area medesima. Entro il suddetto termine, con il limite di due visite per ogni giorno, l’Utente, alla guida del proprio veicolo, fatta eccezione per gli autorizzati, dovrà uscire dall’area di parcheggio, al fine di non incorrere nella violazione delle presenti Condizioni generali. Art. 5. Il periodo di sosta inizia quando il veicolo entra nel parcheggio e termina quando il veicolo esce dal parcheggio. Art. 6. La durata della sosta viene registrata automaticamente tramite telecamere dotate di sistema di riconoscimento targhe, le quali rilevano marca, modello e targa del veicolo che accede e giorno ed orario di ingresso e di uscita dall’area di parcheggio. Non è richiesto alcun permesso di parcheggio. Art. 7. In tutti i casi di sosta abusiva e di sosta eccedente il termine di cui al precedente articolo 4, sarà applicata una penale contrattuale di € 30,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Nel caso in cui il veicolo dovesse rimanere parcheggiato per più giorni, sarà applicata una penale contrattuale di € 30,00 per ogni giorno o frazione di giorno di sosta abusiva, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Art. 9. Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 45 giorni dalla violazione comporterà l’addebito di ulteriori € 18,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo. Art. 10. PARKCONTROL nel caso di applicazione di penale contrattuale, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione entro e non oltre 90 giorni dalla violazione. In caso di omesso pagamento entro i 100 giorni successivi alla violazione, PARKCONTROL si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre 165 giorni dalla violazione, una lettera di diffida e messa in mora con un costo ulteriore di euro 60,00 a titolo di contributo spese legali. L’omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di PARKCONTROL dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste. 11.In caso di mancato pagamento spontaneo delle somme di cui agli artt. 7, 9 e 10, nonostante l’invio delle formali lettere di diffida ad adempiere, di cui al predetto articolo 10, PARKCONTROL sarà libera di agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile.” Le evidenzio inoltre che, chi utilizza impropriamente il parcheggio del Supermercato per andare, per esempio, dall’estetista o in ufficio (magari perché comodo e vicino al Supermercato), impedisce ai veri utenti del Supermercato di accedervi e quindi lede il patrimonio aziendale. Da quanto sopra riportato, emerge quanto segue: a) nella fattispecie è oggettiva l’esposizionein locodi idonea cartellonistica informativa che mette in guardia l’utenza del parcheggio in ordine al fatto che il parcheggio privatode quo-di proprietà esclusiva di Interspar-possa essere utilizzato solo dai Clienti del Market e solo limitatamente alla durata della spesa, con un termine temporale di 240 minuti: infatti oltre al regolamento di parcheggio contenente le varie clausole contrattuali, sono esposti anche cartelli singoli che avvisano l’utenza del “Parcheggio Gratuito per 240 minuti”senza disco orario e con“controllo automatico delle violazioni tramite sistema di lettura targhe” (vedasi cartellonistica ritratta nei rilievi fotografici allegati); b) laratiodi tale regolamento deriva dal fatto che purtroppo è stato constatato più volte, in passato, che il Parcheggio del Market venisse utilizzato da terzi estranei che accedevano ad altre attività e/o uffici ubicati nelle adiacenze,con la conseguenza che più volte utenti del Market hanno trovato tutti gli stalli occupati, in quanto molti stalli erano stati occupati in modo abusivo da persone che non si recavano al supermercato, lasciando l’auto anche per intere giornate; c) l’art. 1336 del Cod. Civ. (offerta al pubblico) prevede che l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi; né può credibilmente pretendere di sostenere che Lei non abbia visto i cartelli atteso che era già stata oggetto di penali in precedenza per analoghi comportamenti scorretti nella sosta; d) la penale di € 30,00 applicata risulta congrua (anche rapportata alle penali previste comunemente per l’evasione della tariffa di sosta ai sensi dell’art. 12 bis/5 C.d.S.), se si consideri non solo il mero valore nominale, ma, in particolare, anche la natura diefficace deterrentenei confronti degli utenti che magari-avendo una attività o uno studio professionale posto nei pressi del Market-pensassero bene di utilizzare il parcheggio del supermercato per recarsi al lavoro:ed invero qualora si andasse ad applicare una penale quantificata in termini ancora maggiormente inferiori a quelli già oggettivamente bassi, si andrebbe a snaturare e frustrare la funzione stessa di deterrente dell’evasione tariffaria, andando a determinare una potenziale promozione di comportamenti illeciti di sosta abusiva, in ragione della irrilevanza delle possibili conseguenze derivanti dai medesimi. Infatti la penale, oltre ad assurgere a mezzo di risarcimento per l’occupazione abusiva di spazio utile ai clienti del Market, presenta gli ulteriori seguenti scopi: -sanzionatorioreventivo, atto a disincentivare posizioni di comodo dell’utente che, mosso dall’irrisorio valore della penale, potrebbe preferire corrispondere la penalepiuttosto che parcheggiare altrove; -compensativodel mancato utilizzo dello stallo da parte di un Cliente del -sanzionatorio/repressivoper l’omesso rispetto del Regolamento di parcheggio; -rimborso delle spese sostenutedal gestore per il controllo e la vigilanza sul regolare utilizzo del Parcheggio. Venendo al caso di specie, dal sistema automatizzato di controllo della sosta mediante telecamere dotate di sistema di riconoscimento delle targhe, risulta che Lei abbia sostato all’interno del parcheggio in questione, in data 29/09/24, per un periodo superiore ai 240 minuti consentiti, come da immagini allegate alla presente. Pertanto, risulta del tutto evidente l’abuso del parcheggio per un periodo temporale superiore a quanto contrattualmente consentito. A seguito delle violazioni rilevate, la mia assistita Le inviava le seguenti comunicazioni nel rispetto dei termini previsti dalle Condizioni Generali di Contratto: · Prima richiesta di pagamento: Prot. 499 del 04/10/24: importo richiesto € 30,00 a titolo di penale contrattuale; · Primo sollecito di pagamento: Prot. 813 del 09/12/24: importo richiesto € 48,00, di cui € 30,00 a titolo di penale contrattuale e € 18,00 a titolo di spese di gestione pratica. Perdurando l’inadempimento, la mia assistita mi conferiva l’incarico di procedere al recupero del credito. Chiarito quanto sopra, la società è disponibile, in via transattiva e pro bono pacis, trattandosi di un’unica penale, a chiudere la Sua posizione con il pagamento della sola penale contrattuale per l’importo di € 30,00. In caso di accettazione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul Conto Corrente Postale n. 1014792285 od in alternativa con bonifico (IBAN: IT06 O076 0111 5000 0101 4792 285) intestato a PARKCONTROL S.r.l. indicando la targa del veicolo e la denominazione del parcheggio cui il pagamento si riferisce, ed inviando poi copia del bollettino o della ricevuta del bonifico al fax 02 577 60090 o alla email recupero.crediti.penali@wt4.it Restando in attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti. Studio Legale Avv. Alberto Marchetti Via Ovidio n° 20 00193 Roma

P. C.

A: PARK & CONTROL SRL

03/03/2025

Buonasera, accetto il pagamento della sola penale contrattuale per l’importo di € 30,00 effettuando il bonifico oggi stesso. Da ultimo credo che un parcheggio grande come quello in questione perde solo clienti adottando questo tipo di politica.


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