Spettabile Altroconsumo,con la presente riscontro il reclamo pubblicato dal Vostra associato sul Vostro portale al fine di precisare quanto segue.Così come riportato al n. 5) della sezione “Obblighi di informazione” del contratto de quo, in ragione della stipula del predetto al di fuori dei locali commerciali, e in relazione all'opera oggetto del contratto medesimo, consistente nell'opera rifacimento completo del locale bagno, trova applicazione l'art. 59 co. 1 lett. c) del Dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) così come da ultimo modificato dal Dlgs 21/2014, per cui il diritto di recesso è escluso.In sede di stipula del contratto il committente è posto nella condizione di poter scegliere un prodotto che per misure, colori, materiali è a tutti gli effetti un prodotto confezionato su misura.G.D.L. S.p.A. che. è azienda produttrice di piatti doccia, produce volta per volta i piatti doccia in tutte le possibili misure.G.D.L. S.p.A., inoltre provvede all'ordinazione su misura dei box doccia da installare. Si tratta, anche in questo caso di beni non aventi misure standard, da confezionare volta per volta “su misura” con precisione millimetrica e ciò in quanto ogni locale bagno presenta conformazioni strutturali diverse.E' dalla combinazione di tutti questi elementi, già all'origine del processo produttivo, ed in particolare di piatti doccia realizzati su misura, box doccia realizzati su misura, e diversificati nella scelta dei materiali, oltre che degli accessori, sanitari e rivestimenti che deriva un prodotto confezionato su misura, mai uguale da Cliente a Cliente, prima ancora di essere installato.A seguito della stipula del contratto l’Azienda dà mandato in produzione di produrre i materiali commissionati così che essi siano pronti il prima possibile per la realizzazione dell’opera.In sede di stipula non veniva presa in considerazione quale possibile modalità di pagamento quella di accesso ad un finanziamento, ciò per cui GDL s.p.a. avrebbe potuto proporre diverse soluzioni avendo convenzioni con diverse società finanziatrici, bensì la sola modalità di recupero fiscale offerta dalla cessione del credito.Nel caso di specie, pertanto, il contratto principale non era vincolato ad un collegato contratto di finanziamento e la mancata concessione, secondo quanto asserito dal signor Zanetti, di finanznialmento con società altra, non è condizione sufficiente a fondare la pretesa alla risoluzione del contratto con GDL s.p.a. e alla conseguente restituzione dell'importo versato in sede di stipula a titolo di caparra confirmatoria.Ciò premesso, al fine di definire bonariamente la vicenda, sono a comunicare che GDL s.p.a riterrà il contratto de quo risolto ad ogni effetto tra le parti mediante il solo trattenimento dell'importo versato in sede di stipula a titolo di caparra confirmatoria.Cordialmente.avv. Martha Garena