__ATTENZIONE:Si raccomanda di non rispondere a questo messaggio in quanto la casella postale da cui é stato inviato non è abilitata alla ricezione di e-mail.__Gentile Sig.ra Irene Filippucci,riscontriamo la Sua richiesta formulata sul sito di Altroconsumo, pervenuta alla scrivente direzione dalla società Trenitalia tramite posta elettronica certificata, acquisita all’interno dei sistemi di gestione pratiche della società Trenitalia Tper con protocollo n° 47078 R-045065.Le comunichiamo che i motivi da Lei esposti non consentono l’annullamento della sanzione a Suo carico, di cui di verbale di accertamento n° 23169682638597 del 18/06/2023 a bordo del treno 2475.Le sanzioni si rivolgono alle irregolarità oggettivamente riscontrate all’atto della controlleria, rispetto alle norme che regolano l’accesso ai servizi e l’uso corretto dei titoli di viaggio.Le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia Tper, infatti, prevedono che il passeggero debba possedere ed esibire al controllo un regolare titolo di viaggio.Le Condizioni Generali di Trasporto, riportate sul sito www.trenitaliatper.it e anche nello stesso titolo di viaggio, disciplinano che il biglietto regionale (BER), che deve essere acquistato online entro e non oltre 5 minuti prima della partenza del treno, è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all’atto dell’acquisto e riportato sul biglietto e, pertanto, consente di viaggiare sul treno selezionato dall’ora di partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore successive.Dalla disamina del verbale consegnato a bordo treno e considerato quanto da Lei affermato, il biglietto acquistato on line era valido per il treno successivo rispetto a quello ove è avvenuto l’accertamento della violazione.La SEZIONE 5 - IRREGOLARITÀ ED ABUSI delle Condizioni Generali di Trasporto della società Trenitalia Tper riportate sul sito www.trenitaliatper.it prevede che il viaggiatore trovato sprovvisto di regolare titolo di viaggio all’atto della controlleria è soggetto al pagamento del biglietto a tariffa intera oltre alla sanzione amministrativa.Si specifica, inoltre, che Trenitalia Tper riconosce la facoltà al passeggero, in possesso di un titolo di viaggio non valido per il servizio che intende utilizzare, di provvedere a regolarizzare la propria posizione, a condizione di avvisare immediatamente il personale di bordo all’atto della salita, mediante il pagamento del titolo di viaggio con la sola maggiorazione di € 5,00.Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non possiamo che confermare la corretta applicazione delle norme previste.Precisiamo infine che, il pagamento della sanzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81, ha comportato l’estinzione del procedimento amministrativo e, pertanto, la sanzione di cui al verbale di accertamento n° 23169682638597 non potrà essere annullata né rimborsata.Per maggiori dettagli la invitiamo a visionare la SEZIONE 5 IRREGOLARITÀ ED ABUSI delle Condizioni Generali di Trasporto, consultabili alla pagina: Trenitalia Tper.Distinti salutiUfficio Sanzioni AmministrativeTRENITALIA TPERref:_00D1tqRjC._500696hJJxA:ref