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Pagamento ingiustificato sovrapprezzo bagaglio a mano
Mia figlia di diciotto anni ha effettuato un volo di andata e ritorno Pescara/Londra (aeroporto Stansted) con la compagnia Rayanair. E' stato acquistato un biglietto con priorità, bagaglio a mano da 10 KG e bagaglio piccolo. Ha portato quindi con sé un trolley delle dimensioni di 55x40x20 (del peso di circa 9 kg) e uno zaino delle dimensioni di 40x30x20 ( di quelli che si acquistano appositamente per i voli in aereo). Non ha avuto alcun problema ad imbarcarsi all'aeroporto di Pescara mentre, al ritorno, all'aeroporto di Londra Stansted le è stato applicato il sovrapprezzo di ben 75 sterline (il massimo previsto dal regolamento mi pare) per superamento delle dimensioni massime consentite. Inutile dire che mia figlia è andata letteralmente nel panico. Tra l'altro non aveva soldi a sufficienza per provvedere al pagamento e abbiamo dovuto effettuare un bonifico istantaneo d'urgenza per permetterle di imbarcarsi senza avere problemi. Ha rappresentato comunque il proprio disappunto al controllore, facendo presente che a Pescara non aveva avuto problemi e la replica è stata che le regole di Londra sono diverse, come se i criteri dipendessero dall'aeroporto di partenza e non dalla compagnia aerea. Purtroppo non è stata abbastanza scaltra e lucida da fotografare il bagaglio all'interno del misuratore, in modo da avere una prova certa dell'adeguatezza delle dimensioni. Sono davvero molto amareggiata per l'accaduto, anche perché non è stata rilasciata alcuna ricevuta di pagamento che, fortunatamente, risulta tracciato tramite pos.
Rimborso per mancato servizio
Buongiorno, Ho noleggiato una auto attraverso Ryanair all'aeroporto di Malaga. All'arrivo, mi aspettavo indicazioni visive sul punto di ritiro, dato che sul voucher non era indicato nulla se non l'indirizzo dell'aeroporto stesso. Non c'erano indicazioni, per 20' ho continuano a chiamare il banco noleggio di Dollar e nessuno ha risposto, la mattina dopo ho contattato il fornitore via chat e nonostante abbia passato un'ora a presentare il problema, non è stato possibile ricevere alcun tipo di aiuto. Il fornitore non mi ha mai contattata, se non a fine vacanza e dopo vari scambi di mail in cui hanno chiesto anche la prova delle telefonate, mi hanno negato il rimborso. L'albergo dove abbiamo alloggiato a Malaga hanno provato a rintracciarli, il tassista preso all'aeroporto ha girato per un bel po cercando di trovare il fornitore dell'auto, Dollar, ma senza successo. Il servizio non è stato erogato non perche io non mi sono presentata ma perche è stato impossibile rintracciare il fornitore. Attendo vostre. Grazie, Liliana
Mancato rimborso
Buongiorno, Ho richiesto un rimborso per volo A/R, per due passeggeri, Milano Malpensa - Valencia, a causa del ricovero ospedaliero di uno dei due passeggeri, per patologia grave. Il volo di andata era previsto per il giorno 22 aprile (volo FR1444), mentre il ritorno il giorno 25 aprile 2026 (volo FR1481) . Mio marito, Andrea Airoldi, è stato ricoverato all'ospedale Humanitas di Castellanza in data 01 aprile 2026, operato il giorno sucessivo e dimesso il giorno 08 aprile 2026. L'urologo, alla dimissione, ha certificato l'impossibilità di mio marito a viaggiare fino al 27 aprile incluso A seguiti della richiesta di rimborso per entrambi i passeggeri, fatta in data 08 aprile mi è stato risposto che la documentazione fornita non era redatta da un medico o da un ospedale, che la causa del ricovero non era riportata nella documentazione. Ho reinviato il foglio di dimissioni, evidenziando la patologia riscontrata, oltre al fatto che il documento fosse ufficiale e firmato dall'urogolo che aveva in cura mio marito e su carta intestata dell'ospedale. Mi è stato risposto con una seconda mail, dicendo che la loro posizione non cambiava e che non avrebbero potuto fare altro a riguardo. Chiedo che sia riconosciuto il rimborso, in quanto la documentazione fornita a supporto della richiesta è da ritenersi più che sufficiente e corretta. In caso di grave malattia o ricovero del passeggero (o di un parente stretto), la giurisprudenza e le policy di trasporto aereo prevedono il rimborso integrale per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), e la documentazione ospedaliera prodotta (foglio di dimissioni dell'Ospedale Humabitas di Castellanza) ha pieno valore legale e certificativo. Resto in attesa di indicazioni su come procedere per il rimborso di cui sopra. Cordiali saluti, Laura Maria Gianellini
Sanzione per parcheggio con esposto contrassegno europeo disabili durante uso servizi commerciali
Il sottoscritto, in relazione alla comunicazione ricevuta da parte della Vostra società avente ad oggetto una presunta violazione delle condizioni di parcheggio presso l’area Conad di Colle di Val d’Elsa (SI), espone quanto segue. In data 13 marzo 2026 il veicolo di mia disponibilità sostava presso il suddetto parcheggio per un tempo complessivo pari a 2 ore e 18 minuti. Durante l’intero periodo era regolarmente esposto il contrassegno europeo per persone con disabilità (di cui in allegato alla presente trovate la scansione). Nel medesimo arco temporale sono stati effettuati: – acquisti presso il punto vendita Conad Superstore di via Masson in Colle di Val d’elsa; – usufruiva del servizio bar/ristorazione ivi presente; – effettuava ulteriori acquisti presso esercizi commerciali insistenti nella medesima area (tra cui NKD). Tanto premesso si rivela quanto segue: 1. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – LEGGE N. 67/2006 Il contrassegno invalidi non costituisce un mero titolo di sosta, ma esprime una condizione soggettiva tutelata dall’ordinamento. L’imposizione di limiti temporali rigidi e indifferenziati a soggetti disabili integra una discriminazione indiretta. La giurisprudenza tutela in modo rafforzato la posizione del disabile, riconoscendo la necessità di condizioni differenziate. A conferma del rilievo costituzionale della tutela, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, sent. n. 17794/2017) ha affermato che anche condotte che incidono sull’accessibilità dei diritti del disabile possono assumere rilevanza giuridica primaria 2. INESISTENZA DI POTERE SANZIONATORIO È principio consolidato che i gestori privati di parcheggi non possano emettere sanzioni, ma solo avanzare pretese civilistiche. Come chiarito dalla prassi e dalla dottrina: “le sanzioni possono essere emesse esclusivamente da autorità pubbliche” Ne consegue che la Vostra richiesta è qualificabile esclusivamente come penale contrattuale. 3. APPLICAZIONE DELL’ART. 1384 C.C. – RIDUZIONE DELLA PENALE La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha stabilito che: – la penale può essere ridotta se manifestamente eccessiva; – deve essere proporzionata al danno effettivo. Nel caso di specie: – nessun danno concreto è dimostrato; – il tempo eccedente è minimo; – la permanenza è giustificata da attività commerciali legittime. 4. NULLITÀ / INOPPONIBILITÀ DELLE CLAUSOLE Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie devono essere: – specificamente approvate; – chiaramente percepibili. Nel caso concreto: – segnaletica prolissa, confusa e non leggibile in condizioni normali; – collocata in un contesto (via ad alta intensità di traffico) che rende materialmente impossibile una lettura completa senza intralcio alla circolazione; – caratteri ridotti; – assenza di evidenziazione delle clausole penalizzanti. Ne deriva la non opponibilità delle condizioni contrattuali. 5. INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALE DELL’AREA Il parcheggio serve: – supermercato con bar/ristorazione; – ulteriori esercizi commerciali. L’area in questione ospita, oltre al supermercato con bar/ristorazione, e ulteriori esercizi commerciali. L’imposizione di un limite temporale ristretto risulta intrinsecamente incompatibile con la funzione economica del sito, determinando un effetto potenzialmente ingannevole e penalizzante per il consumatore e configura pratica potenzialmente scorretta. SULLA BASE DI TUTTO CIÒ ESPOSTO VI DIFFIDO FORMALMENTE A: 1) annullare immediatamente la pretesa economica; 2) trasmettere conferma scritta; 3) inviare formali scuse per l’accaduto. In difetto ANCHE DI UNO SOLO DEI PUNTI SOPRAESPOSTI, il sottoscritto provvederà senza ulteriore avviso a: – presentare esposto alla Guardia di Finanza per la verifica delle modalità operative adottate, in particolare verrà altresì richiesta una verifica sistematica di analoghe richieste avanzate nei confronti di soggetti titolari di contrassegno invalidi, al fine di accertare eventuali danni economici diffusi. – segnalare la condotta alle competenti Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Giudiziaria); – valutare azioni giudiziarie per accertamento della nullità della pretesa e il risarcimento del danno, anche in relazione alla discriminazione subita ai sensi della Legge n. 67/2006. Da ultimo, si comunica formalmente che, in assenza di un tempestivo e integrale accoglimento della presente, il sottoscritto provvederà all’immediata cessazione di ogni rapporto commerciale con il punto vendita Conad in oggetto, riservandosi altresì di dare adeguata diffusione all’accaduto nelle sedi opportune. Si evidenzia, peraltro, che la politica di gestione del parcheggio attualmente adottata risulta già oggetto di diffuse segnalazioni da parte dell’utenza e, come riscontrabile da fonti pubblicamente accessibili, ha in più occasioni determinato analoghe decisioni di interruzione dei rapporti commerciali da parte di altri consumatori. Ne consegue che tale impostazione, ove non prontamente rivista, appare idonea a produrre esclusivamente effetti pregiudizievoli sotto il profilo economico e reputazionale del punto vendita Conad, configurandosi pertanto non solo come criticità sotto il profilo del rapporto con l’utenza, ma anche come scelta manifestamente controproducente sul piano commerciale, che si suggerisce di riesaminare con urgenza prima che possa determinare un aggravamento dei danni rispetto agli eventuali benefici perseguiti.
Consegna in ritardo e tentativo non effettuato
Buongiorno, per la spedizione in oggetto-un mobiletto acquistato su Amazon il 10 aprile- sto ancora aspettando notizie sulla spedizione. Il venditore rimanda al corriere, ovvero GLS, che dal 10 a ieri 20 aprile non ha dato notizie sulla consegna nonostante varie sollecitazioni. Contattarli telefonicamente o per mail risulta del tutto inule. Oggi, finalmente il pacco risulta in consegna, e alle 18,50 ci arriva un messaggio nel quale viene riportato che il corriere ha effettuato un tentativo di consegna alle 17,42. Totalmente falso: ero in casa, non ha suonato nessuno. Non è la prima volta che succede: varie volte ho avuto problematiche analoghe a Bologna con GLS, l’unica cosa che sa dirti il servizio clienti è pazientare! Non si rendono conto di mettere in difficoltà i loro clienti, che siano mittenti o che siano destinatari.
carta di credito della Bpm per loro non e accettabile
Buongiorno il 21/04/2026 mi sono recato presso il noleggiatore per ritirare l auto e come da contratto avevo gia saldato tutto con assicurazione premium e dovevo versare la caparra con carta di credito di 1100 euro. Il ragazzo allo sportello contesta che la carta di credito come specificata dal contratto intestata a me e con numeri in rilievo non e valida perche per loro e emessa da una banca virtuale la carta e della BPM ed e una carta di credito (carta impronta). Avendo un persona disabile con me e una di 75 anni (molto preoccupati)dopo una accesa discussione con l operatore mi dice che se volevo l auto dovevo pagare un assicurazione ulteriore di 287 euro con la stessa carta. Chiedo l annullamento della transazione in quanto la carta per la caparra era come descritta e il risarcimento del tempo di circa 1 ora perso.
Addebito non autorizzato
Oggetto: Reclamo formale e contestazione addebito danni – Contratto n.140363061 del 14/03/2026 – Veicolo GG117WG Descrizione dei fatti e contestazioni di diritto: Con la presente, intendo ribadire la totale infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da Sicily by Car per i seguenti motivi che si richiede di far valere in sede di mediazione: 1. Difetto di prova e interruzione del nesso di causalità: La controparte ammette che il rilievo del danno è avvenuto circa 11 ore dopo la mia riconsegna. Si ribadisce che il veicolo è stato lasciato in area aperta a terzi e che, essendo stato riconsegnato in riserva, è stato necessariamente movimentato dal personale della compagnia prima della perizia. La presunzione di responsabilità ex art. 1588 c.c. invocata dalla compagnia decade nel momento in cui il locatore rientra nel possesso delle chiavi e il mezzo viene spostato da terzi, interrompendo la custodia esclusiva del locatario. 2. Prova di danno pregresso e vizio occulto (L'elemento chiave): Dispongo di documentazione fotografica, prodotta dopo la contestazione, che attesta inequivocabilmente come il pannello oggetto del sinistro fosse già stato riparato in precedenza con l’utilizzo di stucco da carrozzeria. Tale circostanza configura un vizio occulto non rilevabile dal cliente al momento del ritiro, ma che inficia totalmente la quantificazione del danno attuale. Richiedere la sostituzione integrale del pannello (€ 1.241) per un componente già precedentemente compromesso e non conforme agli standard di fabbrica costituisce un tentativo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. 3. Vessatorietà delle clausole contrattuali: Le clausole che estendono la responsabilità del cliente fino alla "presa in carico" unilaterale da parte del locatore, specialmente quando la riconsegna avviene su istruzione del locatore stesso (Key Box), sono da considerarsi vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, poiché determinano un eccessivo squilibrio a danno del consumatore, privato di ogni possibilità di controllo sul bene. 4. Inattendibilità della quantificazione: Il fatto che la compagnia abbia inizialmente tentato un addebito di entità superiore, poi ricalcolato solo a seguito di mia contestazione verbale, dimostra l'approssimazione della "Tabella Danni" e della perizia interna, che appare più come una sanzione arbitraria che come un reale risarcimento del danno emergente. Venga annullata la richiesta di risarcimento per difetto di prova certa sulla responsabilità. In subordine, venga ricalcolato l'eventuale danno (se mai fosse a me imputabile) tenendo conto del valore deprezzato del pezzo, in quanto già stuccato e precedentemente riparato. Venga intimato alla compagnia di astenersi da prelievi forzosi sulla mia carta di credito nelle more della definizione della controversia. Si allega foto del dettaglio dello stucco sul pannello. Distinti saluti, Carlo Croce
Richiesta di addebito per sinistro
con la presente desidero contestare formalmente quanto accaduto in relazione al noleggio del veicolo ford puma, ritirato presso la vostra sede di Milano Malpensa in data 18 04 26 e riconsegnato in data 20 04 26 nella stessa sede alle ore 17 30 Al momento del ritiro mi è stato consegnato un documento riportante i danni presenti sul veicolo, documento che mi è stato richiesto di firmare prima di poter visionare accuratamente l’auto. Solo successivamente ho potuto constatare che i danni indicati non corrispondevano allo stato reale del veicolo, che presentava ulteriori segni e graffi non riportati nel modulo. Dopo aver fatto notare alla vostra consulente questa discrepanza, mi è stato riferito che i “pallini” utilizzati per indicare i danni sul veicolo potevano non essere del tutto precisi e che non era necessario che ogni minimo segno fosse riportato. Tale rassicurazione mi ha indotto ad affidarmi alla vostra valutazione iniziale e, proprio per questo, il video da me realizzato al momento del ritiro non è stato effettuato con l’intento di documentare ogni singolo graffietto millimetrico, concentrandomi invece sui danni più rilevanti. Ciò nonostante, ho comunque provveduto a realizzare fotografie che mostrano chiaramente diversi difetti già presenti al momento della consegna. Al momento della riconsegna, presso la medesima sede di Milano Malpensa, mi sono stati contestati in modo estremamente puntuale anche segni minimi presenti sulla vettura, inclusi graffi preesistenti ma non riportati nel documento iniziale. Inoltre, mi è stato aperto un sinistro per un graffio di entità millimetrica, non visibile nel video proprio per le ragioni sopra descritte e verosimilmente già presente. Ritengo tale contestazione non corretta né giustificata, in quanto: - lo stato del veicolo al momento della consegna non è stato documentato in maniera completa da parte vostra; - mi è stato richiesto di firmare un documento prima di poter effettuare una verifica accurata; - un vostro operatore ha dichiarato che i segni riportati sul modulo potevano non essere esaustivi; - dispongo di materiale fotografico che attesta la presenza preesistente di diversi danni non segnalati. Alla luce di quanto sopra, vi invito a riesaminare la pratica e a non procedere con alcun addebito nei miei confronti, riservandomi in caso contrario di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune. Resto in attesa di un vostro riscontro scritto. Cordiali saluti, VS
Doppio addebito biglietti "Leonardo Express" con acquisto su app Trenitalia
Spett. Trenitalia S.p.A., ho viaggiato sul vostro servizio "Leonardo Express" da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto in data 17/04/2026 sul treno delle 9:35. Il nostro gruppo era composto da 3 passeggeri. Sulla app trovo correttamente indicato l'importo dei biglietti acquistati: €42, (€14x3). Ho ricevuto pero' due addebiti da parte vostra sulla mia carta di debito a distanza di pochissimi istanti: il primo, corretto, da €42 ed uno, errato, da €14. Con la presente richiedo pertanto il riaccredito di quanto erroneamente addebitatomi (€14) sul mezzo di pagamento utilizzato per la transazione. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Allego alla presente tutti i vari screenshot e la documentazione in mio possesso. Cordiali saluti.
sono invalido civile
buongiorno avevo richiesto l'annullamento del verbale n.0009131926 avendo pass invalidi
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