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Visita medica fiscale: guida pratica per lavoratori in malattia

Quando si è assenti dal lavoro per motivi di salute, è fondamentale conoscere le regole sulla visita medica fiscale: in quali fasce orarie bisogna restare a casa, cosa succede se il medico non ci trova, e se si può cambiare l’indirizzo di reperibilità. Questa guida risponde ai dubbi più comuni, aiutando i lavoratori a evitare errori che potrebbero portare a sanzioni, anche economiche.

Con il contributo esperto di:
articolo di:
26 settembre 2025
Uomo con medico seduti sul divano di casa

Quando un lavoratore si assenta per malattia, deve inviare un certificato medico già dal primo giorno, salvo diverse indicazioni previste dal contratto o dal datore di lavoro. Il certificato, di solito redatto dal medico di base, viene trasmesso telematicamente all’INPS e deve indicare sia la durata della malattia sia l’indirizzo presso cui il lavoratore sarà reperibile per eventuali controlli.

Durante il periodo indicato, il lavoratore può infatti essere sottoposto a una visita di controllo da parte del medico fiscale, in fasce orarie specifiche. Se non viene trovato a casa senza un motivo valido, può andare incontro a conseguenze anche economiche. Abbiamo preparato una guida semplice e pratica per spiegare come avviene la visita medica fiscale e sapere cosa fare e cosa evitare durante l'assenza per malattia.

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Visita medica fiscale: che cos’è e come funziona

La visita medica di controllo, comunemente nota come visita medica fiscale, è un accertamento sanitario disposto dall’INPS quando un lavoratore si assenta dal lavoro per malattia. Lo scopo è verificare l’effettiva e temporanea inidoneità allo svolgimento delle mansioni lavorative, come indicato nel certificato medico. Ecco come si svolge la procedura:

  • dopo la trasmissione del certificato di malattia (generalmente redatto dal medico curante) l’INPS può disporre una visita di controllo, che viene eseguita da un medico fiscale incaricato;
  • il medico fiscale si presenta all’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato, durante le fasce orarie previste dalla normativa;
  • il lavoratore è tenuto per legge a rendersi disponibile al controllo. In caso di assenza ingiustificata, viene convocato presso un ambulatorio dell’INPS per ulteriori verifiche e può andare incontro a ripercussioni di natura anche economica. 

Chi decide la visita e chi la effettua

Nel settore privato, il datore di lavoro può richiedere la visita medica fiscale dell’INPS, già dal primo giorno di malattia riportato nel certificato. Per i dipendenti pubblici, invece, il controllo può essere disposto sia dall’amministrazione di appartenenza sia direttamente dall’INPS.

Una volta ricevuta la richiesta o avviato il controllo d’ufficio, l’INPS assegna l’incarico a uno dei medici fiscali convenzionati, attraverso i propri canali telematici. Il medico incaricato si recherà poi all’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico per effettuare la visita domiciliare, senza preavviso e, in alcuni casi, anche in modo sistematico o ripetuto. Il controllo da parte del medico può avvenire in qualsiasi giorno del periodo di malattia, compresi quelli non lavorativi, purché nel rispetto delle fasce orarie di reperibilità stabilite dalla normativa o da specifiche disposizioni dell’INPS.

Cosa fa il medico fiscale?

Il medico dell’INPS ha il compito di verificare se la malattia e l’impossibilità temporanea di lavorare, indicate nel certificato medico, siano effettivamente presenti al momento del controllo. Per svolgere questa verifica, si reca senza preavviso presso l’abitazione del lavoratore, durante le fasce orarie di reperibilità previste dalla normativa o comunicazioni dell’INPS.

Durante la visita, il medico effettua una valutazione clinica basata su un colloquio e, se necessario, su un esame obiettivo. Al termine dell’accertamento, redige un verbale con le proprie osservazioni. Il lavoratore può esprimere eventuali dissensi, che verranno riportati nel documento stesso. Il verbale viene trasmesso telematicamente all’INPS, che lo rende disponibile:

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Reperibilità per i dipendenti pubblici e privati

In passato, esistevano differenze significative tra i controlli previsti per i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, sia per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità, sia per le modalità di richiesta della visita. Oggi, invece, le disposizioni si sono progressivamente uniformate: le regole sulle visite mediche fiscali sono, per lo più, simili per dipendenti pubblici e privati.

Fasce orarie di reperibilità: orari per la visita fiscale

Durante tutto il periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a essere reperibile per consentire un eventuale controllo da parte del medico dell’INPS.
A questo scopo, deve rimanere presso la propria abitazione o presso il diverso domicilio indicato nel certificato medico inviato all’INPS, anche di domenica e nei giorni festivi, nelle fasce orarie riportate in questa tabella.

Tabella riepilogativa – Fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale

Dipendente Orari di reperibilità Validità Norma di riferimento
Pubblico

10:00 – 12:00 (mattina)

17:00 – 19:00 (pomeriggio)

Tutti i giorni, inclusi festivi e weekend Orari uniformati dopo sentenza TAR Lazio n. 16305/2023
Privato

10:00 – 12:00 (mattina)

17:00 – 19:00 (pomeriggio)

Tutti i giorni, inclusi festivi e weekend Stabiliti dalla circolare INPS n. 95/2016

L’assenza durante le fasce di reperibilità può comportare sanzioni economiche o provvedimenti disciplinari, a meno che non sia giustificata da motivi documentabili. In passato, gli orari della visita medico fiscale per dipendenti pubblici erano più ampi rispetto a quelle dei lavoratori del settore privato (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00), come stabilito dal DM 206/2017.

Tuttavia, la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 ha ritenuto questa distinzione in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, dichiarandola illegittima. A seguito di questa decisione, le fasce orarie di reperibilità vengono attualmente applicate in modo uniforme a entrambe le categorie di lavoratori, in attesa di un nuovo decreto ministeriale.

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Cosa succede se il lavoratore non è reperibile

Se il medico dell’INPS si presenta all’indirizzo indicato nel certificato medico e non trova il lavoratore in casa, lascia un invito formale a presentarsi, il primo giorno utile, per una visita ambulatoriale presso una sede INPS di competenza. L’invito deve essere lasciato in modo visibile (ad esempio nella cassetta della posta o vicino al citofono), così da permettere al lavoratore di prenderne conoscenza, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale o non fornisce una giustificazione valida per l’assenza, rischia sanzioni disciplinari e la perdita, totale o parziale, dell’indennità di malattia:

  • 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni di calendario, in caso di prima assenza ingiustificata;
  • 50% dell’indennità per il resto del periodo di malattia, in caso di seconda assenza ingiustificata;
  • Totale perdita dell’indennità a partire dalla terza assenza ingiustificata.

Attenzione all’indirizzo di reperibilità

Anche un errore formale può impedire il controllo. È quindi fondamentale verificare che l’indirizzo riportato nel certificato medico sia corretto e aggiornato. In caso di errore, è necessario comunicarlo tempestivamente:

Infine, è molto importante assicurarsi che sul citofono sia scritto il proprio nome e che il campanello o il citofono funzionino correttamente.
Questo evita che il controllo non venga effettuato perché il medico non vi ha trovato. Non sentire il citofono o il campanello non è una giustificazione valida in caso di mancato controllo da parte del medico.

Assenza alla visita fiscale: quando è giustificata

Il dipendente malato può assentarsi dall’indirizzo dal domicilio per effettuare visite mediche, terapie, accertamenti specialistici non differibili. Per evitare che l’assenza alla visita fiscale per visita medica venga considerata ingiustificata, è fondamentale informare preventivamente il datore di lavoro o l’INPS e fornire un certificato o un attestato rilasciato dalla struttura sanitaria, che indichi data e orario della prestazione. Anche in caso di ricovero ospedaliero, l’assenza è considerata giustificata; tuttavia, è importante informare tempestivamente sia l’INPS sia il datore di lavoro e inviare l’attestato di degenza.

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Quali patologie esentano dall’obbligo di reperibilità

Esistono situazioni specifiche in cui il lavoratore può essere esonerato completamente dalla visita medica fiscale e dall’obbligo di reperibilità. Per i dipendenti pubblici, il DM n. 206/2017 prevede l’esonero in caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita, invalidità pari o superiore al 67%, o menomazioni riconosciute come causa di servizio. Per maggiori dettagli e per consultare l’elenco completo delle patologie esenti, si rimanda all’allegato n. 2 della circolare INPS n. 95/2016.

Anche nel settore privato sono ammessi casi di assenza giustificata durante le fasce di reperibilità per motivi di forza maggiore, gravi motivi personali o familiari documentati, e visite mediche urgenti, sempre a condizione che venga presentata adeguata documentazione. In assenza di giustificativi validi, l’assenza durante la visita fiscale viene considerata ingiustificata e può comportare sanzioni disciplinari, oltre alla perdita totale o parziale dell’indennità di malattia.

Capita di leggere online che il certificato medico per depressione comporti l’esonero dalle visite fiscali. Questo è un fraintendimento: solo alcuni casi clinici di depressione grave, trattati con terapie intensive e con invalidità certificata, rientrano tra le categorie esentate. Non tutti i lavoratori in malattia per depressione sono automaticamente esonerati dal controllo.

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Domande più frequenti

È possibile una visita fiscale prima del certificato medico

No, la visita fiscale non può essere effettuata prima dell’invio del certificato medico all’INPS. Solo dopo che il medico curante ha trasmesso telematicamente il certificato, l’INPS può disporre l’eventuale controllo domiciliare, sempre nel rispetto delle fasce orarie di reperibilità previste dalla legge. Comunicare l’assenza al datore di lavoro, da solo, non è sufficiente per far scattare la visita fiscale.

Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?

Sì, è possibile modificare l’indirizzo in cui si è reperibili per la visita fiscale, sia nel caso in cui ci si accorga di un errore, sia se si ha la necessità di trasferirsi temporaneamente in un’altra abitazione durante il periodo di malattia. La comunicazione va fatta tempestivamente tramite il servizio online “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” disponibile sul sito INPS, nella sezione “Indirizzo di reperibilità”:  Accedi al servizio

È consigliabile inviare la comunicazione prima dello spostamento, per evitare il rischio di irreperibilità e la perdita parziale o totale dell’indennità. I lavoratori del settore pubblico devono inoltre informare anche la propria amministrazione.

Come faccio a sapere se è passato il medico fiscale in mia assenza?

Spesso si teme di aver perso il controllo del medico fiscale perché ci si è allontanati dal domicilio anche solo per pochi minuti, oppure perché non si è sentito il citofono. In realtà, il medico dell’INPS è tenuto a lasciare una traccia del suo passaggio sotto forma di un avviso scritto, che può essere lasciato nei pressi del citofono o nella cassetta della posta. Proprio per questo motivo, il lavoratore potrebbe non accorgersi subito del passaggio.

Per evitare dubbi, è possibile verificare l’effettivo passaggio del medico e consultare l’eventuale verbale o esito della visita tramite il servizio online “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” disponibile sul sito INPS, accedendo alla sezione “Visualizza visite”. Accedi al servizio.

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