Modelli di lettere

Richiesta di contestazione addebito carta di credito

Hai notato addebiti sospetti o operazioni online non autorizzate sulla tua carta di credito? In caso di utilizzo fraudolento, la legge tutela il titolare: la banca deve rimborsare immediatamente l’importo delle transazioni non riconosciute, salvo dimostrazione di frode o colpa grave da parte del cliente. Scopri come tutelarti secondo la normativa PSD2.

Con il contributo esperto di:
24 febbraio 2026
Estratto conto carta

Hai rilevato operazioni online che non hai autorizzato sulla tua carta di credito? 

In caso di utilizzo fraudolento della carta (acquisti online, pagamenti su siti esteri, operazioni digitali non riconosciute), la normativa sui servizi di pagamento tutela il titolare: l’emittente è tenuto a rimborsare immediatamente l’importo dell’operazione non autorizzata, salvo che dimostri la frode o la colpa grave del cliente. 

La disciplina è contenuta nel D.lgs. 11/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2017 (attuazione PSD2). 

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Cosa fare immediatamente in caso di frode

Appena rilevi un’operazione sospetta

  • blocca immediatamente la carta tramite numero verde o app; 
  • presenta denuncia alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri); 
  • conserva screenshot delle operazioni contestate; 
  • verifica se sono presenti ulteriori transazioni non autorizzate. 

Il disconoscimento dell’addebito sulla carta di credito deve essere effettuato senza ritardo e comunque entro 13 mesi dalla data dell’addebito. 

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Diritti del titolare in caso di operazione non autorizzata

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.lgs. 11/2010: 

  • spetta all’emittente dimostrare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata correttamente; 
  • l’onere della prova non può gravare sul cliente
  • il rimborso deve essere effettuato immediatamente, salvo prova di frode o colpa grave del titolare. 

La semplice digitazione di un codice o l’utilizzo di credenziali non costituisce, di per sé, prova di autorizzazione. 

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Come inviare la contestazione di addebito ingiustificato su carta di credito

La richiesta deve essere inviata all’Ufficio Reclami dell’ente emittente tramite

  • raccomandata A/R; 
  • PEC; 
  • canali ufficiali previsti dal contratto. 

È fondamentale conservare

  • copia della comunicazione; 
  • ricevuta di invio e ricezione; 
  • copia della denuncia; 
  • estratto conto con evidenza degli addebiti contestati. 
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Modulo di lettera frode online su carta di credito

Copia il testo e sostituisci i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati. 

 

Mittente 

[Nome e Cognome] 

[Indirizzo] 

[Telefono] 

[E-mail] 

Destinatario 

[Nome ente emittente] 

c/o Ufficio Reclami 

[Indirizzo] 

[Luogo], [data] 

Oggetto: Contestazione operazioni non autorizzate – carta di credito n. [numero carta] 

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], titolare della carta di credito n. [numero carta], comunica di aver rilevato le seguenti operazioni online non autorizzate: 

Data: [data] – Importo: € [importo] – Esercente: [nome] 

Data: [data] – Importo: € [importo] – Esercente: [nome] 

Le suddette operazioni non sono mai state autorizzate dal sottoscritto né eseguite mediante consenso consapevole. 

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.lgs. 11/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2017, spetta all’emittente dimostrare che le operazioni siano state correttamente autenticate e autorizzate. 

Con la presente chiedo pertanto l’immediato rimborso delle somme indebitamente addebitate, con valuta pari alla data dell’addebito. 

Si allega copia della denuncia presentata alle autorità competenti e documentazione attestante le operazioni contestate. 

In difetto di riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e ogni altra competente Autorità. 

Distinti saluti, 

[Firma] 

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Se l’emittente non rimborsa

Se l’emittente: 

  • non risponde entro 15 giorni; 
  • respinge il rimborso senza adeguata motivazione; 
  • invoca genericamente una presunta “autorizzazione” senza prova tecnica; 

puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 

L’ABF, in numerose decisioni, ha chiarito che l’onere della prova grava sull’intermediario e che la mera registrazione informatica non è sufficiente a dimostrare l’autorizzazione del cliente. Resta sempre possibile agire davanti al giudice ordinario. 

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