Decreto Sostegni bis, approvato il pacchetto di aiuti da 40 miliardi per famiglie e imprese
Il Governo ha approvato il decreto Sostegni bis, il pacchetto di misure da 40 miliardi di euro a sostegno di lavoratori, famiglie e attività produttive. Dai contributi a fondo perduto per le imprese ai sostegni per le famiglie in difficoltà. Dalle agevolazioni per i mutui destinati ai giovani al blocco delle attività di riscossione. Vediamo le principali misure contenute nel decreto.
- contributo tecnico di
- I. Daelli, T. Oneta, A. Vizzari
- di
- Roberto Usai

Dopo il via libera definitivo al decreto Sostegni, il Governo ha approvato il decreto Sostegni bis. Un pacchetto di norme da 40 miliardi di euro a favore di famiglie, lavoratori e attività produttive. A supporto della ripresa economica del Paese, arrivano novità per mutui ai giovani e per le politiche giovanili. Ma parte delle risorse sono destinate anche a lavoratori a imprese. Vediamo tutte le principali misure contenute nel decreto Sostegni bis.
Misure a sostegno delle imprese
Misure a sostegno del credito
Ecco cosa prevede il decreto a sostegno dei mutui e delle politiche giovanili.
Misure a sostegno dei lavoratori
Dall'indennità per gli stagionali al contratto di rioccupazione: vediamo le novità principali previste dal decreto Sostegni bis per i lavoratori.
Queste categorie di lavoratori possono far richiesta, presentando la domanda all’INPS, dell’indennità una tantum di 1.600 euro.
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 21 maggio 2021, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo.
- Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o ridotto la loro attività il rapporto di lavoro, rientranti in queste categorie:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 21 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 21 maggio 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 21 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi contratti, devono essere iscritti alla data del 22 marzo 2021 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita Iva con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata al 21 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questi soggetti non devono esser titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione. - I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 21 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. - Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 2019 al 21 maggio 2021, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che per l’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta un'indennità variabile in base ai compensi percepiti nel 2019.
Questo importo non viene riconosciuto a chi percepisce altri redditi da lavoro (dipendente, autonomo o di pensione), il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o di altre indennità previste con i decreti già emanati. La domanda deve essere presentata insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica della società Sport e Salute Spa, l’accoglimento della domanda avviene in ordine cronologico di presentazione.
L’indennità è di:
- 1.600 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva superiori a 10.000 euro;
- 1.070 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva compresi tra 4.000 euro e 10.000 euro;
- 540 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva fino a 4.000 euro.