Supporto per la formazione e il lavoro: al via le richieste per ottenere i 350 euro al mese
Dal 1° settembre è operativa la piattaforma per ottenere il contributo di 350 euro mensili per chi rischia l’esclusione sociale e lavorativa. La nuova misura è rivolta a tutti i cittadini occupabili di età compresa tra i 18 e i 59 anni e si affianca all’assegno di inclusione per sostituire il reddito di cittadinanza ma i requisiti economici sono molto stringenti. Ecco chi ne ha diritto e come fare domanda.
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
- di
- Alessandra Maggioni

Il reddito di cittadinanza sta andando gradatamente in pensione, per arrivare a scomparire dal primo gennaio 2024, quando inizierà a essere corrisposto l’assegno di inclusione. Dal 1° settembre, però, è partita un’altra misura, il Supporto per la formazione e il lavoro, destinata ai nuclei famigliari in cui tutti i componenti sono occupabili e che non avranno diritto all’assegno di inclusione. Vediamo come fare per ottenere questo contributo.
Chi ha diritto al SFL
Per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro il nucleo famigliare non deve avere diritto all’assegno di inclusione: deve essere quindi composto solo da persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non sono affette da disabilità e che non siano state prese in carico dai servizi sociali perché rientrano nelle categorie non immediatamente attivabili al lavoro.
Inoltre, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devi possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.
Al momento della presentazione della domanda, devi essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Inoltre, nessuno dei componenti del nucleo familiare deve esser stato sottoposto a una misura cautelare personale, a una misura di prevenzione o avere sentenze definitive di condanna adottate ai sensi dell’articolo 444, se successivi del codice di procedura penale, intervenute nei 10 anni precedenti alla richiesta per ottenere l’SFL.
I requisiti economici
L’SFL è destinato a nuclei famigliari in stato di bisogno. I requisiti economici richiesti sono al limite dell’indigenza, in particolare:
- l’Isee del nucleo familiare deve essere inferiore a 6 mila euro e il valore del reddito familiare deve essere inferiore a questa stessa cifra moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza usato ai fini Isee;
- il valore del patrimonio immobiliare, diverso dall’abitazione principale, deve esser di massimo 30 mila euro (calcolato con il metodo usato ai fini Isee);
- l’abitazione principale deve avere un valore massimo ai fini Imu di 150 mila euro;
- il valore del patrimonio mobiliare deve essere di massimo 6 mila euro (calcolato con il metodo usato ai fini Isee), aumentato di 2 mila euro per ogni componente del nucleo familiare oltre al primo ma entro un limite massimo di 10 mila euro. Questi massimali sono incrementati di 5 mila euro per ogni componente disabile presente nel nucleo, se la disabilità è valutata come grave o il soggetto non è autosufficiente il massimale si incrementa di 7.500 euro;
- nessun componente del nucleo deve esser intestatario di navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili di ogni genere, autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta (non sono compresi i mezzi agevolati perché destinati all’utilizzo per o da persone disabili).
In pratica lo svolgimento di un’attività lavorativa non è incompatibile con la percezione del contributo di 350 euro, ma il reddito prodotto deve essere inferiore ai limiti appena visti.
La percezione dell’Assegno unico universale per i figli non rientra nei casi di esclusione al diritto ad ottenere l’SFL e l’importo riconosciuto alla famiglia non viene conteggiato tra i redditi.
La scala di equivalenza Isee
Come abbiamo visto per il calcolo dei limiti economici, per ottenere l’SFL occorre utilizzare la scala di equivalenza valida ai fini Isee, che vediamo nella tabella seguente:
Numero componenti del nucleo | Parametro da utilizzare |
1 | 1 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
N | 2,85 + [0,35 x (n-5)] |
Se, ad esempio, il reddito del nucleo familiare è composto da una sola persona, deve essere di massimo 6.000 euro mentre in caso di 3 persone il limite massimo dovrà essere di 12.240 euro. In ognuno dei due casi però il valore Isee massimo dovrà essere di 6 mila euro.
Chi non può ottenere l’SFL
Come abbiamo visto il supporto per la formazione e il lavoro è un contributo economico che rientra nei sostegni al reddito, pertanto, non possono ottenere i 350 euro coloro che percepiscono:
- il Reddito di cittadinanza;
- l’Assegno di inclusione;
- la Naspi;
- sono esclusi dal godimento del beneficio anche i disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuale del rapporto di lavoro.
350 euro mensili per un massimo di 12 mesi
Il supporto per la formazione e il lavoro ha un importo fisso di 350 euro al mese e viene erogato, tramite bonifico da parte dell’Inps, per un massimo di 12 mesi, ma la durata del contributo è pari a quella del progetto di reinserimento educativo cui partecipa il percettore.
Ogni componente può richiedere il contributo di 350 euro se sottoscrive il patto di servizio personalizzato.
Come fare domanda
Il SFL viene richiesto in via telematica sul sito INPS accedendo con le credenziali SPID CIE o CRS, in alternativa ci si può rivolgere agli Istituti di patronato e, da gennaio 2024 ai CAF. Il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Attraverso il portale SIISL si ricevono le informazioni relative alla domanda presentata e come proseguire il percorso di attivazione.
La richiesta è accolta dall’INPS, che verifica i requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.
Nella domanda:
- si rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità;
- si autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- si deve dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
All’esito delle verifiche e al conseguente accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che deve sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
Infatti, la presentazione della domanda prevede la sottoscrizione del patto di attivazione digitale in cui il richiedente si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Una volta accolta la domanda, il richiedente viene convocato, tramite la piattaforma del SIISL o con l'invio di Sms o e-mail, presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Nel patto di servizio personalizzato, che può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL),sono riportate almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione, che ha indicato chi ha presentato la domanda quando ha sottoscritto il patto di attivazione digitale.
Il patto di servizio personalizzato
Per poter ottenere il Supporto pe la formazione e il lavoro è obbligatoria la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Tra questi rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
Con la stipula del patto di servizio, attraverso la piattaforma del SIILS:
- si possono ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- si può essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
Chi riceve l’SFL può individuare anche autonomamente progetti di formazione ai quali essere ammesso e comunicarlo attraverso la piattaforma. L’inizio della partecipazione all’attività individuata determina l’erogazione del supporto per la formazione e il lavoro, che durerà per tutto il percorso avviato, sempre rientrando in un massino di 12 mesi.
Ricordiamo che ogni 90 giorni chi percepisce l’SFL deve confermare ai servizi competenti la partecipazione all’attività di formazione/lavoro.
Le offerte di lavoro
Chi beneficia del SFL che riceve un’offerta di lavoro è tenuto ad accettarla se ha le seguenti caratteristiche:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione è pari almeno ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico”.
Tuttavia, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta di lavoro va accettata solo se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se la durata del rapporto di lavoro è compresa tra uno e sei mesi, l’erogazione del Supporto viene sospesa per poi riprendere al termine del contratto.