Mutui Barclays indicizzati in franchi svizzeri: ora se ne occupa il Parlamento

Il mutuo Barclays indicizzato in franchi svizzeri, venduto come prodotto senza rischi, si è dimostrato una trappola. Nel 2015 è stata dichiarata vessatoria la clausola sull'estinzione anticipata. I mutuatari che però non possono lasciare la banca continuano a pagare interessi salati. La vicenda è giunta ora davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Potrebbero arrivare delle misure a favore dei clienti vessati da anni.
La vicenda
Negli anni tra il 2003 e il 2010, Barclays consiglia alle famiglie di stipulare un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d’interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) è più basso dell’Euribor. La banca lo propone come un mutuo sicuro perché indicizzato su una moneta stabile, come quella elvetica. Ma la banca non racconta tutto.
Ecco cosa è accaduto nelle parole di chi ora non sa come uscirne.
Di fatto, nel contratto c’è una clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata, che il residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale quello della stipula del mutuo e riconvertito in euro al tasso di cambio dell’estinzione.
La scarsa trasparenza di Barclays
Alla fine del 2014, il franco svizzero si apprezza sull’euro e le famiglie scoprono l’inghippo. Scoprono di dover restituire a Barclays cifre da capogiro per effetto della clausola di estinzione anticipata. Fino a quel momento, le famiglie non si erano rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca, con scarsa trasparenza, mandava gli estratti e i piani di ammortamento in euro. Quando chiedono a Barclays i conteggi estintivi scatta l’allarme.
La decisione di Antitrust
Dopo una consultazione pubblica a cui ha partecipato anche Altroconsumo, nel 2018 Antitrust ha deliberato che alcune clausole del contratto di mutuo sono vessatorie, in particolare:
- le clausole relative al calcolo degli interessi (art 3, 4 e 5 vecchia versione e del contratto e art 4 e 4 bis della nuova versione del contratto disponibile dal 2006 in avanti);
- la clausola relativa all’estinzione anticipata (art. 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7 della Nuova Versione del contratto);
- la clausola relativa alla conversione in euro del contratto (art. 8 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7-bis della Nuova Versione del contratto).
La vessatorietà delle clausole è accertata da Antitrust ex articolo 35 comma 1 del Codice del consumo visto che risultano scarsamente comprensibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite. Come abbiamo detto più volte servirebbe almeno un esempio numerico e soprattutto ci sono errori anche grammaticali che mandano in confusione il mutuatario.
Antitrust ha anche intimato a Barclays di pubblicare un estratto del presente provvedimento per informare i consumatori della contrarietà delle clausole all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo sul sito internet istituzionale dell’Autorità www.agcm.it e su quello di Barclays Bank PLC www.barclays.it per la durata di venti giorni consecutivi.
La decisione del Giudice
Quanto deliberato nel 2018 da Antitrust conferma la sentenza del Giudice del Tribunale di Milano riguardo la clausola di estinzione anticipata con la quale Barclays impedisce a chi ha sottoscritto questo mutuo di estinguerlo in anticipo viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare. Altroconsumo nel 2015 ha diffidato Barclays dall’applicare la clausola ai suoi clienti e ne ha chiesta l’eliminazione dai contratti. Barclays non si è adeguata ed Altroconsumo ha depositato un’azione inibitoria davanti al Giudice. Ed il Giudice con la sua decisione (arrivata a fine 2015), pur dicendo che non c’è nel prodotto un derivato implicito e che non si può parlare di una penale di estinzione anticipata, ha affermato che la clausola sull’estinzione anticipata è vessatoria. È scritta infatti in maniera non chiara e dunque impedisce al consumatore di fare delle scelte consapevoli e corrette.
Che cosa possono fare ora i mutuatari?
Il singolo può chiedere ora la sua eliminazione con un’azione individuale la delibera di Antitrust è un precedente importante. Quindi, per tutti coloro che hanno ancora attivo un mutuo indicizzato a franchi svizzeri verrà eliminata la clausola e se sono state pagate penali per estinzione anticipata saranno restituite. Inoltre il fatto che la Commissione parlamentare che indaga sul settore bancario si sia interessata della faccenda e abbia audito le famiglie vittime del mutuo fa ben sperare in un intervento legislativo.
Il mutuo giusto
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