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Polizze rifilate assieme al prestito: il Tar conferma la sanzione a Compass

Chiedi un prestito e ti rifilano una polizza. Una pratica scorretta sulla quale già lo scorso anno Ivass e Banca d’Italia avevano richiamano gli operatori al rispetto delle regole nell’offerta di polizze abbinate a prestiti o a mutui. Ora lo sancisce anche il Tar che conferma la sanzione di Antitrust da 4,7 milioni di euro nel ricorso presentato da Compass. Agos e Findomestic avevano invece già preso impegni per evitare provvedimenti. Ecco cosa fare se anche a te hanno venduto una polizza.

  • contributo tecnico di
  • Anna Vizzari
  • di
  • Luca Cartapatti
07 settembre 2021
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  • Luca Cartapatti
Prestiti, ecco i più convenienti

Entri in una finanziaria per chiedere un prestito e ti senti rispondere che per ottenere quel prestito (a quelle condizioni) devi sottoscrivere obbligatoriamente insieme anche una polizza vita o una polizza danni. Peccato però che per legge non deve esserci nessun legame forzoso tra i due prodotti (prestito e polizza) e che soprattutto non è possibile subordinare l'attivazione di un prestito solo a condizione che si stipuli anche una polizza venduta dalla stesso operatore che concede il prestito. Lo ribadisce anche la decisione del Tar del Lazio di confermare la sanzione per pratica commerciale scorretta comminata nel 2019 a una delle società di prestiti coinvolta: Compass.

Nel corso del 2018 Antitrust, infatti, aveva avviato delle istruttorie su questa pratica scorretta, che di fatto limita la libertà di scelta dei clienti, nei confronti di Agos, Findomestic e Compass e di alcune compagnie assicurative che avevano accordi con le Finanziarie. Nello specifico le compagnie assicuratrici Cardif, Credit Agricole Assicurazioni, Caci Life DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni, pur di dimostrare che i due prodotti non erano legati (pur sapendo invece che il legame c’era in base a un accordo che avevano fatto con le finanziarie), arrivavano a negare il rimborso di una parte del premio pagato per la polizza (come è diritto dei consumatori) ai clienti che chiedevano l'estinzione anticipata del prestito.

Ignorata la legge

I procedimenti di Antitrust, conclusi tra fine 2019 e inizio 2020 avevano accertato le pratiche scorrette nella vendita di polizze danni o vita abbinate a prestiti personali. Pratiche scorrette purtroppo molto diffuse, come hanno dimostrato nel tempo le nostre inchieste e altre sanzioni di Antitrust ad esempio quella nei confronti di 4 grandi banche per le polizze abbinate ai mutui.

Secondo la legge, infatti, se ti viene fatta un’offerta di una polizza e ti si chiede una copertura assicurativa per ottenere il finanziamento la banca (o la finanziaria) ti deve consegnare due preventivi di due assicurazioni con cui non ha accordi commerciali. In questo caso il consumatore ha 10 giorni di tempo per cercare altrove altra copertura magari meno costosa. Cosa invece che Agos, Findomestic e Compass non hanno fatto.

Se da una parte Agos e Findomestic avevano preso alcuni impegni per evitare sanzioni, dall'altra Compass era invece stata sanzionata da Antitrust nel dicembre 2019 per 4,7 milioni di euro. Contro questa decisione, la compagnia aveva quindi fatto ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha però ora confermato la sanzione decisa dall'autorità garante, ribandendo ancora una volta la scorrettezza di questa pratica.

La dura lettere di Ivass e Banca d'Italia

A marzo 2020 era arrivato anche un richiamo molto forte di Ivass e Banca d’Italia che con una lettera agli operatori (banche, finanziarie e compagnie assicurative) hanno invitato tutti al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, presenti nel testo unico delle assicurazioni e nel Codice del Consumo. Riguarda tutte le vendite combinate polizze e prestiti e polizze e mutui, anche in caso di surroga.

Cosa dice la lettera di Ivass e Banca d’Italia

Nella lettera sono indicati espressamente gli elementi critici, che gli organi di controllo di banche, finanziarie e assicurazioni deve tenere sotto controllo per fare un’offerta corretta quando vendono insieme polizze mutui o prestiti. 

  1. Dire chiaramente se la polizza è obbligatoria o meno per ottenere il prestito o il mutuo. I prodotti devono essere offerti in maniera chiara ai clienti. Se la polizza è obbligatoria per ottenere il mutuo o il prestito la banca o la finanziaria devono dirlo chiaramente, mettendo in evidenza le caratteristiche della polizza in modo che il cliente possa eventualmente cercarne un’altra sul mercato e la banca o la finanziaria non possano rifiutarla. Ovviamente le caratteristiche della polizza devono comunque rendere possibile al cliente la ricerca di altri prodotti sul mercato. Inoltre, se la polizza è facoltativa la banca o la finanziaria deve presentarla in questo modo al cliente evitando espressioni del tipo “non è obbligatoria ma è vivamente consigliata per superare l’istruttoria”. La correttezza di queste procedure deve essere verificata periodicamente anche dalle funzioni di controllo interno della banca.

  2. Fare attenzione a quelle polizze che sono vendute insieme al prestito ma che non sono collegabili ad esso (ad esempio una polizza infortuni, una polizza salute o una polizza rcauto per un prestito auto). In questo caso molto spesso, quando il prestito o il mutuo sono estinti anticipatamente, viene negato il rimborso della parte di premio non goduto visto l’assenza di collegamento tra i due prodotti. In realtà questo non è accettabile ed in effetti Antitrust è intervenuta proprio su questi aspetti nei confronti di alcune finanziarie come detto precedentemente.

  3. Controllare adeguatamente le reti distributive e monitorare le vendite combinate.  In particolare, non bisogna avere sistemi di remunerazione che incentivino le vendite combinate rispetto alle vendite del prodotto singolo. Bisogna quindi formare bene le reti distributive e prendere in considerazione le lamentele e i reclami ricevuti. Si possono realizzare mistery shopping o interviste telefoniche per verificare la soddisfazione dei clienti.

  4. Evitare i conflitti di interesse generati dalle commissioni riconosciute sul collocamento dei prodotti abbinati. Questo può avvenire per esempio quando ci sono accordi commerciali o partecipazioni societarie tra compagnia assicurativa e operatore bancario o finanziario. Evitare anche delle commissioni di collocamento troppo alte rispetto a quelle riconosciute normalmente. Risulta che in media la commissione riconosciuta sulle polizze vendute in banca è del 25% contro il 12% di quella riconosciuta in agenzia. Gli operatori sono quindi invitati a rivedere gli accordi commerciali e i sistemi di remunerazione.

  5. Gestire correttamente l’estinzione anticipata dei finanziamenti e quindi la sua ripercussione sulle polizze vendute in abbinamento. Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal suo mutuo o dal suo prestito ed a quel punto la banca e la finanziaria devono attivarsi anche per la polizza assicurativa restituendo i premi non goduti senza alcun bisogno di una richiesta specifica da parte del cliente, a meno che il cliente stesso non voglia mantenere la copertura. Nel caso di surroga i clienti non devono essere obbligati a recedere dai contratti che hanno già stipulato, solo per sottoscrivere polizze vendute dalla banca che concede la surroga.

  6. Controlli, verifiche e report alle Autorità. Entro il 30 settembre 2020 le banche e intermediari finanziari sono chiamati a verificare l’offerta e il collocamento combinato di altri contratti insieme al finanziamento. Le compagnie assicurative dovranno verificare il contenuto delle polizze e la loro vendita combinata ai prestiti o ai mutui. Le verifiche fatte ed i risultati devono essere inviati subito dopo ad Ivass e Banca d’Italia

Le verifiche devono essere fatte dalle funzioni di Compliance e di Internal Audit di banche, finanziarie e assicurazioni verificando anche come viene gestito il contenzioso, per esempio quello relativo ai ricorsi ABF oppure alle sanzioni delle Autorità.

Se riscontrano problematiche o aree di miglioramento dovranno rimediare innalzando il livello di tutela della clientela. E si invitano anche gli operatori ad adottare misure di indennizzo adeguate anche per ridurre i rischi reputazionali legati al contenzioso.

Gli impegni di finanziarie e compagnie assicurative

Antitrust nel caso di Agos, Findomestic, Cardif, Credit Agricole Assicurazioni, Caci Life DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni, MetLife e Europe Assistance ha accertato le pratiche scorrette ma anche deciso di accettare gli impegni proposti dalle finanziarie e dalle compagnie assicurative e quindi non ha sanzionato gli operatori. Tutti si sono impegnati a sanare per il passato le scorrettezze e a impostare per il futuro delle nuove procedure che evitino il più possibile la vendita combinata e quindi le scorrettezze. In particolare gli impegni riguardano la vendita combinata di polizze non CPI (credit protection insurance) quindi non destinate alla copertura del credito. Solo Compass non ha presentato impegni ed è stata multata con una sanzione di 4,7 milioni di euro.

Ecco gli impegni accettati da Antitrust.

Agos:

  1. Dal 1 dicembre 2018 Agos farà accordi commerciali solo con compagnie assicurative le cui polizze prevedano che il cliente possa in qualunque momento recedere dalla copertura con restituzione della parte di premio non goduta. Inoltre Agos si impegna, entro tre mesi, a modificare in questo senso anche le coperture già vendute.

  2. Agos si impegna, entro tre mesi, a garantire il recesso e quindi la restituzione del premio pagato ai clienti che hanno sottoscritto le polizze senza capire il prodotto che quindi risulta essere del tutto inutile per loro. Cercherà di fare accordi in tal senso con le compagnie o comunque si impegna a rimborsare il rateo di tasca sua.  Il cliente dovrà fare reclamo a Agos o se già fatto il rimborso del premio avverrà dalla data del reclamo.

  3. Tutti i prodotti assicurativi venduti avranno un’informativa dettagliata già in fase precontrattuale.

  4. Agos si impegna a richiamare la rete di vendita sulla necessità di informare sempre il cliente che la polizza è facoltativa e quindi non necessaria per la concessione del prestito. Per questo motivo sarà effettuata attività di formazione ad hoc con focus sulla vendita combinata alla rete di vendita.

  5. Agos potenzierà e amplierà le procedure di controllo sul personale e le misure sanzionatorie in caso di mancata correttezza della vendita di prestiti e polizze, verificata attraverso analisi reclami, interviste ai clienti, controlli sul campo.

  6. La finanziaria inoltre verificherà con interviste telefoniche su clienti che hanno acquistato le polizze il grado di soddisfazione, i problemi rilevati e modificherà se necessario i prodotti.

  7. Entro sei mesi sarà introdotto un nuovo processo di vendita che realizzerà una scissione temporale tra la vendita del prestito e quella della polizza. Tra le due vendite passeranno almeno 7 giorni e ci saranno due diversi incontri con il personale di Agos. Inoltre il costo della polizza non sarà incluso nella rata del prestito. Per finanziare eventualmente il premio assicurativo si dovrà sottoscrivere un diverso finanziamento.

Cardif, Credit Agricole Assicurazioni, Caci Life, Caci non Life, Vera assicurazioni, per prodotti venduti con Agos:

  1. Si impegnano a garantire in qualsiasi momento il recesso dalla copertura assicurativa e la restituzione del premio.

  2. Incrementano l’informativa resa al cliente nelle condizioni di polizza e sui loro siti web indicando chiaramente che si tratta di prodotti facoltativi e non obbligatori.

  3. Si impegnano a formare adeguatamente il personale e ad avviare misure di controllo.

Findomestic e Cardif:

  1. Al modulo informativo europeo (secci o Iebcc) sarà allegato un documento dedicato alle coperture assicurative in cui si espliciterà che il prodotto assicurativo è facoltativo e non necessario per ottenere il prestito. Lo stesso concetto sarà esplicitato con apposita clausola nelle condizioni contrattuali del prestito. E la clausola sarà anche ripetuta nella lettera di benvenuto inviata da Findomestic al cliente dopo la stipula, ricordando anche la possibilità di recesso dalla polizza. Queste indicazioni sono già state realizzate da Findomestic a partire da fine ottobre 2018.

  2. Sarà effettuata apposita formazione alla rete di vendita in modo che possa spiegare bene i prodotti alla clientela e si evitino i comportamenti scorretti.

  3. Findomestic effettuerà dei controlli sui clienti con interviste telefoniche per verificare la loro conoscenza dei prodotti assicurativi comprati e la conoscenza della loro non obbligatorietà (con cadenza mensile a partire da ottobre 2018).

  4. La restituzione del rateo di premio assicurativo in caso di recesso spetta a Cardif. Findomestic però si impegna a restituire entro 30 giorni  a Cardif le commissioni che le sono state pagate dalla compagnia per la vendita di polizze su cui poi sono stati fatti dei reclami sulla vendita combinata col prestito.

  5. Entro sei mesi Findomestic si impegna a trovare nuovi accordi commerciali con compagnie che prevedano per il cliente la possibilità una volta all’anno di recedere dalla polizza con restituzione della parte di premio assicurativo non goduto.

  6. Entro sei mesi Findomestic si impegna ad inviare ai clienti una volta all’anno una comunicazione ai sottoscrittori sulle caratteristiche delle polizze sottoscritte.

  7. Findomestic si impegna entro sei mesi, per le polizze non CPI e non correlate al prodotto acquistato a rate di prevedere un intervallo temporale di almeno 7 giorni tra la sottoscrizione del prestito e quella della polizza. Il premio della polizza non potrà essere incluso nella rata del prestito.

  8. Per le polizze vendute con prestiti Findomestic Cardif si impegna ad inviare, entro sei mesi, a tutti i clienti che dal 2015 hanno inviato un reclamo lamentando di non aver compreso il prodotto acquistato e la sua non obbligatorietà una comunicazione che li informa della possibilità di recesso dalla data del reclamo e quindi di restituzione della parte di premio pagato ma non goduto.

Metlife e Europe Assistance per polizze vendute attraverso Compass:

Compass invece non ha presentato alcun impegno ed è stata quindi multata per 4,7 milioni di euro. Al contrario Metlife e Europe Assistance le società assicurative che avevano un accordo di collaborazione con Compass hanno presentato all’Autorità degli impegni che sono stati accettati da Antitrust ed evitato così la sanzione.

Ecco cosa si sono impegnate a fare le due compagnie.

  1. Nei documenti precontrattuali e contrattuali, verrà messo in risalto che sul fatto che le Polizze sono prodotti facoltativi e non connessi al finanziamento.

  2. Saranno attivati sistema di controlli e nuovi strumenti di monitoraggio dell'attività svolta dall'Intermediario.

  3. Sarà possibile d’ora in avanti di acquistare una polizza in assenza di finanziamento e/o senza premio finanziato.

  4. All'interno delle compagnie si aumenterà la conoscenza delle norme del Codice del Consumo in particolar modo quelle che riguardano le pratiche scorrette.

  5. Saranno diffuse all'interno delle reti distributive di Compass informazioni sulle caratteristiche delle polizze collocate.

  6. Le compagnie garantiscono a tutti coloro che, a partire dal 1° gennaio 2015, hanno presentato un reclamo o una richiesta di rimborso del rateo di premio non goduto, ricevendo un rifiuto, la possibilità di ottenere la cessazione della Polizza e di vedere soddisfatta la richiesta di rimborso del rateo di premio non goduto.

  7. Le compagnie entro tre mesi dall’accettazione degli impegni invieranno una comunicazione a hoc a tutti i clienti con polizza ancora attiva per informarli della natura facoltativa della polizza e della possibilità di ottenere la cessazione della polizza e, conseguentemente, il rimborso del rateo di premio non goduto.

Come evitare scorrettezze

Ci auguriamo che questi impegni, la lettera delle Autorità e la sanzione ora confermata dal Tar migliorino il mercato; nel frattempo ecco cosa devi sapere per scegliere il prestito più conveniente e far valere i tuoi diritti..

  • Innanzitutto scegli il miglior prestito in circolazione in base alle tue necessità. Per farlo puoi usare il nostro comparatore di prestiti e selezionare quello che fa al caso tuo.
  • Più in generale, quando sei in filiale, chiedi sempre il SECCI (modulo informativo europeo) e una copia del contratto di finanziamento prima della firma. È un tuo diritto e non ha spese: nessuna condizione economica o giuridica può essere applicata se non è riportata per iscritto sul contratto, dunque leggi bene tutto prima di firmarlo.
  • Se la banca o la finanziaria ti obbliga a comprare la polizza da lei stessa venduta per erogare il finanziamento fa una pratica scorretta. Soprattutto è tuo diritto poter scegliere altrove la copertura (hai 10 giorni di tempo). Faglielo notare e segnala l'accaduto all'Antitrust.
  • Per legge chi ottiene un prestito personale, ha sempre la possibilità di estinguerlo anticipatamente. La commissione di estinzione anticipata è pari a massimo l'1% del capitale rimborsato e al massimo lo 0,5% nell’ultimo anno del prestito. È previsto che il compenso dovrà comunque essere equo e giustificato e non sarà applicabile per i prestiti a tasso variabile e per quelli con capitale residuo pari o inferiore a 10.000 euro. In caso di estinzione anticipata se hai comprato una polizza collegata al prestito hai diritto a risolvere il contratto assicurativo e sei hai pagato un premio unico è tuo diritto avere il rimborso del rateo di premio relativo al periodo successivo all’estinzione anticipata.
     

Cosa fare se ti hanno venduto una polizza 

Se non sapevi cosa prevede la legge e purtroppo ti hanno fatto sottoscrivere una polizza contestualmente al finanziamento, sappi che comunque puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione. Se sono già trascorsi puoi inviare alla finanziaria un reclamo: la compagnia deve risponderti entro 60 giorni, se non lo fa oppure ricevi una risposta negativa, puoi ricorrere all'Arbitro Finanziario.

Se vuoi un chiarimento o ti serve un supporto, per tutti i soci Altroconsumo è sempre a disposizione la nostra consulenza economica: chiamaci allo 02.6961580, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.