Sismabonus nel 730

- di
- Luca Cartapatti
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
Sono ristrutturazioni edilizie, ma in caso di terremoto o altre calamità possono salvarti la vita: gli interventi antisimici sugli immobili sono detraibili e le condizioni per recuperare una parte della spesa variano in base alla classe antisismica coinvolta. Ecco tutti i dettagli.
Condizioni per la detrazione fino al 30 giugno 2020
Per esser agevolabili, le spese devono essere sostenute per immobili adibiti ad abitazione o ad attività produttiva (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza). La ripartizione avviene in 5 anni e il limite di spesa massimo agevolabile è di 96.000 euro all’anno per ogni immobile. Questo significa che la spesa complessivamente agevolabile è di 480.000 euro (96.000 euro per 5 anni) per ogni immobile. Per gli interventi condominiali il limite di 96.000 euro si moltiplica per ogni unità immobiliare costituente l'edificio.
Se l’intervento permette il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione diventa:
- del 70% per il singolo immobile;
- del 75% se avviene su parti comuni condominiali;
- dell'80% se avviene sulle parti comuni condominiali ed è finalizzato anche alla riqualificazione energetica dell'edificio intervenendo sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. In questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ogni edificio, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento permette il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione diventa:
- del 80% per il singolo immobile;
- del 85% se avviene su parti comuni condominiali;
- dell'85% se avviene sulle parti comuni condominiali ed è finalizzato anche alla riqualificazione energetica dell'edificio intervenendo sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. In questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ogni edificio, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
A differenza delle detrazioni per la ricostruzione, non è necessario che sia avvenuto in precedenza un evento calamitoso o un terremoto.
La detrazione riguarda sia le opere di messa in sicurezza statica, in particolare su parti strutturali, che per la redazione della documentazione necessaria a provare la sicurezza statica dell’edificio.
Condizioni per la detrazione dal 1° luglio 2020
Le stesse detrazioni viste nel paragrafo precedente passano al 110% indistintamente a decorrere dall'introduzione del superbonus, cioè dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023.
A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:
- per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare;
- per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare.
Chi rimane escluso dalla possibilità di accedere al superbonus tuttavia, rientra nelle possibilità di detrazione in vigore prima de luglio 2020.
I documenti necessari
Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Per ottenere le detrazioni occorre che l'asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus, ma permette di accedere alla detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro da dividere in 10 anni.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi di riduzione del rischio sismico di immobili situati in zona 1, 2 o 3 sono realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che successivamente vendono l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori, le detrazioni spettano all’acquirente. In pratica, se l’immobile viene demolito e ricostruito anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (se le norme urbanistiche vigenti consentono tale aumento), gli acquirenti possono detrarre il 75% o l’85% del prezzo di ogni unità immobiliare, rispettivamente se l’intervento ha comportato il passaggio a una o due classi di rischio inferiori, tuttavia a partire dal 1° luglio 2020 anche queste spese rientrano nella detrazione maggiorata data dal superbonus. Anche queste detrazioni spettano entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro a immobile per ogni anno.
Lo sconto in fattura
Per gli interventi iniziati prima del 17 febbraio 2023, al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto devi pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, che recupera l’importo sottoforma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito.
In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle entrate.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Per poter cedere la detrazione e ottenere lo sconto immediato, bisogna richiede a un CAF o a un professionista abilitato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.
Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.
Ricostruzione di immobile danneggiato
Quanto recuperi
è una detrazione, quindi recuperi il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 per gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il limite di spesa massimo è di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo.
A partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione è del 36% su una spesa massima di 48.000 euro.
Il principio base per stabilire l’anno di sostenimento della spesa è quello di cassa, quindi si segue la data del pagamento e non quella di fatturazione dei lavori.
Dove le indichi
Nel quadro E sezione III A e III B nei righi dall’E41 all’E53.
Quali interventi
Queste opere rientrano nella categoria delle ristrutturazioni edilizie e come tali seguono le regole per queste stabilite. In particolare, si tratta di tutte le opere realizzate nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, che pur rientrando nelle altre categorie, sono finalizzate all’adozione di misure:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.