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Contratti non richiesti: dopo la sanzione di Antitrust SEI adotta misure correttive. Ecco cosa fare in caso di problemi

Antitrust chiude senza sanzione la procedura di inottemperanza che aveva aperto nei confronti di Servizio Energetico Italiano (SEI) dopo la sanzione di 900 mila euro comminata per pratiche scorrette a febbraio 2024. L’Autorità ha ritenuto idonee le misure correttive adottate da SEI e ha quindi escluso l’inottemperanza.. Se è capitato anche a te di cadere in un contratto non richiesto, rivolgiti ad Altroconsumo.

04 marzo 2025
Lampadina e martello sul tavolo

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva irrogato a gennaio 2024 una sanzione di 900 mila euro nei confronti di SEI. Secondo gli accertamenti dell’Antitrust, da luglio 2022 la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione delle norme del Codice del consumo. Inoltre SEI in alcuni casi non ha inviato (o lo ha fatto tardivamente) la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento. Queste condotte scorrette hanno causato il mancato rispetto dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a non dover pagare per eventuali importi fatturati.

Da qui la sanzione e la richiesta alla società di cessare le pratiche scorrette. Dopo una nuova indagine per inottemperanza aperta a luglio 2024 l’Antitrust ha chiuso il procedimento senza ulteriori sanzioni, ritenendo idonee le misure correttiva poste in essere dall’azienda per eliminare le pratiche scorrette. Nel dettaglio le misure correttive riguardano: controlli più rigidi sui contratti, conferma della sottoscrizione tramite OTP, estensione del diritto di ripensamento.

Come difendersi dai contratti non richiesti 

Quando parliamo di contratti non richiesti, è bene ricordare che esistono norme specifiche che tutelano il cliente dalla possibilità di trovarsi legato ad un contratto che in realtà non ha mai sottoscritto. Nel caso in cui il contratto venga firmato fuori dai locali commerciali, inoltre, il venditore deve sempre rilasciare al cliente una copia del contratto firmato oppure la conferma del contratto su un supporto cartaceo. In alternativa, se il cliente lo consente, la copia può essere rilasciata tramite quello che viene definito un "supporto durevole", quindi un'email, un SMS o un supporto digitale. Questo vale anche per i contratti stipulati al telefono.

Diritto di ripensamento entro 14 giorni

È bene ricordare anche che, se il contratto è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali e non sono ancora trascorsi 14 giorni, si può anche cambiare idea ed esercitare il “Diritto di ripensamento” per annullare gli effetti del contratto e tornare al vecchio fornitore. In questi casi è possibile rinviare un reclamo all'operatore e, se l'operatore ha aderito alla procedura di ripristino, si ha anche diritto a tornare al vecchio contratto.

È successo anche a te? Contatta la consulenza legale

Se sei anche tu uno degli sfortunati clienti che si è visto attivare una fornitura di servizio energetico senza aver visto o firmato il contratto, niente paura. Se sei socio Altroconsumo contatta la consulenza legale al numero 026961500 oppure invia una richiesta attraverso il form online. Se non sei socio puoi comunque prenotare una consulenza legale gratuita con un esperto di Altroconsumo. Se hai già fatto un reclamo ti possiamo aiutare con il nostro servizio di conciliazione.