Banche fallite: prorogato il termine per la presentazione delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori
Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 sull’emergenza coronavirus ha prolungato il termine per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche fallite. C'era tempo quindi fino al 18 giugno 2020. Ma ora la legge di Bilancio dà tempo fino al 15 marzo 2022 per completare le domande. Le richieste possono essere presentate online sul portale gestito da Consap. Per chi ha un reddito sotto i 35 mila euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100 mila euro, invece, l'indennizzo è automatico.

Da settembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Economia, i risparmiatori truffati dalle banche fallite hanno avuto diritto a presentare le domande per richiedere il rimborso di quanto gli spetta. Per tutelare i risparmiatori in possesso di titoli azionari o obbligazionari subordinati di banche liquidate,infatti,è stato istituito il FIR, fondo di indennizzo risparmiatori: sono stati stanziati in totale 1,575 miliardi di euro, cioè 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021. Con il decreto attuativo del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso l'11 giugno sono state modificate e dettagliate le modalità di rimborso. Il 9 agosto è arrivato il terzo e ultimo decreto che ha fissato i termini per la presentazione delle domande al FIR e, con la pubblicazione del decreto del MEF in Gazzetta ufficiale, è iniziato l'invio delle domande, allegando la documentazione necessaria e utilizzando la piattaforma online gestita da Consap. Con il decreto “Cura Italia” per l’emergenza coronavirus il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato prorogato al 18 giugno 2020. Ora c’è tempo fino al 15 marzo 2022 per completare o finalizzare con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti la domanda presentata entro il 18 giugno 2020. Lo stesso diritto spetta a chi si sia registrato sulla piattaforma entro il 18 giugno 2020 senza presentare una domanda.
Indennizzo automatico ma non per tutti
Ricordiamo che è previsto un doppio binario nell’indennizzo: il rimborso automatico è riservato ai possessori di azioni e obbligazioni subordinate delle banche interessate che dimostrano, però, di avere avuto un reddito complessivo Irpef (al netto delle rendite da previdenza complementare) nel 2018 inferiore ai 35 mila euro o di avere un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, elevabile a 200 mila.
Per tutti gli altri risparmiatori, invece, è previsto un rimborso semi-automatico, ovvero dovranno registrarsi sul portale online fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare una domanda a una Commissione tecnica di esperti creata ad hoc allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF (testo unico in materia finanziaria). La Finanziaria 2020 ha precisato che su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande. La Commissione tecnica resterà in carica fino al 31 luglio 2022.
E se hai bisogno di aiuto oppure hai scoperto di essere tra coloro che non saranno rimborsati automaticamente e vuoi sapere come accedere al Fondo Indennizo Risparmiatori, puoi chiamare la nostra consulenza giuridica al numero 02.6961550.
Quali sono le banche in liquidazione
Il Fondo eroga un indennizzo ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio da parte di banche o loro controllate poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 - 31 dicembre 2017. Si tratta di Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti, Cariferrara, le banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Oltre a queste, nel periodo considerato sono andate in liquidazione coatta amministrativa altre banche di cui si è parlato in misura minore : Banca Padovana, BCC di Pelaco, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.
Chi può accedere al FIR
Possono accedere al FIR i risparmiatori persone fisiche, piccoli imprenditori e microimprese in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di liquidazione o i loro eredi legittimi.
Quanto spetta ai risparmiatori?
Per chi è in possesso di azioni l’indennizzo sarà pari al massimo al 30% del costo di acquisto delle azioni con un limite massimo di 100.000 euro per risparmiatore. Per gli obbligazionisti subordinati la percentuale sale al 95% del costo di acquisto entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. L’indennizzo però sarà erogato al netto di altre somme ricevute dai risparmiatori per transazioni con le banche o per altre forme di ristoro, per le obbligazioni inoltre si tiene anche conto di quanto incassato come cedole in più rispetto alle cedole pagate dai Titoli di Stato di pari durata. Potranno, però, inserire nella base di calcolo gli oneri fiscali pagati nel corso del possesso dei titoli. Inoltre, nel caso di più acquisti nel corso del tempo, il costo di acquisto sarà definito in base al prezzo medio dei titoli. Novità introdotta dal decreto “Cura Italia” è che all’azionista e all’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’istruttoria.
Integrazione per i rimborsi FITD
Chi ha già avuto un rimborso dal FITD (fondo interbancario tutela dei depositi) per le sue obbligazioni subordinate, che per le norme in vigore è stato pari al massimo all’80% del loro costo di acquisto, ha diritto ad un’integrazione del rimborso in modo da arrivare al 95% del costo di acquisto. Però non è un’integrazione automatica, bisognava fare richiesta entro il 28 gennaio 2020.
Cosa fare: i prossimi passi
Con la legge di Bilancio 2022 ci sono delle novità per tutti coloro che entro il 18 giugno 2020 hanno presentato tramite la piattaforma telematica una domanda di rimborso incompleta oppure si siano registrati senza finalizzare la richiesta di rimborso. Hanno tempo fino al 15 marzo 2022 per completare la domanda di indennizzo oppure per finalizzare la richiesta con l'idonea documentazione per attestare i requisiti di indennizzo. Queste domande saranno rimborsate solo dopo aver indennizzato tutte le altre arrivate nei termini e solo se restano risorse disponibili.