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Garanzia: tutte le nuove regole in vigore dal 2022

Più tutele per chi acquista beni e servizi in caso di difetti di conformità con le nuove norme sulla garanzia legale che si applicano in tutta Europa entrate in vigore a gennaio 2022. Importanti novità sono state introdotte in particolar modo sui contenuti e i servizi digitali. Ecco cosa è cambiato ormai da un anno.

  • contributo tecnico di
  • Antonietta Agostinelli
01 dicembre 2022
  • contributo tecnico di
  • Antonietta Agostinelli
Nuova garanzia sui prodotti

Dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole sulla garanzia legale di conformità stabilite dalle direttive europee (2019/771 e 2019/71) recepite nel nostro Paese con due decreti legislativi n.170 e 171 del 2021. Le nuove norme rafforzano i diritti dei consumatori in materia di garanzie dei prodotti e regolano per la prima volta aspetti importanti della fornitura di contenuti e servizi digitali.

Garanzia sui prodotti legata alla durata promessa

Con le nuove norme, la durata di vita del prodotto diventa una caratteristica che deve essere garantita dal venditore. Infatti, il prodotto deve avere una durata che chi compra può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore.

Responsabile della “durabilità” di un bene è anche il produttore se offre una garanzia convenzionale sulla durata. In questo caso, il produttore potrà essere chiamato, al posto del venditore, a fornire la garanzia di conformità, quindi a sostituire o riparare il prodotto senza spese (di manodopera, di uscita, pezzi di ricambio…) per l'intero periodo promesso e non potrà fare valere eventuali limiti della garanzia convenzionale.

Infatti, per cercare di limitare le brutte sorprese dei clienti che scoprono di non essere coperti o di dovere affrontare spese non previste quando cercano di fare valere le garanzie, le condizioni stabilite nella pubblicità di una garanzia convenzionale o a pagamento diventano vincolanti. Ad esempio, se la pubblicità promette che la lavatrice laverà il bucato senza intoppi per i prossimi 10 anni, il venditore è tenuto a rispettare la promessa di durata. L’auspicio è che questa estensione della garanzia renda più prudenti produttori e venditori nel fare promesse troppo impegnative e poco veritiere.

Se è difettoso, non ti pago

Con le nuove regole, la legge offre una tutela più ampia: il venditore ha l’obbligo di consegnare un prodotto che abbia tutte le qualità e i requisiti promessi dal produttore, descritti dall’etichetta (anche quella energetica) o dalla pubblicità, con l’impegno di sostituirlo o ripararlo gratuitamente se, entro due anni dalla consegna, manifestasse difetti, malfunzionamenti o se non avesse i requisiti promessi (“non conforme”), come appunto durata o riparabilità. Nel caso in cui non sia possibile riparare o sostituire il prodotto o se, per qualsiasi motivo i rimedi tentati non sono efficaci, sono difficili da attuare o non possono essere eseguiti in tempi ragionevoli, si può ottenere la restituzione parziale o totale di quanto pagato.

Tra le novità più importanti della nuova legge c’è il diritto del consumatore di interrompere il pagamento del prodotto fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai suoi doveri di garanzia. Così se si è scelto di rateizzare la spesa, si potrà interrompere il pagamento delle rate se il prodotto è difettoso.

Inoltre, il consumatore può denunciare il difetto di conformità in ogni momento, senza più il limite dei due mesi dal manifestarsi del difetto.

Se il cane non è conforme… lo riporto indietro

Purtroppo, il legislatore italiano ha ritenuto che gli animali fossero compresi tra i beni oggetto di garanzia come un qualsiasi prodotto  esponendoli così alla possibilità di essere restituiti dopo due anni dalla consegna. Su questo punto, la direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati, quindi possiamo dire che nel recepimento non c’è stata sensibilità, né attenzione alla giurisprudenza che non sposa questa interpretazione della legge.

Sui contenuti digitali, garantiti gli aggiornamenti

Aumentano le tutele sull’acquisto di beni che incorporano contenuti digitali (smartphone, smart tv…): il venditore deve assicurare che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti necessari al fine di mantenere la conformità del prodotto per un periodo ragionevole. Se è prevista una fornitura continua, gli aggiornamenti devono essere forniti per tutto il periodo della fornitura.

In pratica, la garanzia copre la loro durabilità che dipende anche dagli aggiornamenti necessari perché offrano le prestazioni che chi li ha acquistati può ragionevolmente aspettarsi. Quindi, il venditore deve assicurare che siano notificati e forniti gli aggiornamenti.

Una specifica normativa chiarisce che si può invocare la garanzia anche per i contenuti digitali come video, musica, software o streaming di manifestazioni sportive o altre (Netflix, Sky...); servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad esempio, l’archiviazione su cloud ) e servizi per la condivisione di dati a pagamento.

Se ci sono problemi di malfunzionamento, come l’impossibilità di ascoltare la musica scaricata sul proprio dispositivo o l’incompatibilità di un software o di un servizio di streaming per guardare film, serie tv con un determinato televisore o pc, il consumatore ha il diritto di richiedere che il contenuto digitale o il servizio digitale vengano resi conformi entro un congruo termine. Se il ripristino non è possibile, il consumatore ha diritto a ricevere una riduzione proporzionata del prezzo o a risolvere il contratto nei casi più gravi. Quando il contratto viene risolto, l’operatore deve rimborsare integralmente il consumatore, con l’eccezione dei periodi in cui il contenuto digitale o il servizio digitale forniti con continuità erano conformi.

Infine, se ci sono malfunzionamenti degli apparecchi dovuti al software, il venditore è responsabile non solo per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna, ma per tutto il periodo di fornitura.

Quando non si applica la garanzia

Non sono coperti dalla garanzia legale di conformità, i servizi di accesso a internet, i messaggi di testo (sms), con l’eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero (email e  messaggistica basata su web), servizi di assistenza sanitaria, di gioco d’azzardo, finanziari, il software offerto sulla base di una licenza libera e aperta (in cui non viene pagato alcun prezzo e i dati personali forniti dal consumatore sono utilizzati esclusivamente al fine di migliorare il software specifico), il contenuto digitale quale parte di uno spettacolo o di un evento (ad esempio, proiezioni cinematografiche digitali).

Bene le tutele sul digitale, si poteva fare di più sulla durata della garanzia

L’aspetto positivo della nuova normativa è il riconoscimento delle tutele per gli utenti di contenuti e servizi digitali, ma sul fronte della durata della garanzia si poteva fare di più.

Perché non si è pensato di modulare la durata della garanzia sulle caratteristiche del prodotto? Due anni sono abbastanza per una maglietta, ma non lo sono per un divano o un frigorifero. Anche la responsabilità del venditore non è stata estesa per tutto il periodo di durata della garanzia, ma si è fissato a un anno solo, il periodo in cui il venditore che vuole rifiutare la prestazione in garanzia, deve fornire il cosiddetto “onere della prova”, cioè dimostrare di aver fornito al consumatore un prodotto o un servizio conforme.

Nel percorso verso un’economia più sostenibile, l’Unione europea punta su un approccio diverso alla produzione che deve diventare sempre più ecocompatibile, quindi mettere sul mercato prodotti più facilmente riparabili e riciclabili.  Nella direttiva sulla garanzia, però, la riparabilità non viene richiamata tra i requisiti di conformità oggettivi del prodotto e il riferimento alla durabilità è solo formale perché non è previsto un obbligo del venditore/produttore di dichiarare una durata minima di vita garantita e diversificata per categorie di prodotto. Perché è evidente che un prodotto che ci si aspetta duri in media sette o dieci anni a cui viene data una garanzia legale di soli due anni riceve una tutela debole e del tutto inefficiente dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Peccato che non si sia fatto il passo più coraggioso di rendere la “durabilità” di un prodotto uno dei requisiti oggettivi di conformità con la menzione esplicita della durata di vita minima. In particolare, nei casi in cui sono previsti requisiti di progettazione ecocompatibile (i nuovi Regolamenti Ue sugli elettrodomestici vincolano i produttori di rispettare determinati criteri di progettazione e realizzazione di alcuni elettrodomestici per renderli più facili da riparare e allungarne il ciclo di vita e di utilizzabilità) che dispongono una durata media di vita per i prodotti, questi parametri potrebbero diventare automaticamente criteri contrattuali vincolanti di conformità.

Anche le informazioni sulla riparabilità del prodotto dovrebbero rientrare tra le caratteristiche essenziali del bene. Il bene dovrebbe essere fornito assieme alle informazioni sulla riparabilità.