Green pass, ecco quando è ancora obbligatorio
Dal 1° maggio abbiamo detto addio al Green pass praticamente ovunque. Dall’1° giugno non occorre più il green pass per entrare in Italia (sia per i turisti stranieri che arrivano in Italia sia per gli italiani al rientro dopo una vacanza fuori dall'Italia). Rimane obbligatorio soltanto per l'ingresso nelle strutture socio-sanitarie (RSA, hospice e ospedali) almeno fino al 31 maggio. Se ti serve per questo caso, ecco come si ottiene, chi lo rilascia e le regole in vigore sulla sua validità.
- contributo tecnico di
- Anna Vizzari
- di
- Luca Cartapatti

Ormai, dal 1° maggio, non è più necessario presentare il Green pass al ristorante, nei cinema, in palestra e in tutti i luoghi al chiuso dove era obbligatorio fino a poche settimane fa. Dall’1° giugno non occorre più il green pass per entrare in Italia (sia per i turisti stranieri che arrivano in Italia sia per gli italiani al rientro dopo una vacanza fuori dall'Italia). Ma è davvero decaduto ovunque l'obbligo di presentare il Green pass? La risposta è sì, ma con una eccezzione: per chi visita RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (dove sarà richiesto fino al 31 dicembre 2022 il Super green pass o il Green pass base con tampone negativo).
Green pass, dove resta obbligatorio
Il Green pass è dunque ancora necessario per:
- Entrare nelle strutture socio-sanitarie. Dal 25 marzo 2022 è stato ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Per loro fino al 31 dicembre 2022 è necessario avere Green pass rafforzato (cioè Green pass con tre dosi di vaccino) o Green pass base con test negativo.
Se ti occorre il Green pass per una di queste due circostanze ecco una vademecum su quali tipi di certificazioni ci sono, come si ottengono e per quali ragioni possono essere revocate dalle autorità.
Come si ottiene il Green pass
Le "certificazioni verdi" possono attestare una di queste tre condizioni:
1) Vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (Super Green pass)
Dopo aver completato il ciclo vaccinale (inclusa la terza dose) Il pass ha una validità illimitata senza scadenza ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione contro il Covid. È possibile ottenere il Green pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal 15esimo giorno dalla prima e fino alla seconda somministrazione. Dopo la seconda somministrazione il green pass è valido sei mesi dalla seconda dose. Dopo aver fatto la dose di richiamo ha durata illimitata. La certificazione sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Oltre alle generalità dell'interessato (nome e cognome) in questo caso il certificato deve indicare la sua data di nascita e anche alcuni dettagli relativi alla vaccinazione. Deve quindi riportare la malattia o agente bersaglio, il tipo di vaccino eseguito, la denominazione del vaccino o l'indicazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il documento deve anche indicare il numero della dose effettuata e il numero totale delle dosi previste, la data dell'ultima somministrazione effettuata, lo Stato membro in cui è stata effettuata la vaccinazione, la struttura che detiene il certificato e il suo identificativo univoco.
2) Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all'infezione (Super Green pass)
La certificazione ha una validità di 6 mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, il cittadino sia positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente dall’entrata in vigore del decreto sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione. Tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una certificazione valida per 6 mesi dalla data di somministrazione.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Anche in questo caso, il certificato deve necessariamente riportate alcune informazioni. Oltre ai dati anagrafici, sul documento devono essere indicati la data del primo test positivo, lo Stato membro in cui è stata certificata la guarigione, la struttura che ha rilasciato il certificato, l'identificativo univoco del certificato e la sua validità.
3) Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare ma solo per i soggetti fragili) con esito negativo (Green pass utilizzabile solo sui mezzi di trasporto e per l'accesso al lavoro)
La certificazione ha una validità di settantadue ore per il tampone antigenico molecolare e quarantotto ore per il tampone rapido. Entrambe valgono dal rilascio e sono prodotti, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche salivare ma solo per alcune categorie di pazienti), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Oltre ai dati anagrafici del soggetto, il certificato deve riportare la malattia o l'agente bersaglio, la tipologia di test effettuato, il suo nome e il produttore. Sul documento devono inoltre essere indicati la data e l'orario della raccolta del campione e quelli del risultato del test, il centro o la struttura che lo ha eseguito, lo Stato membro, la struttura che detiene il certificato e l'identificativo univoco.
Come si richiede il Green pass
Il cittadino ha diverse possibilità per accedere al Green pass:
- il sito dedicato dgc.gov.it;
- tramite fascicolo sanitario elettronico;
- tramite l'app Immuni;
- tramite l'app IO;
- attraverso il sistema Ts (per il tramite dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e degli altri medici delle aziende sanitarie, Usmaf, Sasn autorizzati alla funzione del Sistema tessera sanitaria).
È anche possibile rivolgersi al numero di pubblica utilità del ministero della Salute (1500), al call center di Immuni (800.91.24.921) e all’assistenza di PagoPa per le segnalazioni che arrivano dall’app IO.
In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni su come è possibile ottenere il Green pass sul sito dgc.gov.it e tramite l'app IO. Troverai le schermate con le spiegazioni passo passo e alcuni suggerimenti su come e dove conservare il documento, una volta scaricato, in modo che sia facilmente recuperabile sul tuo smartphone in caso di controllo.
In quali casi può essere revocato?
È prevista anche la possibilità che il Green pass venga revocato. Qualora una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma genererebbe una revoca del Green pass eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». In questo caso la piattaforma invierebbe all’interessato una notifica della revoca.
Mascherine
Fino al 15 giugno 2022 occorre indossare la mascherina FFP2 per accesso e uso di:
- aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni interregionali, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità;
- autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente;
- mezzi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportive.
Per tutti i dettagli leggi qui gli approfondimenti.
Obbligo vaccinale
Dall’8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutte le persone che hanno compiuto 50 anni, anche gli stranieri residenti in Italia. L’obbligo resta fino al 15 giugno 2022. Le sanzioni però scattano solo dal 1° febbraio 2022 (100 euro una tantum) per coloro che, sottoposti all'obbligo vaccinale per gli over 50, non si sono vaccinati. Ricordiamo che dal 15 dicembre e fino al 15 giugno 2022 l'obbligo esiste già per gli insegnanti (e altro personale del settore scolastico) e le forze dell’ordine; era già previsto inoltre per il personale sanitario e delle rsa e rimane fino al 31 dicembre 2022; per tutti ci sarà anche l’obbligo della terza dose. Per chi non rispetta l'obbligo è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e dunque dello stipendio. La stessa regola vale anche per il personale universitario. Sono tenuti a garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono prestazione di lavoro in virtù di contratti esterni.