I redditi da capitale nel 730: come compilare i righi D1 e D2
I righi D1 e D2 del quadro D del 730 servono a dichiarare utili da partecipazioni societarie, dividendi esteri e altri redditi da capitale percepiti nel 2025 su cui non è stata applicata ritenuta a titolo d'imposta. In questa guida trovi chi deve compilarli, quali codici usare e come calcolare la quota di reddito che concorre alla tassazione ordinaria, con le istruzioni ministeriali aggiornate.
Nella dichiarazione dei redditi vanno riportati anche gli utili derivanti da partecipazioni al capitale di società ed enti, compresi quelli provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2018, la maggior parte dei dividendi e degli utili è oggi soggetta a ritenuta a titolo d'imposta: in quei casi non occorre compilare il quadro D. Restano però alcune situazioni legate al regime transitorio per utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 e a redditi di capitale di fonte estera senza ritenuta in cui i righi D1 e D2 del modello 730/2026 vanno ancora utilizzati. Inoltre, nel modello 730 è stato introdotto il quadro W dedicato agli investimenti esteri oltre ai quadri T per le plusvalenze e per le cripto-attività e il quadro M per i redditi a tassazione separata.
Di seguito vediamo quando è necessario intervenire e come compilare correttamente ogni colonna, seguendo le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate per il 730/2026.
Torna all'inizioQuando i redditi da capitale vanno dichiarati nel 730
Innanzitutto è bene sapere che per principio generale non vanno dichiarati redditi da capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva. Significa che per dividendi e cedole (redditi da capitale) sugli investimenti in azioni, obbligazioni e titoli di Stato fatti tramite banca italiana per cui si è scelto il regime amministrato (quello più comune) – non si deve inserire nulla in questi righi del 730. Sarà già stata la banca ad assolvere gli obblighi fiscali relativi ai redditi di capitale maturati.
Se, invece, non si è optato per il regime amministrato percependo dividendi e cedole (redditi da capitale) su cui non son state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana oppure sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva (capita con investimenti tramite piattaforme di trading estere), va compilato anche il quadro M.
Infine, modo residuale, nei righi D1 e D2 del quadro D del 730 trovano posto gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ire, gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e tutti gli altri redditi da capitale che sono stati percepiti nel 2025, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
In particolare è stato previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti a partire dall'anno successivo e fino al 31 dicembre 2022, che continuano a ricadere nella normativa precedente e che finiscono in questi righi.
Cos'ha cambiato la legge di bilancio 2018 per utili e dividendi
La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché su entrambe avviene una ritenuta a titolo d’imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione. Inoltre, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.
In quale misura i redditi da capiale concorrono al reddito
Tutte le informazioni necessarie per la compilazione sono riportate nella certificazione degli utili (Cupe - Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o da altra documentazione rilasciata dalla società emittente italiana o estera o dall’intermediario a cui ci si è rivolti.
I redditi da capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo se derivano da:
- utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2016, devono essere indicati nel 730 nella misura del 49,72% del loro ammontare;
- utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, devono essere indicati nel 730 nella misura del 40% del loro ammontare;
- utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, devono essere indicati nel 730 nella misura del 58,14% del loro ammontare;
- utili o proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che possiedono un regime fiscale privilegiato, devono essere indicati interamente, tranne quelli derivanti da partecipazioni non qualificate in imprese in cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Ribadiamo che queste percentuali si applicano solo ai casi che rientrano nel regime transitorio o nelle fattispecie residue che abbiamo indicato, per la stragrande maggioranza dei contribuenti la ritenuta a titolo d'imposta del 26% esaurisce l'obbligo fiscale.
Torna all'inizioCome si compila il rigo D1: utili e proventi equiparati
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali residenti e non residenti, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione (non li devi dichiarare se sei l'associato che dà come unico apporto il proprio lavoro) e dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
Vediamo colonna per colonna come compilare questo rigo.
Il codice da indicare a colonna 1
Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice:
- “1” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale non privilegiato, che siano formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- “2” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Se questo stesso tipo di proventi, sono stati prodotti dopo il 31 dicembre 2017 e su di essi è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate a seguito di un interpello, devi indicarli nel quadro M al rigo M31;
- “3” per utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se, per tali utili, è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello, li devi indicare nel quadro M al rigo M31.
- “4” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello. Se prodotti dall’esercizio successivo ma fino a quello in corso al 31/12/16 indica codice “6”.
- “5” per utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31/12/2016.
- “7” utili e altri proventi prodotti entro l'esercizio in corso al 31/12/2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali si vuol far valere la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 lettera b dell'art. 47-bis del TUIR, e non è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite interpello, o non è stato presentato.
- “8” utili e altri proventi con le stesse caratteristiche indicate col codice “7”, ma prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2007 e fino a quello in corso al 31/12/2016.
- “9” utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con regime fiscale non agevolato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2017.
- “10” utili e altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2 per i quali è stato dimostrato il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera b dell'at. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite interpello, formatisi con utili prodotti a a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino a quello in corso al 31/12/2017.
- “11” utili e altri proventi con le stesse caratteristiche indicate col codice “7”, ma prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino a quello in corso al 31/12/2017.
Come calcolare quanto indicare a colonna 2
Nella colonna 2 del rigo D1 riporta:
- il 40% della somma degli utili percepiti nel 2025 se alla colonna 1 hai indicato il codice “1”, “4” o “7” (punti 28, 31, 34 e 37 della certificazione degli utili);
- il 49,72% della somma degli utili percepiti nel 2025 se hai indicato nella colonna 1 il codice “5”, “6” o “8” (punti 29, 32 e 35 della certificazione degli utili);
- il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2025 se hai indicato nella colonna 1 il codice “2” o “3” (punti dal 28 al 37 della certificazione degli utili);
- il 58,14% della somma degli utili corrisposti nel 2025 se nella colonna 1 hai indicato il codice “9”, “10” o “11” (punti 30, 33 e 36 della certificazione degli utili).
Le ritenute a colonna 4
Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’acconto subite (punto 41 della certificazione degli utili).
Se ti sono state rilasciate più certificazioni Cupe contenenti utili o proventi che hanno la stessa codifica devi compilare un solo rigo D1, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi ai proventi e a colonna 4 la somma delle ritenute subite.
Se, invece, hai percepito utili o proventi che devono esser dichiarati con codici diversi, devi compilare più righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D procurandoti un altro modello 730.
Torna all'inizioCome si compila il rigo D2: altri redditi di capitale
Il rigo D2 raccoglie gli altri redditi di capitale percepiti nel 2025, al lordo delle ritenute d'acconto subite. Si tratta di fattispecie meno comuni, tra cui rilevano le rendite perpetue da trasferimento di immobili, compensi per garanzie da fideiussioni, pegni o ipoteche. In ogni caso, per la complessità e la scarsa diffusione di alcuni di questi redditi e bene fare affidamento a un professionista esperto.
Quali codici indicare nella colonna 1
Nella colonna 1 del rigo D2 devi indicare il codice che descrive il tipo di reddito che hai percepito nel 2025:
- 1 per interessi e proventi da capitali dati a mutuo, depositi e conti correnti;
- 2 per le rendite perpetue da trasferimento di immobili, cessione di capitale o oneri al donatario;
- 3 per compensi per prestazioni di garanzie come fideiussioni, pegni o ipoteche;
- 4 per i redditi da gestio collettiva di masse pratrimoniali e proventi da OICVM esteri non conformi a direttive UE;
- 5 per interessi (esclusi compensativi), altri proventi da impiego di capitale, proventi da riporto e pronti contro termine, mutuo titoli garantito, interessi di mora e per dilazione;
- 6 per proventi in sostituzione di redditi da capitale e indennità per perdita di redditi da capitale;
- 7 per utili da associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44 comma 1 lett. f) TUIR, se dedotti dall'associante prima della riforma IRES;
- 8 per redditi imputati per trasparenza da fondi immobiliari, per partecipanti con quota superiore al 5% del patrimonio del fondo al 31 dicembre 2025.
Nella colonna 2 indica l'importo del reddito percepito e nella colonna 4 il totale delle ritenute d'acconto subite. Se si hanno proventi con codici diversi, compilare più righi D2 con moduli aggiuntivi.
Dove trovare i dati per compilare il rigo D2
Le informazioni necessarie si ricavano dalla documentazione rilasciata dalla società emittente o dall'intermediario finanziario. Per i contratti con durata inferiore a cinque anni, i redditi compresi nelle somme attribuite alla scadenza vanno dichiarati nel rigo D2 con i codici 1, 4 o 7. Se la durata è superiore a cinque anni, vanno invece nel rigo M2 del quadro M con codice 4 (tassazione separata, salvo opzione per ordinaria).
Torna all'inizio