Contributi previdenziali e assistenziali: come detrarli dal 730

- di
- Luca Cartapatti
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
Sapevi che i contributi previdenziali e assistenziali sono interamente deducibili dal reddito? E che anche la previdenza complementare è soggetta a deduzione? Ecco tutte le informazioni che ti servono.
Documenti da conservare
Per i contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.), conserva le ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti. Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all’albo versata da alcune figure professionali.Per i contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all’INAIL, dove previsto, conserva la certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore.
Per i contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU, conserva la ricevuta del versamento.
Per i contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell’INPS) e il contributo Inail pagato dalle casalinghe, conserva le ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono).
Spese particolari
Rientrano tra queste spese anche:
- i contributi previdenziale versati alla gestione separata dell’Inps per la parte versata dal contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe)
Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico (ad eccezione del riscatto della laurea per familiari che ancora non lavorano). Inoltre, il coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati e intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico. In questo caso, dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati il fatto che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite.