Autovelox non omologati: il Ministero firma il decreto. Ecco cosa cambia per le multe
Dopo mesi di ricorsi e sentenze contrastanti, il Ministero delle Infrastrutture ha firmato il decreto che disciplina omologazione, verifiche e tarature degli autovelox. Per chi riceve una multa, però, la regola pratica non cambia: prima di pagare o contestare bisogna controllare bene verbale, dispositivo usato e documentazione disponibile. Altroconsumo può aiutarti a capire cosa conviene fare.
Sugli autovelox arriva una novità importante: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziale e periodica dei dispositivi usati per rilevare le violazioni dei limiti di velocità. Il decreto sarà legge tra qualche giorno, non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma l’obiettivo è quello di mettere ordine in un settore che negli ultimi mesi ha generato molti dubbi, soprattutto dopo le decisioni della Cassazione sulla differenza tra apparecchi approvati e apparecchi omologati.
Per gli automobilisti, però, questo non significa che tutte le multe siano automaticamente valide o, al contrario, automaticamente contestabili. La scelta più prudente resta partire dal singolo verbale: bisogna capire quale autovelox è stato usato, quali estremi di decreto sono indicati, se il dispositivo risulta censito, se ci sono documenti su omologazione o approvazione e se sono state effettuate tarature e verifiche periodiche. Solo dopo questo controllo ha senso decidere se pagare, fare accesso agli atti o presentare ricorso.
Decreto autovelox: le novità
Il nuovo decreto serve a fissare regole più chiare sull’intero percorso tecnico degli autovelox: dall’omologazione del prototipo ai controlli sui singoli dispositivi, fino alle verifiche periodiche durante l’uso. In pratica, il punto non è più soltanto chiedersi se un apparecchio sia “approvato” o “omologato”, ma verificare se l’amministrazione è in grado di dimostrare che quello strumento è stato correttamente autorizzato, controllato e tarato.
Questo dovrebbe ridurre l’incertezza per il futuro, ma non elimina la necessità di valutare caso per caso le multe già ricevute o quelle che arriveranno in questa fase di passaggio.
Torna all'inizioOmologazione, approvazione e autorizzazione
Per orientarsi bisogna distinguere tre piani diversi: omologazione, approvazione e autorizzazione. Sono parole che spesso vengono usate come se fossero equivalenti, ma non lo sono affatto. La firma del nuovo decreto sugli autovelox serve proprio a mettere più ordine in questo passaggio, definendo procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.
Omologazione: il requisito tecnico più forte
L’omologazione è il passaggio tecnico che certifica la conformità dell’apparecchio ai requisiti previsti dalla normativa. Negli ultimi mesi è stata al centro di molti ricorsi, perché diverse decisioni della Cassazione avevano ribadito che non basta un semplice via libera ministeriale al modello: serve un vero atto di omologazione. Il nuovo decreto prova ora a rendere più chiaro questo percorso, fissando regole su omologazione, controlli e tarature. Per chi riceve una multa, però, il punto resta pratico: bisogna verificare quale dispositivo è stato usato e quale documentazione può produrre l’amministrazione.
Approvazione: non è la stessa cosa
L’approvazione è un atto diverso. In sostanza riguarda il modello o il prototipo e ne consente l’utilizzo secondo gli standard ministeriali, ma non coincide automaticamente con l’omologazione. È proprio questa differenza che ha alimentato negli ultimi anni molti ricorsi contro le multe da autovelox. La nuova ordinanza della Cassazione e il decreto appena firmato rendono però il quadro meno automatico: la sola assenza di omologazione formale potrebbe non bastare, da sola, a far annullare il verbale se l’amministrazione riesce a dimostrare che lo strumento era correttamente autorizzato, verificato e tarato.
Autorizzazione: il piano amministrativo
C’è poi un terzo livello, quello dell’autorizzazione. Qui non si parla tanto della conformità tecnica del modello, quanto del fatto che il singolo dispositivo sia correttamente installato, censito e utilizzato dall’amministrazione. Nella piattaforma nazionale degli autovelox, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono raccolti dati come marca, modello, versione, matricola, ubicazione ed estremi del provvedimento che ne consente l’uso. Questo controllo aiuta i cittadini a capire quale apparecchio è stato impiegato, ma non risolve da solo ogni dubbio sulla multa. Un dispositivo censito non va considerato automaticamente inattaccabile: se ci sono incertezze, bisogna verificare anche omologazione o approvazione, taratura, verifiche periodiche e corretto utilizzo della postazione.
Torna all'inizioCosa cambia per chi prende una multa
Fino a poco tempo fa il quadro era dominato soprattutto dalle sentenze. Diverse decisioni della Cassazione avevano rafforzato la distinzione tra approvazione e omologazione, alimentando molti ricorsi contro le multe rilevate da apparecchi ritenuti non omologati. La successiva ordinanza del 27 marzo 2026 ha però reso il quadro meno netto, ammettendo in alcune condizioni la validità della sanzione anche quando manca una omologazione formale, se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche e alle tarature previste.
Ora si aggiunge un passaggio nuovo: il decreto firmato dal Ministero prova a mettere ordine proprio su omologazione, verifiche e tarature. Per il consumatore significa che, prima di fare ricorso, diventa ancora più importante verificare l’intero fascicolo e non fermarsi a una sola parola del verbale.
Che cosa deve controllare chi riceve una multa
La prima verifica riguarda il verbale: deve essere chiaro quale apparecchio ha rilevato l’infrazione e quali riferimenti tecnici o amministrativi vengono richiamati. Poi è utile controllare se l’autovelox risulta censito nella piattaforma nazionale degli autovelox. Se restano dubbi, si può presentare una richiesta di accesso agli atti all’ente che ha elevato la sanzione, chiedendo la documentazione su approvazione o omologazione, taratura, verifiche periodiche e autorizzazione della postazione.
Il ricorso resta possibile, ma non dovrebbe essere automatico. Va valutato soprattutto quando emergono elementi concreti: documentazione incompleta, mancata taratura, dubbi sull’apparecchio usato, problemi di autorizzazione o altri vizi del verbale.
Torna all'inizioMulta da autovelox non omologato: cosa fare?
La prima cosa da evitare è una reazione impulsiva. Oggi il ricorso non è una scelta scontata solo perché si sente parlare di autovelox non omologati, ma non è nemmeno da escludere a priori. La firma del nuovo decreto rende ancora più importante partire dal singolo verbale e ricostruire il quadro concreto: quale apparecchio ha rilevato l’infrazione, quali estremi di decreto sono indicati, se il dispositivo risulta censito, se ci sono documenti su omologazione o approvazione e se risultano effettuate tarature e verifiche periodiche.
Conta anche la data: bisogna distinguere tra multe già ricevute, verbali notificati in questa fase di passaggio e sanzioni che arriveranno dopo la piena operatività delle nuove regole. Soltanto dopo questo controllo ha senso decidere se pagare, chiedere accesso agli atti o contestare la multa.
Come fare ricorso
Il primo passo è leggere con attenzione il verbale. Bisogna individuare il tipo di dispositivo utilizzato, gli estremi del decreto richiamato e il luogo in cui è stato effettuato il rilevamento. Un controllo utile può essere fatto anche attraverso la piattaforma nazionale degli autovelox, che consente di verificare se l’apparecchio risulta censito.
Se ci sono dubbi, il cittadino può presentare una richiesta di accesso agli atti all’ente che ha elevato la sanzione, chiedendo la documentazione tecnica e amministrativa relativa al dispositivo: approvazione o omologazione, tarature, verifiche periodiche, autorizzazione della postazione e atti che ne dimostrano il corretto utilizzo.
A quel punto si può valutare il ricorso: entro 60 giorni al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. La prudenza resta fondamentale. Se l’amministrazione è in grado di dimostrare che lo strumento era stato correttamente autorizzato, verificato e tarato, un ricorso fondato soltanto sull’assenza di omologazione potrebbe essere meno forte. Per questo conviene valutare bene l’intero fascicolo, e non un singolo dettaglio, prima di scegliere come muoversi.
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Torna all'inizioQuanto costa fare ricorso per la multa da autovelox?
Bisogna sapere che scegliere di fare ricorso significa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Inoltre, ci vuole tempo per arrivare alla soluzione del ricorso. Nel caso di ricorso al prefetto, il ricorso è gratuito, ma se viene respinto la sanzione raddoppia. Nel caso di ricorso al giudice di pace si deve pagare una marca da bollo, con costo minimo di 43 euro, e aprire un contenzioso con il quale si possono però richiedere accertamenti tecnici che potrebbero dimostrare anche difetti nell’autovelox. Inoltre, se si perde il ricorso, la sanzione non raddoppia automaticamente.
Cose utili da sapere sul ricorso
Chi intende fare ricorso deve tenere a mente alcuni aspetti importanti. Il Giudice di Pace potrebbe non notificare immediatamente l’iscrizione a ruolo del ricorso al Comando che ha rilevato la sanzione; questo comporta la possibilità che il Comando proceda comunque perché non ha notizia del ricorso. Il nostro consiglio è quello di inviare una Pec al Comando per informarlo del ricorso. Inoltre, nei verbali in cui è indicato che il pubblico ufficiale “dichiara che l’autovelox è omologato”, chi fa ricorso potrebbe essere chiamato a presentare una querela di falso. Questo comporterebbe un allungamento dei tempi e un aumento dei costi da sostenere.
Torna all'inizioServe aiuto? C'è Altroconsumo
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